Cassazione: i lavori nelle zone a rischio vanno sempre progettati da un tecnico iscritto all'Albo e autorizzati dall'Ufficio tecnico
Tutti i lavori in zona sismica devono essere autorizzati dall’ufficio tecnico regionale e devono essere progettati e diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Lo prevede la normativa nazionale e le Regioni non possono prevedere deroghe e semplificazioni per interventi considerati di lieve entità.
Con la sentenza 51683/2016, la Cassazione ha sanzionato dei lavori effettuati in zona sismica, senza darne comunicazione al Comune, bocciando anche la condotta di una Regione che aveva previsto uno snellimento delle procedure in contrasto con le norme statali.
I lavori consistevano nella realizzazione di due piattaforme in cemento e tre strutture metalliche. Il responsabile dell’intervento sosteneva che i divieti e le sanzioni previste dal Testo Unico dell’edilizia si dovessero applicare a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, mentre in realtà era stata realizzata solo una gettata di cemento di limitate dimensioni. A suo avviso, i lavori erano stati svolti in modo legittimo e nel rispetto delle delibere regionali in materia.
Secondo i giudici, le strutture metalliche potevano essere considerate legittime, perché pertinenze dell’edificio principale.
Per quanto riguarda invece le piattaforme, la Cassazione ha ricordato che, in base al Testo unico dell’edilizia nelle località sismiche, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, tutti gli interventi che comportano l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato necessitano del titolo abilitativo. Il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritti all'albo, nei limiti delle rispettive competenze) ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori, che a loro volta devono essere diretti da un professionista abilitato.
Si tratta, hanno spiegato i giudici, di regole studiate per tutelare la pubblica incolumità e le Regioni non possono adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato la multa ai danni del responsabile degli interventi.
Con la sentenza 51683/2016, la Cassazione ha sanzionato dei lavori effettuati in zona sismica, senza darne comunicazione al Comune, bocciando anche la condotta di una Regione che aveva previsto uno snellimento delle procedure in contrasto con le norme statali.
I lavori consistevano nella realizzazione di due piattaforme in cemento e tre strutture metalliche. Il responsabile dell’intervento sosteneva che i divieti e le sanzioni previste dal Testo Unico dell’edilizia si dovessero applicare a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, mentre in realtà era stata realizzata solo una gettata di cemento di limitate dimensioni. A suo avviso, i lavori erano stati svolti in modo legittimo e nel rispetto delle delibere regionali in materia.
Lavori in zona sismica
La Cassazione ha spiegato che le opere, realizzate in zona sismica, consistevano in una piattaforma in cemento del perimetro di metri 2 x 3 e dell'altezza di metri 5 x 0,2, su cui era stato posizionato un gruppo refrigerante, una piattaforma in cemento del perimetro di metri 1,2 x 1,6, destinata al posizionamento di insegne, e tre strutture metalliche, con copertura in plexiglass, destinate a deposito dei carrelli per la spesa.Secondo i giudici, le strutture metalliche potevano essere considerate legittime, perché pertinenze dell’edificio principale.
Per quanto riguarda invece le piattaforme, la Cassazione ha ricordato che, in base al Testo unico dell’edilizia nelle località sismiche, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, tutti gli interventi che comportano l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato necessitano del titolo abilitativo. Il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritti all'albo, nei limiti delle rispettive competenze) ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori, che a loro volta devono essere diretti da un professionista abilitato.
Si tratta, hanno spiegato i giudici, di regole studiate per tutelare la pubblica incolumità e le Regioni non possono adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato la multa ai danni del responsabile degli interventi.
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