Aumentano le verifiche preliminari per evitare imprevisti. Le alternative progettuali potranno essere sottoposte a dibattito pubblico
Il Ministero delle Infrastrutture ha diffuso la bozza di decreto sui livelli di progettazione. Il testo, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), prevede tre livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
La novità sta nel rafforzamento della fase preliminare, che viene arricchita di una serie di adempimenti, per evitare imprevisti, rallentamenti e varianti nelle fasi più avanzate.
L’obiettivo è assicurare la qualità del processo e del progetto, facendo in modo che ci sia il minimo scostamento rispetto alla realtà. Non la pensa però così il Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi ha emesso il suo parere sulla bozza di decreto giudicando eccessive le indagini preventive richieste.
Può essere redatto in una o due fasi. Nella prima fase il progettista individua ed analizza tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali con la valutazione di ciascuna possibilità sotto il profilo qualitativo, ambientale, tecnico ed economico e propone quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. L’amministrazione può sottoporre il documento di fattibilità delle alternative progettuali al dibattito pubblico.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali deve essere sempre redatto per
- interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, adeguamento normativo,
riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana su immobili esistenti;
- nuove opere con investimenti inferiori ad euro 10 milioni, prive di introiti tariffari;
- opere con investimenti superiori ad euro 10 milioni, prive di introiti tariffari;
- opere di qualsiasi dimensione per le quali è prevista una tariffazione del servizio.
In base alla bozza del decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, nonché l’eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell’intervento in lotti funzionali.
Deve essere redatto sulla base degli esiti dei rilievi topografici, di indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche e dopo la verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti.
La progettazione degli interventi su opere esistenti deve basarsi sull’acquisizione della conoscenza dello stato dell’opera, che si articola in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, nonché
impiantistica.
In questo livello vengono sviluppati gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, è necessario allegare i seguenti elaborati: schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, piano di manutenzione, piano di sicurezza e di coordinamento, dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera relativi agli elementi del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale. In questo modo è possibile la chiara definizione formale e tecnico-costruttiva dell’intervento.
Nelle opere assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si deve inoltre redigere lo studio di impatto ambientale.
Il progetto esecutivo, si legge nel decreto, costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare.
Restano esclusi da questo livello soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale nazionale o se espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende anche il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) e il manuale di gestione ambientale dei cantieri.
La novità sta nel rafforzamento della fase preliminare, che viene arricchita di una serie di adempimenti, per evitare imprevisti, rallentamenti e varianti nelle fasi più avanzate.
L’obiettivo è assicurare la qualità del processo e del progetto, facendo in modo che ci sia il minimo scostamento rispetto alla realtà. Non la pensa però così il Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi ha emesso il suo parere sulla bozza di decreto giudicando eccessive le indagini preventive richieste.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
È finalizzato a definire gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento da realizzare, attraverso l’individuazione e l’analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell’intervento, “opzione zero”, in relazione sia al contesto territoriale, ambientale e paesaggistico in cui l’intervento si inserisce. In questo livello vengono considerati anche gli effetti sull’ambiente e le esigenze da soddisfare.Può essere redatto in una o due fasi. Nella prima fase il progettista individua ed analizza tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali con la valutazione di ciascuna possibilità sotto il profilo qualitativo, ambientale, tecnico ed economico e propone quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. L’amministrazione può sottoporre il documento di fattibilità delle alternative progettuali al dibattito pubblico.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali deve essere sempre redatto per
- interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, adeguamento normativo,
riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana su immobili esistenti;
- nuove opere con investimenti inferiori ad euro 10 milioni, prive di introiti tariffari;
- opere con investimenti superiori ad euro 10 milioni, prive di introiti tariffari;
- opere di qualsiasi dimensione per le quali è prevista una tariffazione del servizio.
In base alla bozza del decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, nonché l’eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell’intervento in lotti funzionali.
Deve essere redatto sulla base degli esiti dei rilievi topografici, di indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche e dopo la verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti.
La progettazione degli interventi su opere esistenti deve basarsi sull’acquisizione della conoscenza dello stato dell’opera, che si articola in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, nonché
impiantistica.
Progetto definitivo
Il progetto definitivo deve essere predisposto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di tutti i vincoli esistenti.In questo livello vengono sviluppati gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, è necessario allegare i seguenti elaborati: schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, piano di manutenzione, piano di sicurezza e di coordinamento, dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera relativi agli elementi del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale. In questo modo è possibile la chiara definizione formale e tecnico-costruttiva dell’intervento.
Nelle opere assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si deve inoltre redigere lo studio di impatto ambientale.
Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo è redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.Il progetto esecutivo, si legge nel decreto, costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare.
Restano esclusi da questo livello soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale nazionale o se espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende anche il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) e il manuale di gestione ambientale dei cantieri.
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