domenica 20 marzo 2016

Terre da scavo, Ance: il nuovo decreto non incentiva il riutilizzo

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/terre-da-scavo-ance-il-nuovo-decreto-non-incentiva-il-riutilizzo_50891_15.html

I costruttori in audizione al Senato: le procedure complicate anche per i piccoli cantieri e i costi eccessivi indurranno a portare i materiali in discarica

18/03/2016 – Il nuovo provvedimento sulle terre e rocce da scavo complica anziché semplificare la gestione dei materiali estratti durante i lavori e non ne incentiva il riutilizzo. Lo ha denunciato l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) in un’audizione in Commissione Ambiente del Senato.
 
A detta degli edili, il decreto non affronta in modo esauriente il tema delle bonifiche, fondamentale per la riqualificazione delle aree industriali dismesse, il consumo di suolo e il processo di “saldo zero” nell’utilizzo del territorio urbano.
 
Giudicati inoltre troppo laboriosi e costosi i processi per il riutilizzo, che potrebbero far propendere gli operatori per conferire in discarica tutti i materiali estratti, con ripercussioni negative in termini di sostenibilità ambientale.
 

Terre da scavo e piccoli cantieri

L’Ance ha evidenziato che nei cantieri fino a 6mila metri cubi per la realizzazione di opere non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la bozza del decreto prevede, al posto di una, quattro autocertificazioni e la necessità di aspettare 15 giorni giorni prima di iniziare i lavori.
 
In base alle normative precedenti, invece, in queste tipologie di cantieri non era richiesto nessun tipo di preavviso per iniziare i lavori utilizzando le terre da scavo. L’Ance ha quindi affermato che non è stato risolto il problema del riutilizzo in loco delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri per la costruzione o manutenzione di reti infrastrutturali.
 

Terre da scavo in siti con inquinamento naturale

Un altro appesantimento delle procedure, ha sottolineato l’Ance, è stato registrato per i siti in cui è presente inquinamento naturale, cioè non prodotto dall’uomo. Il Decreto del Fare (DL 69/2013) prevedeva la possibilità di utilizzare agevolmente, con un preavviso di 15 giorni, i materiali estratti nei cantieri fino a 6mila metri cubi, non soggetti a VIA e AIA, dal momento che le Arpa già conoscono la situazione.
 
Adesso invece, prima di poter iniziare i lavori, si dovranno attendere 180 giorni. Ci saranno inoltre maggiori costi amministrativi per le analisi svolte in contraddittorio con le Arpa. L’Ance ipotizza quindi che gli operatori preferiranno trattare i materiali estratti come rifiuti e inviarli in discarica, per poi approvvigionarsi dalle cave.
 

Occasione mancata per le terre da scavo

Il decreto, ha concluso l’Ance, rappresenta un’occasione mancata per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. La norma non tratta in modo esauriente il tema delle bonifiche, mentre normalmente il certificato di avvenuta bonifica dei materiali estratti è un punto rilevante del piano finanziario.
 
Non è infine facilitato il trattamento delle terre e rocce da scavo nel sito in cui sono state estratte. Tutte condizioni a causa delle quali molti materiali che possono essere trattati come sottoprodotti, e quindi riutilizzati, finiranno in discarica come rifiuti.
 

Terre da scavo, i contenuti del decreto

Potranno essere usate le terre e rocce da scavo con concentrazioni di amianto fino a 100 mg/Kg. Sull’argomento, però, il Consiglio di Stato ha espresso alcune perplessità
 
Per poter essere riutilizzati, i materiali devono essere classificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Questo avviene quando si rispettano i requisiti indicati nell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.lgs 152/2006:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
 
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