martedì 29 marzo 2016

Abusi edilizi, l’ordine di demolizione può basarsi su una norma successiva alla costruzione

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/abusi-edilizi-l-ordine-di-demolizione-pu%C3%B2-basarsi-su-una-norma-successiva-alla-costruzione_51087_15.html

Tar Lazio: gli abusi costituiscono illeciti permanenti e va ristabilito l’ordine urbanistico che hanno compromesso

30/03/2016 – L’ordine di demolizione di un edificio abusivo può basarsi su una norma che non esisteva nel periodo in cui è stato realizzato l’abuso. Ciò che conta, ha spiegato il Tar Lazio con la sentenza 2588/2016, è accertare l’irregolarità dell’opera e ristabilire l’ordine urbanistico che questa ha compromesso.
 
Nel caso preso in esame, un Comune aveva emesso un ordine di demolizione nei confronti di un edificio realizzato negli anni ’70 senza nessuna autorizzazione. Per prendere tempo, i proprietari avevano contestato la validità dell’atto del Comune che giustificava la demolizione con le disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), cioè una norma adottata dopo la costruzione dell’edificio abusivo. Secondo i ricorrenti, per essere valido l’ordine di demolizione doveva invece rimandare alla Legge 47/1985, in vigore nel momento in cui era stato realizzato l’abuso.
 
Nel ricorso erano state sollevate anche altre motivazioni, tutte respinte dai giudici.
 

Abusi edilizi e norme vigenti

Il Tar Lazio ha spiegato che, una volta accertato che l’edificio è stato realizzato abusivamente, non ha importanza se le motivazioni contenute dell’ordine di demolizione si riferiscono ad una normativa entrata in vigore dopo la costruzione dell’immobile irregolare.
 
In ambito edilizio, si legge nella sentenza, le misure sanzionatorie, come le multe, non possono avere un’applicazione retroattiva. Lo stesso non vale per le misure ripristinatorie, come gli ordini di demolizione, che mirano a ristabilire l’ordine urbanistico violato. L’abuso ha infatti effetti permanenti, quindi la sua demolizione può anche essere giustificata da una norma entrata in vigore dopo la sua realizzazione.
 
L’ordine di demolizione, hanno concluso i giudici, è un atto vincolato, quindi non richiede particolari motivazioni, ma per ritenerlo valido è sufficiente accertare l’abusività delle opere.
 

Ordine di demolizione e responsabile degli abusi edilizi

Il Tar ha ribadito anche che l’ordine di demolizione deve essere rivolto a chi ha la disponibilità dell'opera, anche se l’abuso è stato realizzato da un altro soggetto, ad esempio un proprietario precedente.
 
Questo sempre perché, hanno affermato i giudici, l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l’ordine di demolizione rappresenta un provvedimento ripristinatorio che non prevede l’accertamento del dolo o della colpa né l’individuazione del responsabile.
 

Abusi edilizi e pertinenze

Per opporsi ad un ordine di demolizione non si può affermare che il manufatto realizzato senza autorizzazioni costituisce una pertinenza di un edificio preesistente e rientra quindi nelle attività di edilizia libera.
 
Perché un immobile sia considerato pertinenziale non è sufficiente il vincolo di strumentalità con l’edificio principale, ma è necessario che abbia dimensioni minime e che non possa essere valutato autonomamente né sotto l’aspetto funzionale né dal punto di vista del valore di mercato.

 
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