La sostituzione della caldaia dà diritto all'agevolazione sugli arredi, ma non la sola sostituzione dei sanitari
04/03/2016 – La sostituzione della caldaia, rientrando negli interventi di ‘manutenzione straordinaria’, consente l’accesso al bonus arredi, mentre la sola sostituzione dei sanitari, che rientra negli interventi di manutenzione ordinaria, non è agevolabile.
Questi alcuni dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare 3/E, in cui l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti relativi alle agevolazioni e alle spese detraibili.
Di conseguenza, per le Entrate la “sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.
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L’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, secondo le Entrate, non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.
Per essere detraibile l’intervento dovrebbe rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/1989).
Resta però confermato che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
Per chiarire il punto l’Agenzia fa un esempio: “ se un soggetto nel 2016 acquista una abitazione per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di 100.000 euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di 150.000 euro, questi avrà diritto, per il periodo d’imposta 2016, alla deduzione pari al 20 per cento di 250.000 euro. Se nell’anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di 200.000, avrà diritto ad un deduzione del 20 da calcolare su 50.000 euro, vale a dire sull’ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.00 euro”.
Quindi “il limite di 300.00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente.
Questi alcuni dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare 3/E, in cui l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti relativi alle agevolazioni e alle spese detraibili.
Bonus mobili e sostituzione della caldaia
La circolare chiarisce che “gli interventi di recupero del patrimonio edilizio costituiscono presupposto per l’accesso al “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative”.Di conseguenza, per le Entrate la “sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.
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Eliminazione delle barriere architettoniche e sostituzione dei sanitari
L’Agenzia chiarisce anche che gli interventi di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, non sono agevolabili in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.L’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, secondo le Entrate, non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.
Per essere detraibile l’intervento dovrebbe rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/1989).
Resta però confermato che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
Acquisto immobili da locare: deducibilità costo d’acquisto
La circolare chiarisce l’importo di 300.000 euro costituisce il limite complessivo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20% (prevista dello Sblocca Italia, Dl 133/2014 convertito nella Legge 164/2014, per acquisiti dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di case da destinare alla locazione), anche nel caso di acquisti di più unità abitative.Per chiarire il punto l’Agenzia fa un esempio: “ se un soggetto nel 2016 acquista una abitazione per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di 100.000 euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di 150.000 euro, questi avrà diritto, per il periodo d’imposta 2016, alla deduzione pari al 20 per cento di 250.000 euro. Se nell’anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di 200.000, avrà diritto ad un deduzione del 20 da calcolare su 50.000 euro, vale a dire sull’ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.00 euro”.
Quindi “il limite di 300.00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente.
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