mercoledì 23 marzo 2016

Riqualificazione energetica in condominio, ecco come cedere il credito

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/riqualificazione-energetica-in-condominio-ecco-come-cedere-il-credito_50998_15.html

Pronte le regole per i contribuenti che rientrano nella ‘no tax area’ che vogliono fruire dell’ecobonus 65%

24/03/2016 - Con il Provvedimento 43434 del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le regole per consentire ai contribuenti che rientrano nella ‘no tax area’ di usufruire dell’ecobonus 65% attraverso la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni, come parte del pagamento dovuto.
 
Tale possibilità è prevista a partire da quest’anno dall’articolo 1, comma 74, dellaLegge di Stabilità 2016, ma attendeva le istruzioni delle Entrate per poter diventare effettiva.
 

Cos’è la cessione del credito

La disposizione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda del 65%.
 
I contribuenti che ricadono nella “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente non possono fruire di tale agevolazione, che spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda.
 
Con la cessione del credito, invece, la detrazione per la riqualificazione energetica apre anche a questi contribuenti, che possono farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
 

Come optare per la cessione del credito

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
 
Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
 
Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
 

Come i fornitori utilizzano il credito

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
 
Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

Scarica la Guida di Edilportale all'Ecobonus 65%
 

I commenti

“Positivo che siano uscite, seppur in ritardo come avevo ricordato in una interrogazione al Mef presentata insieme ai colleghi Misiani e Braga, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate”. “Mi auguro che ora i condomini possano sfruttare questo nuovo strumento. È comunque evidente che sarà necessario un suo prolungamento per renderlo efficace”. Così Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente della Camera.
 
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