Cassazione: gli ingegneri possono occuparsi della parte tecnica che non implica valutazioni artistiche e culturali
24/03/2016 – Resta agli architetti la competenza degli interventi sugli edifici storici e artistici. Gli ingegneri, d’altro canto, possono occuparsi della parte tecnica che non richiede scelte culturali.
Se la ripartizione dei margini d’azione dei progettisti sugli immobili di pregio sembrava definitiva, la Cassazione, con la sentenza 3915/2016, ha ribadito che la normativa italiana rispetta le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non crea discriminazioni nell’accesso alle opportunità lavorative.
Viene quindi confermata la suddivisione delle competenze affermata nel 2014 dal Consiglio di Stato. La decisione dei giudici non era piaciuta ad alcuni Ordini degli Ingegneri, che avevano presentato ricorso in Cassazione lamentando l’inadeguatezza delle norme italiane. Norme che, però, la Corte di Cassazione ha confermato bocciando le richieste degli ingegneri.
La disposizione sembra chiara, ma nel tempo ha dato vita a diversi contenziosi. Nell’ultimo periodo si è inoltre diffusa l’idea che gli ingegneri italiani sarebberodiscriminati rispetto a quelli stranieri perché a questi ultimi sarebbe consentito occuparsi di immobili storici e artistici, mentre agli ingegneri italiani no.
Del resto, hanno sottolineato i giudici, solo in tre Paesi europei (Belgio, Grecia e Portogallo) i titoli di architetto e ingegnere civile coincidono, mentre in generale per svolgere la professione di architetto bisogna dimostrare il possesso di una adeguata preparazione in storia dell’arte, restauro e risanamento dei beni tutelati.
Fatte queste premesse, la Cassazione ha affermato che non tutti gli interventi sugli immobili storici e artistici devono essere affidati agli architetti. Della parte tecnica, collegata all’edilizia civile e senza implicazioni sugli aspetti culturali, possono infatti occuparsene gli ingegneri.
Se la ripartizione dei margini d’azione dei progettisti sugli immobili di pregio sembrava definitiva, la Cassazione, con la sentenza 3915/2016, ha ribadito che la normativa italiana rispetta le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non crea discriminazioni nell’accesso alle opportunità lavorative.
Viene quindi confermata la suddivisione delle competenze affermata nel 2014 dal Consiglio di Stato. La decisione dei giudici non era piaciuta ad alcuni Ordini degli Ingegneri, che avevano presentato ricorso in Cassazione lamentando l’inadeguatezza delle norme italiane. Norme che, però, la Corte di Cassazione ha confermato bocciando le richieste degli ingegneri.
Competenze di architetti e ingegneri, la normativa italiana
Sotto accusa è finito l’articolo 25 del Regio Decreto 2537/1925, che regolamenta le professioni di ingegnere e di architetto. La norma stabilisce che tanto l’ingegnere quanto l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Invece, le opere di edilizia civile che presentano rilevantecarattere artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, rientrano nelle competenze dell’architetto, anche se l’ingegnere può svolgere la parte tecnica.La disposizione sembra chiara, ma nel tempo ha dato vita a diversi contenziosi. Nell’ultimo periodo si è inoltre diffusa l’idea che gli ingegneri italiani sarebberodiscriminati rispetto a quelli stranieri perché a questi ultimi sarebbe consentito occuparsi di immobili storici e artistici, mentre agli ingegneri italiani no.
Competenze di ingegneri e architetti, le spiegazioni della Cassazione
Sulla base di quanto già espresso da precedenti pronunce, la Cassazione ha spiegato che la normativa italiana è compatibile con il reciproco riconoscimento, previsto a livello europeo, dei titoli e dei diplomi del settore dell’architettura e che i Paesi membri non sono obbligati a porre l’architettura e l’ingegneria civile su un piano di parità per l’accesso alla professione di architetto.Del resto, hanno sottolineato i giudici, solo in tre Paesi europei (Belgio, Grecia e Portogallo) i titoli di architetto e ingegnere civile coincidono, mentre in generale per svolgere la professione di architetto bisogna dimostrare il possesso di una adeguata preparazione in storia dell’arte, restauro e risanamento dei beni tutelati.
Fatte queste premesse, la Cassazione ha affermato che non tutti gli interventi sugli immobili storici e artistici devono essere affidati agli architetti. Della parte tecnica, collegata all’edilizia civile e senza implicazioni sugli aspetti culturali, possono infatti occuparsene gli ingegneri.
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