Cassazione: necessario accertare che i manufatti realizzati non occupino la colonna d’aria che sovrasta il giardino comune
25/03/2016 – I condòmini possono realizzare costruzioni nel cortile comune a condizione di non alterarne la destinazione e non occupare parte della colonna d’aria sovrastante. Questo principio generale è stato espresso dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 5551/2016 ha imposto la demolizione di un manufatto, costruito nella corte comune, che non rispettava queste condizioni.
Nel caso preso in esame, un condòmino era stato citato in giudizio per aver realizzato un manufatto in aderenza al fabbricato condominiale e con colonne sulla corte comune.
Secondo la Corte d’Appello, il nuovo corpo di fabbrica rispettava gli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile sull’uso della cosa comune e le innovazioni in condominio perché non impediva agli altri condòmini di utilizzare il cortile.
Il resto dei condòmini, però, non la pensava così perché a loro avviso la costruzione non rispettava le norme sulle distanze e avrebbe creato problemi statici all’edificio.
La Cassazione ha dato ragione ai condòmini ricorrenti prendendo in esame un altro fattore: la colonna d'aria o spazio aereo che sovrasta la corte comune.
Secondo i giudici, la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, quindi la colonna d'aria che li sovrasta non può essere occupata dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto.
La Cassazione ha sottolineato inoltre che, ai sensi dell’articolo 840 del Codice Civile, non si può usare a proprio vantaggio la colonna d’aria che sovrasta l’area comune se l’utilizzo ne compromette la destinazione naturale.
Dal momento che il manufatto realizzato sottraeva parte della colonna d’aria all’uso comune, i giudici hanno quindi ordinato la demolizione e il ripristino della situazione preesistente.
Nel caso preso in esame, un condòmino era stato citato in giudizio per aver realizzato un manufatto in aderenza al fabbricato condominiale e con colonne sulla corte comune.
Secondo la Corte d’Appello, il nuovo corpo di fabbrica rispettava gli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile sull’uso della cosa comune e le innovazioni in condominio perché non impediva agli altri condòmini di utilizzare il cortile.
Il resto dei condòmini, però, non la pensava così perché a loro avviso la costruzione non rispettava le norme sulle distanze e avrebbe creato problemi statici all’edificio.
La Cassazione ha dato ragione ai condòmini ricorrenti prendendo in esame un altro fattore: la colonna d'aria o spazio aereo che sovrasta la corte comune.
Secondo i giudici, la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, quindi la colonna d'aria che li sovrasta non può essere occupata dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto.
La Cassazione ha sottolineato inoltre che, ai sensi dell’articolo 840 del Codice Civile, non si può usare a proprio vantaggio la colonna d’aria che sovrasta l’area comune se l’utilizzo ne compromette la destinazione naturale.
Dal momento che il manufatto realizzato sottraeva parte della colonna d’aria all’uso comune, i giudici hanno quindi ordinato la demolizione e il ripristino della situazione preesistente.
Nessun commento:
Posta un commento