venerdì 1 maggio 2015

normativa paesaggistica Regione Lazio

Il vincolo paesaggistico è apposto mediante provvedimento dell'Autorità competente ovvero Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ( S.B.A.A.R ) e dalle Regioni.
Il provvedimento specifica quali parti del territorio Comunale vengono sottoposte a vincolo, ovvero ai disposti del Titolo II°ex DLgs 490/99 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali), quanto sopra a norma dell'articolo 1 della L. 8/10 /1997, n° 352.
Detti provvedimenti sottopongono le opere che introducono modifiche nel contesto ambientale alla normativa paesaggistica, come già previsto nelle leggi n° 1497/39 e n° 431/85 ( c.d. legge Galasso).

La citata normativa prescrive che un area è da ritenersi vincolata allorquando sia ricompresa all'interno di un provvedimento di vincolo emesso da parte delle Autorità competenti, ovvero Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e Regioni.
Inoltre, sono da ritenersi vincolate ope legis, tutte quelle aree ricomprese all'interno delle fasce di protezione relative ai beni diffusi, di cui alla già L. 431/85, ora art. 146DLgs. 490/99 – Titolo II° -.
Tutti i P.T.P. ( Piani Territoriali Paesaggistici) approvati dalla L.R. Lazio n° 24/98 sono cogenti, cioè efficaci, esclusivamente all'interno delle aree vincolate come sopra indicate.

In caso di concomitanza fra beni diffusi tutelati ai fini della già L. 431/85 e aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini della già L. 1497/39, valgono le prescrizioni di cui all'art. 25 della L.R. Lazio n°24/98.
Se le opere di progetto sono inerenti alla manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e risanamento conservativo e, inoltre, siano tali che non alterino sia lo stato dei luoghi che l'aspetto esteriore dell'edificio, non si rende necessario il N.O. Paesaggistico secondo quanto previsto dall'art. 152 DLgs. 490/99.
Altrimenti, secondo i disposti ex art. 151 del DLgs. 490/99, deve essere presentato un progetto delle opere all'Autorità competente nei termini e nei modi stabiliti dal citato articolo.
Per quanto attiene i progetti presentati ai sensi di quanto disposto dal Titolo II° delDlgs. 490/99, si evidenzia che gli stessi debbono essere sottoposti all'esame dei competenti Uffici Regionali oppure Comunali quando trattasi, in questo secondo caso, di interventi oggetto di subdelega ai sensi della L.R. Lazio n° 59/95.
Infine, le Autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dai Comuni ( ove subdelegate) debbono necessariamente conseguire N.O. da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ( S.B.A.A.R. ), quale massimo Ente Tutorio in tema di Beni Tutelati ai fini paesaggistici secondo I tempi e le modalità riportate dall'art. 151 DLgs. 490/99.
AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
dal DLgs 490/99 (ex lege 1497/39) articolo 138, 139,140 oltre ai BENI DIFFUSI di cui alla ex legge 431/85, articolo 1 dalla lettera "a" alla lettera "m", ora articolo 146 DLgs 490/99.

ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL PARERE
REGIONE LAZIO ex D.P.R. 616/77 oppure ex lege Regione Lazio n° 59/95 di subdelega ai COMUNI

verifiche da effettuare http://www.architettiroma.it/quaderni/paesaggistica/schema.html

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