CdS: le valutazioni sulla possibilità di demolire parte dell’edificio vanno fatte nel momento in cui si emana l’ordine
19/05/2015 - Quando il Comune emana un ordine di demolizione deve valutarne la fattibilità pratica. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 1056/2015.Dopo la realizzazione di un intervento di ristrutturazione, che aveva comportato l’aumento della volumetria rispetto a quanto assentito, il Comune aveva ordinato la demolizione della parte realizzata abusivamente.
Il responsabile aveva presentato ricorso al Tar lamentando la non fattibilità della demolizione, ma i giudici avevano negato la sanatoria e confermato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione al responsabile per una serie di motivi. Secondo il CdS l’aumento volumetrico era impercettibile e irrilevante dal punto di vista paesaggistico.
Allo stesso tempo, i giudici hanno sottolineato che l’ordine di demolizione della parte abusiva non considerava eventuali danni che avrebbero potuto essere provocati alle parti dell’edificio conformi.
Sulla base di queste considerazioni il CdS ha concluso che le valutazioni sulla fattibilità pratica e giuridica della demolizione parziale devono essere effettuate nel momento in cui la sanzione viene irrogata. Non si può invece rimandare questo momento all’esecuzione d’ufficio dell’ordine di demolizione dopo che il responsabile non ha provveduto.
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