venerdì 1 maggio 2015

Cemento armato off limits per i geometri: gli ingegneri tornano sul tema

http://www.edilportale.com/news/2015/04/professione/cemento-armato-off-limits-per-i-geometri-gli-ingegneri-tornano-sul-tema_45478_33.html

CNI: la progettazione è riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti agli albi professionali

30/04/2015 - I geometri non possono progettare edifici in cemento armato, di qualsiasi importanza,  in quanto la progettazione e la direzione delle strutture in cemento armato è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali.
Questo quanto ribadito dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nella circolare 526/2015 in cui si richiama lasentenza 883/2015 del Consiglio di Stato (CdS) sulle competenze professionali dei Geometri.
 

Competenze professionali geometri

Nella circolare il CNI ha sottolineato che "la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, ad eccezione, secondo il Regio Decreto 274/1929, di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone".
 
Inoltre indica che “i limiti posti dal RD 274/1929 alla competenza professionale dei Geometri rispondono ad una scelta precisa del Legislatore, per evidenti ragioni di pubblico interesse, lasciando all'interprete ristretti margini di discrezionalità e indicano un preciso requisito, ovvero la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili da detti tecnici anche nel caso di impiego di cemento armato”.
 

Norme sugli ordinamenti professionali

Il CNI ha messo in evidenza anche i tre principi fissati dal Consiglio di Stato nell'ambito della sentenza:
- anche se la materia delle professioni rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato;
- nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni;
- riguardo la delimitazione delle competenze professionali tra l’attività di geometri e quella degli ingegneri, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.


Competenze ingegneri: la tutela degli ordini

Infine la circolare sottolinea che il CdS legittima gli “Ordini professionali a ricorrere in giudizio sia per reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia per perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme”.
 
Ricordiamo che la questione è stata sollevata dal ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e del CNI contro un Comune che aveva affermato che i geometri potessero progettare e dirigere i lavori di modeste costruzioni fino a 1500 metri cubi, con caratteristiche strutturali semplici, moduli ripetitivi, sia pure in presenza di cemento armato, tali da non richiedere competenze tecniche specifiche di altre professioni.

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