venerdì 1 maggio 2015

In G.U. il decreto che semplifica l'autorizzazione paesaggistica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010 è stato pubblicato il Dpr n. 139 del 9 luglio 2010, “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 10 settembre, vara disposizioni sul rilascio semplificato di autorizzazioni per gli interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. Trentanove sono i casi in cui prevale la lieve entità, con documentazione ridotta, presentazione snella, tempistica rapida.
Quando l'autorizzazione è necessaria
Attualmente l'autorizzazione paesaggistica è necessaria per ottenere il titolo abilitativo per la realizzazione di interventi nelle zone vincolate. Il suo rilascio spetta agli organi territoriali, ma la competenze sull'autorizzazione paesaggistica è della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie.
L'autorizzazione è necessaria se si alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Ciò significa che le opere interne (pavimenti, solai), quelle interrate (nelle cantine) e comunque quelle non visibili, non sono interessate dalla semplificazione in quanto non ritenute rilevanti.
Cosa cambierà con la semplificazione
Con il DPR una serie di attività vengono snellite, attribuendo in capoall'amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi.  L'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto nell'allegato al Decreto (vedi in fondo all'articolo). Secondo le stime del Ministero dovrebbero abbattere del 75% il totale delle richieste autorizzative che affossano le soprintendenze.

Esclusioni
Molte "semplificazioni", non si applicano ai centri storici (purché definiti però da piani urbanistici comunali), cioè alle zone "A" tutelate dalla legge-ponte per l'urbanistica nel 1968. Esclusi anche i  vincoli specifici che possonoi gravare, sotto l'aspetto paesaggistico, su singoli luoghi e manufatti (memorie storiche, ville, giardini). Attenzione alla tipologia del vincolo. Quello di tipo storico artistico, genera immutabilità sia esterna (come il vincolo paesaggistico), che interna.
Una sola procedura edilizia-paesaggistica
L'articolo 2 del DPR unifica la procedura edilizia a quella paesaggistica che andrà redatta a cura di un “tecnico abilitato” che redigerà la relazione paesaggistica semplificata, sulla base  di uno schema tipo di futura approvazione. Il procedimento autorizzatorio semplificato si concluderà entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, o anche prima, in caso di provvedimento negativo.

Per prima decide l'amministrazione locale
La prima valutazione spetta all'amministrazione presso cui è stata presentata la pratica. In caso positivo, l'amministrazione può chiedere (una sola volta) documenti e chiarimenti indispensabili. Se l'intervento viene ritenuto compatibile la pratica viene inviata al Sovrintendente con motivata proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del Sovrintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione.
Il nuovo DPR prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo. Di conseguenza, in caso di esito  negativo la domanda viene rigettata, ma il privato può rivolgersi con un ricorso di tipo gerarchico alla soprintendenza, cui spetta la decisione definitiva (articolo 4, comma 5).

La pronuncia negativa del sovrintendente
Quando l'amministrazione passa la pratica al sovrintendente con la richiesta motivata di accoglimento, il sovrintendente può rigettare direttamente e motivatamente l'istanza, senza investire nuovamente nella questione l'ente locale, dandone comunque comunicazione allo stesso. Il parere della soprintendenza è obbligatorio e vincolante se favorevole (articolo 4, comma 6), è obbligatorio e vincolante se non favorevole (articolo 4, comma 8 ) e infine è obbligatorio ma non vincolante se l'intervento è di lieve entità ed esistono già prescrizioni d'uso per l'area vincolata come di notevole interesse pubblico.

Escluso il silenzio assenso

I tempi predefiniti del procedimento sono corredati da specifiche sanzioni a carico dei funzionari e dirigenti, con responsabilità disciplinari e dirigenziali, che incidono sulle retribuzioni di risultato. Ma, come affermano alcuni preoccupati critici, nella grande maggioranza dei casi la soprintendenza non potrà rispondere nei 25 giorni a sua disposizione. Allora  l'amministrazione competente si troverà a decidere da sola per rispettare i tempi imposti dalla legge.

I commenti, favorevoli e contrari
Moderatamente favorevole Fulvio Irace, docente di storia dell'architettura contemporanea al Politecnico di Milano: “Anche sostituire un mattone scheggiato è un'operazione complessa: sotto questo punto di vista l'idea di snellire le pratiche è buona, anche per consentire ai tecnici, che sono pochi, di concentrarsi sui casi più complessi”. È inutile, prosegue Irace, prescrivere norme se non ci sono persone in grado di esercitare il controllo.
"Perché bisogna semplificare a tutti i costi?" si chiede Paolo Pileri, docente di ingegneria del territorio al Politecnico di Milano interrogato dal Sole24Ore " Mi sembra, insomma, che la nuova norma tuteli più chi deve chiedere l'autorizzazione che l'amministrazione. Del resto vediamo già adesso i risultati con le autorizzazioni 'non semplificate'”.

I piccoli comuni
In molte parti d'Italia i piccoli comuni non hanno le risorse mantenere una persona fissa che possa presidiare il territorio e al controllo urbanistico. Sarà una dura prova per molti di questi verificare e rispondere a tutte le domande spiega Pileri che individua nelle aree alpine e nei Parchi i punti deboli del controllo.  “Anche le commissioni paesaggistiche provinciali rischiano di essere composte da persone poco qualificate, a causa della gratuità della funzione - avverte Pileri-, quando l'esame di una pratica può, tranquillamente, portare via una mezza giornata. Ma se il paesaggio è un bene importante per questo Paese, allora dovremmo investire risorse”.

Elenco degli interventi semplificati

ALLEGATO 1 
(previsto dall'articolo 1, comma 1) 

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della
volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a
100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali
omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e'
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di
volumetria e sagoma preesistenti
. La presente voce non si applica
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice); 

3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di
superfetazioni
 (la presente voce non si applica agli immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b)
e c), del Codice); 

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture
di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per
dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con
rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni,
modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di
balconi o terrazze
; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere,
parapetti; chiusura di terrazze o di balconi gia' chiusi su tre lati
mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o
sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice); 

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale
diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle
falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole
dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o
modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o
elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b)
e c), del Codice); 

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica
 ovvero per il contenimento dei consumi
energetici degli edifici; 

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate
fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume
non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali
rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di
autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e' sottoposto a
procedura autorizzatoria ordinaria; 

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e
manufatti consimili aperti su piu' lati, aventi una superficie non
superiore a 30 mq; 


9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole
dimensioni (volume non superiore a 10 mc); 


10. interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche
, anche comportanti modifica dei prospetti o delle
pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di
volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi
delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice); 

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di
contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice); 

12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza
incrementi di altezza; 

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici
esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di
larghezza non superiore a 4 m,
 modellazioni del suolo, rampe o arredi
fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice); 

14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle
zone cimiteriali; 

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non
temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni
inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attivita'
commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere
a), b) e c) del Codice); 

16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per
locali destinati ad attivita' commerciali e pubblici esercizi


17. interventi puntuali di adeguamento della viabilita' esistente,
quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci
stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti
necessari per la sicurezza della circolazione, nonche' quelli
relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che
assicurino la permeabilita' del suolo, sistemazione e arredo di aree
verdi; 

18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove
comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo; 

19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole
utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a
metri 6,30; 

20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione
delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; 

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti
l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di
pubblica illuminazione; 

22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico
autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati
di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne
 (la presente voce non
si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 

23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento
esterni centralizzati
, nonche' impianti per l'accesso alle reti di
comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non
superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce
non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 

24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche
mobili
, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne
non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la
realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o
tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati
di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi
tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a
terra; 

25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non
superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate; 

26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a
destinazione produttiva
, quali sistemi per la canalizzazione dei
fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne
fumarie; 

27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi,
cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del
terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate; 

28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di
25 mq
 (la presente voce non si applica nelle zone territoriali
omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444
del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme
restando le diverse e piu' favorevoli previsioni del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso
domestico, 
preventivamente assentiti dalle Amministrazioni
competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo; 

30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed
esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi
agricoli interclusi, nonche' la riapertura di tratti tombinati di
corsi d'acqua; 

31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in
erosione,
 manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva,
ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa; 

32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle
acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi


33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o
sulle isole fluviali; 

34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili
esistenti,
 per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente
assentita dalle amministrazioni competenti; 

35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie
tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per
superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle
amministrazioni competenti; 

36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice,
preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti; 

37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con
superficie non superiore a 10 mq; 

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso
pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo
superiore a 120 giorni; 

39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attivita'
turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come
attrezzature amovibili.  http://www.casaeclima.com/ar_3656__ITALIA-Pratiche-autorizzative-autorizzazione-paesaggistica--semplificazione--codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-In-G.U.-il-decreto-che-semplifica-lautorizzazione-paesaggistica.html

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