CdS: non è necessario il permesso di costruire, a patto che tra i pannelli possa filtrare la luce e non si alteri la volumetria
26/05/2015 - L’installazione dei pannelli fotovoltaici su un pergolato è un intervento che non richiede il permesso di costruire, ma la CIL. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 2134/2015.Nel caso preso in esame, il proprietario di un’abitazione aveva comunicato al Comune l’inizio dei lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici che avrebbero coperto parzialmente un nuovo pergolato in legno, realizzato sul terrazzo e dotato di tenda da sole retrattile.
Il Comune aveva dichiarato la comunicazione inefficace e disposto il ripristino dei luoghi, affermando che gli interventi richiedessero il permesso di costruire.
Dopo una serie di ricorsi, il Consiglio di Stato ha dato ragione al proprietario ricordando che, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL) gli interventi di installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare fuori dalle zone A (centri storici).
Il CdS ha sottolineato che secondo le linee guida per l’autorizzazione degli impianti, l’installazione può avvenire sugli edifici esistenti e le loro pertinenze.
I giudici hanno aggiunto che tra le pertinenze possono rientrare i pergolati, cioè manufatti con natura ornamentale realizzati in struttura leggera, facilmente amovibili e usati per riparare e ombreggiare le superfici di modeste dimensioni.
La situazione non cambia se sui pergolati si installano dei pannelli fotovoltaici, purchè vengano lasciati spazi per far filtrare la luce e l’acqua e non ci sia un aumento della volumetria.
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