lunedì 1 settembre 2014

Opere edilizie precarie se soddisfano esigenze temporanee Tar Campania su manufatto non ancorato al suolo

http://www.edilportale.com/news/2014/09/normativa/opere-edilizie-precarie-se-soddisfano-esigenze-temporanee_41092_15.html

Tar Campania: se sono realizzate per scopi duraturi nel tempo è necessario il permesso di costruire

01/09/2014 - Un’opera è precaria solo se risponde ad esigenze temporanee. In caso contrario per la sua realizzazione è necessario il permesso di costruire, anche se il manufatto non è ancorato al suolo. Il chiarimento è arrivato dal Tar Campania con la sentenza 4477/2014.
Nel caso preso in esame dal Tribunale amministrativo, il Comune aveva rilasciato un’autorizzazione per la realizzazione di un capannone temporaneo in ferro, smontabile e destinato a deposito.
 
Successivamente il dirigente dell’Ufficio Abusivismo Edilizio comunale aveva annullato l’autorizzazione edilizia perché a suo avviso il manufatto, realizzato in zona agricola, non rientrava tra gli interventi edilizi ammessi dal PRG e aveva carattere di stabilità, alterando in modo permanente l’assetto urbanistico.
 
Il ricorso presentato contro l’annullamento del titolo edilizio è stato giudicato infondato dal Tar. Secondo i giudici amministrativi, nella zona era ammessa solo la realizzazione delle costruzioni necessarie alla conduzione agricola, ma il manufatto non era stato dichiarato pertinenza del fondo appartenente ai ricorrenti.
 
Il Tar ha inoltre sottolineato che in quel periodo era vigente la Legge 10/1977, in base alla quale dovevano essere considerati come costruzioni soggette a concessione edilizia tutti i manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi in modo non occasionale, in quanto destinati a soddisfare esigenze costanti nel tempo, anche se non infissi al suolo.
 
I giudici hanno poi spiegato che la natura precaria di un manufatto può essere individuata in base a due criteri: uno strutturale, in base al quale precario è ciò che non è stabilmente infisso al suolo, l’altro funzionale, che considera precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. Tutta la giurisprudenza, hanno affermato i giudici nella sentenza, è concorde nel ritenere che la precarietà di un’opera debba essere valutata in base al criterio funzionale.
 
L’autorizzazione del manufatto è stata quindi annullata.

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