domenica 7 settembre 2014

Contributo costruzione, no a revisioni retroattive

http://www.edilportale.com/news/2014/09/normativa/contributo-costruzione-no-a-revisioni-retroattive_41212_15.html

Tar Lazio: la somma da pagare è determinata al momento del rilascio del permesso di costruire

08/09/2014 - la revisione dei contributi di costruzione non può essere retroattiva. Lo ha chiarito il Tar Lazio con la sentenza 9285/2014.
Il Tribunale amministrativo ha spiegato che i contributi di costruzioni devono essere quantificati in base all’incidenza degli oneri di urbanizzazione al momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire.
 
Nel titolo abilitativo, hanno aggiunto i giudici, non può essere inserita nessuna clausola con cui il Comune possa riservarsi la possibilità di rideterminare in itinere il contributo di costruzione.
 
Ciò significa che se il titolo abilitativo è ancora valido il Comune non può chiedere nessun pagamento a tutolo di compensazione o conguaglio.
 
Può invece accadere, ha concluso il Tar, che durante la realizzazione di un’opera o di un intervento il titolo abilitativo scada. In questi casi dovrà essere rilasciato un nuovo permesso di costruire, indipendente dal precedente, e potranno essere applicate le nuove tariffe del contributo di costruzione.

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