Tar Lazio: la somma da pagare è determinata al momento del rilascio del permesso di costruire
08/09/2014 - la revisione dei contributi di costruzione non può essere retroattiva. Lo ha chiarito il Tar Lazio con la sentenza 9285/2014.Il Tribunale amministrativo ha spiegato che i contributi di costruzioni devono essere quantificati in base all’incidenza degli oneri di urbanizzazione al momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire.
Nel titolo abilitativo, hanno aggiunto i giudici, non può essere inserita nessuna clausola con cui il Comune possa riservarsi la possibilità di rideterminare in itinere il contributo di costruzione.
Ciò significa che se il titolo abilitativo è ancora valido il Comune non può chiedere nessun pagamento a tutolo di compensazione o conguaglio.
Può invece accadere, ha concluso il Tar, che durante la realizzazione di un’opera o di un intervento il titolo abilitativo scada. In questi casi dovrà essere rilasciato un nuovo permesso di costruire, indipendente dal precedente, e potranno essere applicate le nuove tariffe del contributo di costruzione.
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