CdS: se i vizi riscontrati nel seminterrato sono di lieve entità, non è necessaria la demolizione totale
29/09/2014 - La rimozione delle difformità rispetto a quanto previsto nel progetto assentito con il permesso di costruire deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4790/2014.Ciò significa, ha spiegato il CdS, che se nel sopralluogo e nel successivo intervento di ripristino emergono delle difformità di lieve entità, riguardanti le parti strutturali dell’edificio, non è necessaria la demolizione totale perché così si comprometterebbero in modo sproporzionato gli interessi del proprietario.
Il Consiglio di Stato ha fornito quindi un’interpretazione dell’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) spiegando che se un modesto eccesso di altezza o di volumetria è la conseguenza di un dislivello del terreno, e può essere corretto con un riporto del terreno, si può tutelare l’interesse pubblico senza compromettere in modo eccessivo gli interessi del proprietario dell’edificio.
Nel caso preso in esame dal CdS, il Comune aveva ordinato la rimozione delle difformità riscontrate nella parte seminterrata dell’edificio. La rimozione avrebbe quindi comportato la demolizione totale dell’immobile, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento della sua attività professionale.
Di fronte al ricorso del proprietario, il Tar in prima istanza ne aveva respinto le richieste, avvallando l’ordine di demolizione del Comune.
Il Consiglio di Stato ha espresso parere opposto, stabilendo di risolvere le difformità con degli interventi poco invasivi.
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