mercoledì 10 settembre 2014

Decreto Sblocca-Italia: nessuna ‘liberalizzazione’ per gli interventi strutturali

http://www.edilportale.com/news/2014/09/normativa/decreto-sblocca-italia-nessuna-liberalizzazione-per-gli-interventi-strutturali_41247_15.html

Secondo la nuova bozza i frazionamenti e accorpamenti sono realizzabili con CIL, che vale anche per l’aggiornamento catastale

09/09/2014 - Si delinea il quadro, nel decreto Sblocca Italia, delle misure di semplificazione degli interventi edilizi proposte dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi.
La versione aggiornata, ma ancora provvisoria, del decreto prevede che si possano realizzare con Comunicazione di inizio lavori (CIL), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), gli interventi di manutenzione straordinaria che consistono nel ‘frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanisticopurché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso’.
 
A differenza della bozza di fine agosto, il nuovo testo consente la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, ma specifica che non è consentito modificare lavolumetria complessiva degli edifici. 

Gli interventi di carattere strutturale restano esclusi. Di una semplificazione per questo tipo di interventi si era parlato subito dopo il Consiglio dei Ministri del 29 agosto, ma già nella prima bozza di decreto non c’era.
 
La Cil, aggiunge il decreto Sblocca Italia, è valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale e l’amministrazione comunale deve tempestivamente inoltrarla all’Agenzia del territorio.
 
Altra importante novità della nuova bozza è che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che comportanoaumento di unità immobiliari e modifiche delle superfici non saranno più soggetti a permesso di costruire, ma a SCIA.
 
E ancora, secondo il decreto, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale - a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore - sono realizzabili mediante SCIA (era Dichiarazione di Inizio Attività - DIA nella precedente versione del decreto) e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.
 
In tutto il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) la DIA viene sostituita con la SCIA.
 
Viene confermata la norma che ammette, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica attuati anche in aree industriali dismesse, la richiesta dipermesso di costruire in deroga alle destinazioni d’uso. La novità sta nel fatto che la richiesta deve essere ottenere la deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico.
 
termini per il rilascio del permesso di costruireverranno raddoppiati non più per tutti i Comuni oltre i 100mila abitanti, come avviene oggi, ma ‘nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento’.
 
Viene introdotto il concetto di “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ovvero un cambio dell’utilizzo dell’immobile rispetto a quello originario, senza opere edilizie, tale da comportare l’assegnazione dell’immobile ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: residenziale e turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. Lo Sblocca Italia prevede che il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
 
Altra novità è il “permesso di costruire convenzionato”, il cui rilascio è possibile qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata. La convenzione dovrà specificare gli obblighi del soggetto attuatore, cioè: la cessione di aree con l’utilizzo di diritti edificatori, la realizzazione di opere di urbanizzazione, le caratteristiche morfologiche degli interventi, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. L’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti.
 
Confermata nella nuova bozza anche la norma che propone, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, di calcolare il contributo per il rilascio del permesso di costruire solo in base al costo di costruzione. Le opere di urbanizzazione, invece, sarebbero direttamente messe in carico all’operatore privato che ne resterebbe proprietario.
 
Inoltre, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, il decreto propone di differenziare gli interventi al fine di incentivare, in particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione.

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