Dai costruttori una panoramica sull’evoluzione normativa che ha portato allo snellimento delle procedure di Paola Mannarella
02/12/2013 - Scia, edilizia libera e sostituzione dei titoli abilitativi con un’unica autorizzazione. Dopo una serie di interventi legislativi per la semplificazione e liberalizzazione delle attività in edilizia, l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, fa una sintesi delle norme che negli ultimi anni sono state varate per rendere più snelle le procedure.La Legge 69/2009 ha portato da 90 a 60 giorni il termine per la chiusura dei procedimenti amministrativi, dopo il quale può scattare il risarcimento del danno ingiusto da parte della PA, e a 20 giorni i termini entro cui devono essere resi i pareri obbligatori.
Con il DPR 139/2010 è stata semplificata la procedura per l’autorizzazione paesaggistica per ampliamenti non superiori al 10% del volume originario, demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, aperture di porte e finestre sui prospetti degli edifici adeguamento antisismico, realizzazione di parcheggi pertinenziali, tettoie e adeguamento della viabilità.
Il DL “Incentivi” 40/2010 ha introdotto tre tipi di interventi di edilizia libera, per i quali è necessaria solo la comunicazione di inizio lavori (CIL) o deve essere presentata una relazione tecnica. Tra gli interventi liberalizzati spiccano la manutenzione straordinaria, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.
Col il DL 78/2010 è poi arrivata la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che ha sostituito la Dia e ha permesso l’avvio del cantiere nello stesso giorni di presentazione della domanda, senza dover più aspettare 30 giorni. La semplificazione vale per gli interventi di manutenzione straordinaria che incidono sugli aspetti strutturali, risanamento e restauro, ristrutturazione edilizia leggera, varianti in corso d'opera al permesso di costruire. Non può invece essere usata quando la Dia è alternativa al permesso di costruire.
Sempre nello stesso anno, il Dpr 160/2010 ha introdotto ilSuap, Sportello unico delle attività produttive, unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi e agli interventi di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento di impianti produttivi.
A causa di qualche perplessità sui nuovi titoli abilitativi, il DL Sviluppo 70/2011 ha introdotto dei chiarimenti ufficiali sulla Scia, spiegando che sostituisce la Dia solo quando non è alternativa al permesso di costruire, che restano ferme le norme per la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia e che la nuova disciplina non incide sulle autorizzazioni degli enti preposti alla tutela.
Ma la maggiore novità del decreto è il silenzio assenso sul permesso di costruire, che scatta qualora sia decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, e le compravendite di cubature, che diventano atti soggetti a trascrizione.
Successivamente, il DL Salva Italia 201/2011 permette al titolare del permesso di costruire di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, che dal 1 gennaio 2012 è pari a 5 milioni di euro.
Il DL 83/2012 ha introdotto in seguito il SUE, Sportello unico dell’edilizia, unico punto di accesso per tutti i nulla osta e pareri necessari al rilascio del permesso di costruire e ha modificato ancora il procedimento per il rilascio del permesso di costruire stabilendo che se entro 60 giorni non intervengono le intese e i nulla osta il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi. Le amministrazioni che hanno espresso parere positivo potranno non intervenire.
Con il Dpr 59/2013 è arrivata l’AUA, Autorizzazione unica ambientale, che può sostituire fino a sette titoli abilitativi.
Il DL Fare 69/2013 ha apportato modifiche di rilievo ammettendo la Scia per le demolizioni e ricostruzioni con sagoma diversa e prorogando di due anni la validità dei titoli abilitativi per dar modo alle imprese di terminare i lavori senza chiedere ulteriori permessi.
La norma ha anche chiarito che la disciplina sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo si può utilizzare nelle opere soggette a Via e nei cantieri conseguenti ad attività soggette ad AIA con volumi fino a 6 mila metri cubi. stato inoltre stabilito che l’autorizzazione paesaggistica è efficace per tutta la durata dei lavori se questi sono iniziati nei cinque anni dal rilascio.
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