mercoledì 4 dicembre 2013
Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria IMU comune di Pontinia anno 2013
Comune di Pontinia
Provincia di Latina
Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
Approvato con deliberazione CC n. 41 del 28/09/2012
Modificato con deliberazione CC n.35 del 26 novembre 2013
INDICE
Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
Articolo 2 - Presupposto impositivo
Articolo 3 - Soggetto attivo
Articolo 4 - Soggetti passivi
Articolo 5 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
Articolo 6 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
Articolo 7 - Base imponibile delle aree fabbricabili
Articolo 8 - Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Articolo 9 - Riduzioni per i terreni agricoli
Articolo 10 - Determinazione dell’aliquota
Articolo 11 - Detrazione per l’abitazione principale
Articolo 12 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonchè alloggi assegnati dagli istituti pubblici
Articolo 13 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
Articolo 14 - Esenzioni
Articolo 15 - Quota riservata allo stato
Articolo 16 - Versamenti
Articolo 17 - Dichiarazione
Articolo 18 - Accertamento
Articolo 19 - Riscossione coattiva
Articolo 20 - Sanzioni ed interessi
Articolo 21 - Rimborsi
Articolo 22 - Contenzioso
Articolo 23 - Disposizioni finali ed efficacia
Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
1.Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Pontinia dell’imposta municipale propria, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Articolo 2 – Presupposto impositivo
1.Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
Articolo 3 – Soggetto attivo
1.Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Pontinia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2.In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Articolo 4 – Soggetti passivi
1.Soggetti passivi dell’imposta sono:
a)il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b)il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c)il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d)il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e)l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Articolo 5 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
1.Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
a)per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
b)per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
c)per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
d)per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
e)per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Articolo 6 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
1.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a)160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b)140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c)80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d)60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e)55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3.Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 4 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n.662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
4.Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
Articolo 7 – Base imponibile delle aree fabbricabili
1.Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2.In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3.Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
Articolo 8 – Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
1.La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegando eventuale idonea documentazione;
2.Ai fini dell’applicazione della riduzione della metà della base imponibile, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di intervento di restauro conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
A titolo esemplificativo si possono ritenere tali gli immobili che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che costituiscono pericolo a cose e/o a parsone e con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose e/o a persone, con rischi di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino al fine di evitare danni a cose e/o persone;
3.Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4.La riduzione dell’imposta opera a far data dal giorno in cui il contribuente presenta all’Ufficio tecnico istanza di accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità con specifica perizia, ovvero dalla data in cui lo stesso presenta all’Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.
5.La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune mediante presentazione della Dichiarazione IMU ai sensi e nei modi di legge.
Articolo 9 – Riduzioni per i terreni agricoli
1.I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a)del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b)del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c)del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L’agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo Stato.
Articolo 10 – Determinazione dell’aliquota
1.Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione.
2.Per l’anno 2012, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre 2012, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione esplica effetti dal 1° gennaio 2012.
3.Per l’anno 2012, entro il 10 dicembre 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta relativa ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
4.Per l’anno 2012, entro il 10 dicembre 2012, con uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012.
5.La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6.In caso di mancato esercizio del potere di cui ai commi 1 e 2, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l’anno d’imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge.
7.Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art.13, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Articolo 11 – Detrazione per l’abitazione principale
1.Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.
2.Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3.Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.
4.La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5.Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 10 del presente regolamento, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Articolo 12 – Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonchè alloggi assegnati dagli istituti pubblici
1.Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza la maggiorazione prevista per i figli. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
2.In base a quanto previsto dall’art.2, comma 4, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni con Legge n.124/2013, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013.
Articolo 13 – Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
1.Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Articolo 14 – Esenzioni
1.Sono esenti dall’imposta:
a)gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b)i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d)i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e)i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f)i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
Articolo 15 – Quota riservata allo stato
1.Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2.La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 13 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge.
3.Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4.Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 16 del presente regolamento.
5.Per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dell’art.1, comma 380, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012, n.228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
6.Per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dell’art.1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n.228, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria, derivante dagli immobili di tipo ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art.13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e s.m.i.. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento.
7.Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Articolo 16 – Versamenti
1.L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2.Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale;
4.Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l’anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
5.Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
6.Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8.Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.
9.Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 17 – Dichiarazione
1.I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2.Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’Imposta municipale propria.
3.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
4.La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.
5.La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico (MUI) ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.
6.La dichiarazione deve essere sempre presentata per tutte le fattispecie per le quali il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Articolo 18 – Accertamento
1.Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2.Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3.Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4.Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
Articolo 19 – Riscossione coattiva
1.Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2.Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Articolo 20 – Sanzioni ed interessi
1.Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2.Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3.Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4.Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5.La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6.In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7.Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8.Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9.Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Articolo 21 – Rimborsi
1.Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 20, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3.Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 16, comma 8, del presente regolamento.
Articolo 22 – Contenzioso
1.In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2.Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
Articolo 23 – Disposizioni finali ed efficacia
1.Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, salvo le modifiche intervenute successivamente che hanno effetto dalla data prevista per ciascuna di esse dalla normativa generale.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento