Quali immobili non pagheranno
Il Decreto esenta dalla seconda rata Imu le prime case, ad eccezione degli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, le unità immobiliari delle cooperative edilizie, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi Iacp o appartenenti ad altri programmi di edilizia pubblica.
Non pagheranno neanche le case coniugali assegnate ad uno dei coniugi dopo il provvedimento di separazione, gli immobili posseduti dal personale delle forze armate e tutti quegli immobili che i Comuni hanno equiparato, con delibera, alle abitazioni principali, come ad esempio le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai figli.
Beneficeranno dell’esenzione anche i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. Come comunicato dal Ministro delle Politiche Agricole, Nunzia De Girolamo, l’imposta è stata inoltre dimezzata per i terreni agricoli posseduti da soggetti che non sono agricoltori professionali.
http://www.edilportale.com/news/2013/12/normativa/seconda-rata-imu-in-pi%C3%B9-di-2mila-comuni-si-rischia-di-pagarla_36773_15.html
bolizione della seconda rata dell'IMU
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per:
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui
all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni
agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da
quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo.
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-imu-di-finanza-pubblica-di-immobili-pubblici-nonche-per-la-banca-d-italia_15049.html
http://www.ilsole24ore.com/art//2013-12-10/terreni-agricoli-cassa-fondi-non-coltivati-064115.shtml?uuid=AB1yC5i&fromSearch
Terreni agricoli, alla cassa i fondi non coltivati
Gian Paolo Tosoni10 dicembre 2013
I terreni agricoli non coltivati direttamente pagano l'Imu del secondo semestre 2013 e resta sospeso il problema dei conguaglio.
Si tratta dei terreni classificati agricoli nel piano regolatore o negli altri strumenti urbanistici, posseduti da soggetti non conduttori ed affittati a terzi, oppure coltivati dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o coltivatore diretto (Cd) con tanto di iscrizione nella previdenza agricola, nonché di quelli incolti posseduti dai medesimi soggetti.
Inoltre, relativamente alla seconda rata sono soggette ad Imu anche le abitazioni rurali, fatta salva l'ipotesi dell'abitazione principale utilizzata dal proprietario e di quella utilizzata dai lavoratori dipendenti.
Infatti l'esonero dall'Imu per la seconda rata si applica solo per i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti in possesso della qualifica di Iap o Cd, ancorché coltivati da società di persone di cui i proprietari siano soci.
Sono altresì esenti i terreni montani o di collina oggettivamente esclusi da Imu ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 504/1992 e i fabbricati rurali strumentali (generalmente della categoria D10 o simili ed abitazioni rurali utilizzate dai dipendenti con più di 100 giornate lavorative annue) anche se concessi in affitto a terzi.
In primo luogo si ricorda che relativamente alla prima rata del 2013, è fuori discussione l'esclusione da Imu per tutti i terreni agricoli (ed abitazioni rurali) in quanto le norme di legge sono ineccepibili. Infatti il Dl 102/2013 precisa che non è dovuta l'Imu per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 1, Dl 54/2013 (terreni agricoli e tutti i fabbricati rurali) e il comma 2 dell'articolo 1, 133/2013 esclude espressamente la agevolazione, ma solo per la seconda rata, per i terreni agricoli e fabbricati rurali diversi da quelli esenti.
Resta il problema del conguaglio relativamente alla prima rata. Tale operazione è regolata dal comma 5, articolo 1, 133/2013, il quale precisa che entro il 16 gennaio 2014 deve essere versata la differenza fra l'imposta calcolata con la aliquota deliberata dal comune e quella risultante dalla applicazione della aliquota base se inferiore; la differenza è dovuta nella misura dello 0,4 per cento. Ma tale disposizione considera soltanto gli immobili esclusi dalla seconda rata ai sensi dell'articolo 1 del citato Dl n. 133 e non quelli soggetti a imposta, ovvero i terreni agricoli non coltivati direttamente da Iap e Cd e le abitazioni rurali.
Al riguardo non aiuta l'articolo 9 del Dl 35/2013 il quale aveva previsto che in assenza della delibera comunale che approvasse la aliquota per l'anno 2013, i contribuenti determinavano l'imposta sulla base della aliquota del 2012, fermo restando il conguaglio da eseguire in sede di saldo con riferimento alla prima rata versata. Però non avendo versato la prima rata per effetto di una norma successivamente emanata, tale disposizione non si rende applicabile.
Per il momento, in attesa di eventuali correttivi in sede di conversione in legge del Dl 133/2013, non resta che applicare il dato letterale della norma e cioè, per i terreni agricoli e per le abitazioni rurali, non si deve procedere a nessun conguaglio della prima rata versando entro la scadenza del prossimo 16 dicembre i 6/12 dell'imposta calcolata con la aliquota del 2013.
Ovviamente i comuni che hanno deliberato un'aliquota Imu sui terreni agricoli superiore a quella ordinaria del 7,6 per mille il conguaglio se lo aspettano e il legislatore potrà prevederlo per tutti al 16 gennaio 2014.
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LA REGOLA
Il pasticcio normativo
Il conguaglio relativo alla prima rata è regolato dal comma 5 dell'articolo 1 del Dl 133/2013, il quale precisa che entro il 16 gennaio 2014 deve essere versata la differenza fra l'imposta calcolata con la aliquota deliberata dal Comune e quella risultante dalla applicazione della aliquota base se inferiore; la differenza è dovuta nella misura dello 0,4 per cento. Ma tale disposizione considera soltanto gli immobili esclusi dalla seconda rata ai sensi dell'articolo 1 del citato Dl 133 e non quelli soggetti a imposta, ovvero i terreni agricoli non coltivati direttamente da Iap e Cd e le abitazioni rurali
IMU terreni agricoli: si paga il saldo senza acconto
I proprietari di terreni agricoli non agricoltori professionali pagano a dicembre il saldo IMU al netto dell'acconto, per cui erano esenti, versando il 50% del totale 2013? Il dubbio normativo e le intepretazioni fiscali.http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/72108/imu-terreni-agricoli-si-paga-il-saldo-senza-acconto.html
Art. 1
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;Legge 26 aprile 2012, n. 44 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento(G.U. 28 aprile 2012, n. 99)Art. 4. Fiscalità locale
12-quinquies. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione-
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )note:Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.))Art. 2 Altre disposizioni in materia di IMUTESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102
Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici". (13A08725) (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73)
LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00168) (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73)
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