Progettazione in zona sismica: il Tar Puglia dà ragione ai geometri
Annullata la circolare regionale che limitava la competenza dei
geometri alla zona 4
di Rossella Calabrese
23/11/2010 - È illegittima la Circolare interpretativa del 6 luglio
2010 con cui la Regione Puglia stabiliva che i geometri potessero
progettare esclusivamente nella zona sismica 4, perché non in possesso
delle conoscenze tecniche richieste dalla normativa sismica. Lo
afferma il Tar Puglia, con la Sentenza 3920 del 18 novembre 2010,
accogliendo il ricorso dei geometri pugliesi.
Secondo i giudici, la Circolare non è meramente “interpretativa” ma
introduce delle limitazioni oggettive all’attività di progettazione
dei geometri, in violazione delle norme sulle competenze
professionali, ed è quindi lesiva e modificativa dell’ordinamento
vigente.
La vicenda
Con la Circolare interpretativa del 6 luglio 2010, il Servizio Lavori
Pubblici della Regione Puglia ha chiarito che “la competenza della
categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere
consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di
progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione
delle costruzioni esistenti, […] con esclusione, in ogni caso, di
opere che prevedano l’impiego di strutture in c.a. e acciaio”.
Secondo la Regione Puglia, alla luce delle Norme Tecniche sulle
Costruzioni (DM 14/01/2008) e della Delibera di Giunta 1626/2009, su
tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche
sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, e verificando le
strutture resistenti ai cosiddetti “stati limite”. Per assimilare tali
metodologie, gli ingegneri, gli architetti e i geologi hanno
aggiornato le proprie conoscenze acquisite nei corsi universitari; la
scuola superiore per geometri, invece, non insegna ai tecnici
diplomati a progettare in zona sismica con metodi di verifica
paragonabili a quelli di competenza dei laureati.
Il 13 ottobre 2010 i geometri pugliesi hanno presentato ricorso al Tar
per chiedere l’annullamento della Circolare, sostenendo che essa vìola
le norme sulle competenze professionali dei geometri.
La sentenza 3920/2010
Secondo il Tar, la Circolare della Regione Puglia, circoscrivendo i
casi in cui i geometri possono progettare edifici in zona sismica, ha
introdotto delle limitazioni non riconducibili alla normativa statale,
né giustificabili dalla particolare situazione del territorio
pugliese.
Ricorda, infatti, il Tar che l’individuazione delle singole figure
professionali e delle rispettive competenze spetta allo Stato, le
Regioni possono solo disciplinare gli aspetti strettamente connessi
alla realtà regionale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo ha annullato la
Circolaree condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese
processuali.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/11/progettazione/progettazione-in-zona-sismica-il-tar-puglia-d%C3%A0-ragione-ai-geometri_20661_17.html
martedì 23 novembre 2010
martedì 9 novembre 2010
ponteggi, elementi in plastica per rivestire tubi e giunti
L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito n. 7
L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, l'elemento in plastica è soggetto ad autorizzazione/omlogazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?
Risposta
"La realizzazione del suddetto elemento con l'obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del comma 1, dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente "Fermo restando quanto previsto dal punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell'Allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli". Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispsitivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato articolo 108. Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi".
fonte: Ministero del Lavoro
7 novembre 2010
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito n. 7
L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, l'elemento in plastica è soggetto ad autorizzazione/omlogazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?
Risposta
"La realizzazione del suddetto elemento con l'obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del comma 1, dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente "Fermo restando quanto previsto dal punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell'Allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli". Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispsitivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato articolo 108. Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi".
fonte: Ministero del Lavoro
7 novembre 2010
domenica 31 ottobre 2010
sicurezza, anche costi riscaldamento baraccamenti
"Sicurezza, costi omnicomprensivi"
fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro
25/10/2010 - Le spese di manutenzione, quelle di riscaldamento/ condizionamento e di pulizia dei baraccamenti si computano tra i costi della sicurezza dei cantieri temporanei o mobili. È quanto precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17549/2010, rispondendo a un quesito formulato dall'Ara' ce, l'associazione nazionale dei costruttori edili. I costi della sicurezza. Il codice dei contratti pubblici (digs n. 163/2006) prevede, tra l'altro, che, gli oneri e i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, che derivano dall'aggiudicazione di un appalto, devono essere evidenziati nei bandi di gare e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ciò al fine, evidente, di evitare che le imprese possano di ridurre le misure Stima dei costi della sicurezza. Il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/200) stabilisce che, quando è prevista la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (Pse) nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, gli oneri relativi: a) agli apprestamenti previsti nel Psc; b) alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel Psc per lavorazioni interferenti; c) agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di evacuazione fumi; d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva; e) alle procedure contenute nel Psc e previste per specifici motivi di sicurezza; f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del codice degli appalti (dlgs n.163/2006) e perle quali non è prevista la redazione del Psc, inoltre, il T.u. stabilisce che le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza devono stimare, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo oppure a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, andrà fatto riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza, ancora, vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il T.u., infine, stabilisce che il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Relativamente alle spese che possono rientrare nei «costi della sicurezza», come detto non soggetti a ribasso d'asta' negli appalti, l'Ance ha sottoposto al ministero del lavoro un quesito in cui ha chiesto di conoscere se, in relazione ai «baraccamenti», possano essere ricomprese oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni. Il ministero ha risposto affermativamente. In primo luogo, ha ricordato che l'allegato XV del T.u. sicurezza prevede, ja l'altro, che «nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc)». Inoltre, che evidenziato che lo stesso allegato XV richiama tra gli apprestamenti i «... gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;...», aggiungendo che, di nonna, questi apprestamenti vengono realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati «baraccamenti». In definitiva, alla luce di quanto premesso e tenuto conto, ancora, che sempre l'allegato XV stabilisce che «le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento., il ministero conclude affermando che tutte le spese di manutenzione dei «baraccamenti» possono essere (anzi «vanno») ricomprese tra i costi della sicurezza. Allo stesso modo, aggiunge infine il ministero, anche le spese di riscaldamento e quelle di condizionamento, nonché le spese di pulizia, risultando necessarie per il cornetto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i costi della sicurezza. Attrezzature classificate in base all'utilizzo. Le macchine 'e le attrezzature, ai fini della sicurezza sul lavoro, vanno classificate in base alla loro funzione e non alla denominazione.E quanto precisato, tra l'altro, dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17495/2010. Il chiarimento è arrivato in risposta al quesito formulato dall'Ispesl, in cui è stato chiesto di spiegare a quale regime deve sottostare l'uso degli argani ausiliari installati nelle macchine e apparecchiature di palificazione. La prima precisazione che fa il ministero è sulla classificazione delle macchine, classificazione dalla quale poi derivano i vincoli per la sicurezza. La classificazione di una macchina, è individuata dalla funzione da essa concretamente svolta e non dalla sua denominazione. Per cui, l'effettiva classificazione è determinata dalla sua destinazione d'uso e non dal modo con cui essa è denominata dal fabbricante o dalla tipologia costruttiva alla quale il fabbricante dichiara che essa appartiene. La conseguenza di tanto è, dunque, che è il fabbricante a individuarne l'uso e le corrette modalità di utilizzo, ponendo in evidenza i possibili usi impropri e quelli scorretti ragionevolmente prevedibili, definendo, in tal modo, intrinse- . camente le funzionalità della macchina. Entrando nello specifico del quesito, poi, il ministero evidenzia che i mezzi di sollevamento facenti parte integrante di macchine che hanno specifica destinazione operativa, quali per esempio gli argani per battipalo, gli apparecchi per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, non rientrano dunque nella categoria degli apparecchi di sollevamento (di cui all'allegato VII del T.u. sicurezza) per i quali occorre effettuare verifiche con intervalli predeterminati (ai sensi del comma 11, dell'articolo 71, del .digs n. 81/2008). Tuttavia, aggiunge il ministero, quando l'argano ausiliario ha configurazione tale da poter essere utilizzato al di fuori della sua specifica destinazione, allora esso diventa a tutti gli effetti un'attrezzatura per il sollevamento indifferenziato di materiali per la quale vige l'obbligo delle verifiche periodiche. In tal caso, fa notare il ministero, l'utilizzo può essere considerato come comportamento improprio ma ragionevolmente prevedibile e tale che ne possono derivare rischi non già presi in considerazione in sede di progettazione e costruzione della macchina. Pertanto, se non correttamente evidenziato nel manuale di istruzioni, si potrà configurare dà parte del fabbricante la violazione dei corrispondenti requisiti previsti dall'allegato I al digs n. 17/2010. In conclusione, il ministero spiega che, in relazione alle esigenze di sicurezza relative alla sua funzionalità, ancorché associata a quella di perforazione quale apparecchio di sollevamento, gli argani ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione: - dal punto di vista costruttivo, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i rischi pertinenti a questo tipo di funzionalità, sia che questa sia prevista espressamente dal fabbricante, sia che questa sia conseguenza di un uso improprio ma ragionevolmente prevedibile in relazione alla specifica destinazione della stessa; - per quanto riguarda la sicurezza durante l'esercizio, devono essere sottoposti al regime di controllo e, se rientranti tra le attrezzature individuate nell'allegato VII del Tu sicurezza, vanno assoggettati anche alle procedure dl verifica periodica.http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3784
fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro
25/10/2010 - Le spese di manutenzione, quelle di riscaldamento/ condizionamento e di pulizia dei baraccamenti si computano tra i costi della sicurezza dei cantieri temporanei o mobili. È quanto precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17549/2010, rispondendo a un quesito formulato dall'Ara' ce, l'associazione nazionale dei costruttori edili. I costi della sicurezza. Il codice dei contratti pubblici (digs n. 163/2006) prevede, tra l'altro, che, gli oneri e i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, che derivano dall'aggiudicazione di un appalto, devono essere evidenziati nei bandi di gare e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ciò al fine, evidente, di evitare che le imprese possano di ridurre le misure Stima dei costi della sicurezza. Il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/200) stabilisce che, quando è prevista la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (Pse) nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, gli oneri relativi: a) agli apprestamenti previsti nel Psc; b) alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel Psc per lavorazioni interferenti; c) agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di evacuazione fumi; d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva; e) alle procedure contenute nel Psc e previste per specifici motivi di sicurezza; f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del codice degli appalti (dlgs n.163/2006) e perle quali non è prevista la redazione del Psc, inoltre, il T.u. stabilisce che le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza devono stimare, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo oppure a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, andrà fatto riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza, ancora, vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il T.u., infine, stabilisce che il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Relativamente alle spese che possono rientrare nei «costi della sicurezza», come detto non soggetti a ribasso d'asta' negli appalti, l'Ance ha sottoposto al ministero del lavoro un quesito in cui ha chiesto di conoscere se, in relazione ai «baraccamenti», possano essere ricomprese oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni. Il ministero ha risposto affermativamente. In primo luogo, ha ricordato che l'allegato XV del T.u. sicurezza prevede, ja l'altro, che «nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc)». Inoltre, che evidenziato che lo stesso allegato XV richiama tra gli apprestamenti i «... gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;...», aggiungendo che, di nonna, questi apprestamenti vengono realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati «baraccamenti». In definitiva, alla luce di quanto premesso e tenuto conto, ancora, che sempre l'allegato XV stabilisce che «le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento., il ministero conclude affermando che tutte le spese di manutenzione dei «baraccamenti» possono essere (anzi «vanno») ricomprese tra i costi della sicurezza. Allo stesso modo, aggiunge infine il ministero, anche le spese di riscaldamento e quelle di condizionamento, nonché le spese di pulizia, risultando necessarie per il cornetto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i costi della sicurezza. Attrezzature classificate in base all'utilizzo. Le macchine 'e le attrezzature, ai fini della sicurezza sul lavoro, vanno classificate in base alla loro funzione e non alla denominazione.E quanto precisato, tra l'altro, dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17495/2010. Il chiarimento è arrivato in risposta al quesito formulato dall'Ispesl, in cui è stato chiesto di spiegare a quale regime deve sottostare l'uso degli argani ausiliari installati nelle macchine e apparecchiature di palificazione. La prima precisazione che fa il ministero è sulla classificazione delle macchine, classificazione dalla quale poi derivano i vincoli per la sicurezza. La classificazione di una macchina, è individuata dalla funzione da essa concretamente svolta e non dalla sua denominazione. Per cui, l'effettiva classificazione è determinata dalla sua destinazione d'uso e non dal modo con cui essa è denominata dal fabbricante o dalla tipologia costruttiva alla quale il fabbricante dichiara che essa appartiene. La conseguenza di tanto è, dunque, che è il fabbricante a individuarne l'uso e le corrette modalità di utilizzo, ponendo in evidenza i possibili usi impropri e quelli scorretti ragionevolmente prevedibili, definendo, in tal modo, intrinse- . camente le funzionalità della macchina. Entrando nello specifico del quesito, poi, il ministero evidenzia che i mezzi di sollevamento facenti parte integrante di macchine che hanno specifica destinazione operativa, quali per esempio gli argani per battipalo, gli apparecchi per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, non rientrano dunque nella categoria degli apparecchi di sollevamento (di cui all'allegato VII del T.u. sicurezza) per i quali occorre effettuare verifiche con intervalli predeterminati (ai sensi del comma 11, dell'articolo 71, del .digs n. 81/2008). Tuttavia, aggiunge il ministero, quando l'argano ausiliario ha configurazione tale da poter essere utilizzato al di fuori della sua specifica destinazione, allora esso diventa a tutti gli effetti un'attrezzatura per il sollevamento indifferenziato di materiali per la quale vige l'obbligo delle verifiche periodiche. In tal caso, fa notare il ministero, l'utilizzo può essere considerato come comportamento improprio ma ragionevolmente prevedibile e tale che ne possono derivare rischi non già presi in considerazione in sede di progettazione e costruzione della macchina. Pertanto, se non correttamente evidenziato nel manuale di istruzioni, si potrà configurare dà parte del fabbricante la violazione dei corrispondenti requisiti previsti dall'allegato I al digs n. 17/2010. In conclusione, il ministero spiega che, in relazione alle esigenze di sicurezza relative alla sua funzionalità, ancorché associata a quella di perforazione quale apparecchio di sollevamento, gli argani ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione: - dal punto di vista costruttivo, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i rischi pertinenti a questo tipo di funzionalità, sia che questa sia prevista espressamente dal fabbricante, sia che questa sia conseguenza di un uso improprio ma ragionevolmente prevedibile in relazione alla specifica destinazione della stessa; - per quanto riguarda la sicurezza durante l'esercizio, devono essere sottoposti al regime di controllo e, se rientranti tra le attrezzature individuate nell'allegato VII del Tu sicurezza, vanno assoggettati anche alle procedure dl verifica periodica.http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3784
sicurezza i costi a pena di nullità appalto
"Sicurezza, costi interni a pena di nullità"
fonte Il Sole 24 ore, Pietro Manzari / Sicurezza sul lavoro
25/10/2010 - La normativa in materia di sicurezza del lavoro prevede particolari misure per ridurre e prevenire i rischi legati alle prestazioni lavorative svolte durante un appalto. I contratti di appalto devono contenere, a pena di nullità (articolo 1418, codice civile), i costi concernenti la sicurezza del lavoro. Sono le disponibilità necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni, inoltre tali costi non sono soggetti a ribasso, secondo il disposto di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'impresaappaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto; fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. I datori di lavoro, compresi i subappaltatori,, sono inoltre tenuti sia a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto sia a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione oziai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il committente promuove altresìla cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), che deve attestare le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia. possibile, ridurre i rischi da interferenze. Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. L'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza non si applica invece ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari per la salute e la sicurezza Si ritiene che i due giorni siano da computarsi con riferimento aunarco temporale non necessariamente continuativo, ma derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche (nota del ministero del Lavoro del 12 maggio 2010). L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall' Inail. Tuttavia questa responsabilità non si applica ai danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3785
fonte Il Sole 24 ore, Pietro Manzari / Sicurezza sul lavoro
25/10/2010 - La normativa in materia di sicurezza del lavoro prevede particolari misure per ridurre e prevenire i rischi legati alle prestazioni lavorative svolte durante un appalto. I contratti di appalto devono contenere, a pena di nullità (articolo 1418, codice civile), i costi concernenti la sicurezza del lavoro. Sono le disponibilità necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni, inoltre tali costi non sono soggetti a ribasso, secondo il disposto di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'impresaappaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto; fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. I datori di lavoro, compresi i subappaltatori,, sono inoltre tenuti sia a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto sia a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione oziai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il committente promuove altresìla cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), che deve attestare le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia. possibile, ridurre i rischi da interferenze. Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. L'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza non si applica invece ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari per la salute e la sicurezza Si ritiene che i due giorni siano da computarsi con riferimento aunarco temporale non necessariamente continuativo, ma derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche (nota del ministero del Lavoro del 12 maggio 2010). L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall' Inail. Tuttavia questa responsabilità non si applica ai danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3785
venerdì 8 ottobre 2010
Lazio, il nuovo piano casa
Piano Casa Lazio, i numeri della nuova legge
Incluse zone agricole, sopraelevazioni, demolizione e ricostruzione di edifici industriali
di Paola Mammarella
05/10/2010 - Via libera al nuovo Piano Casa del Lazio. La norma, approvata venerdì scorso dalla Giunta, modifica la Legge Regionale 21/2009 introducendo misure più permissive per l’ampliamento volumetrico degli edifici e la sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione. Fin dall’insediamento del nuovo governo regionale la neopresidente Polverini aveva infatti espresso la volontà di introdurre maggiori liberalizzazioni per favorire il rilancio dell’edilizia.
Tra le principali novità c’è l’estensione delle misure di rilancio alle zone agricole, il via libera alle sopraelevazioni e alle demolizioni e ricostruzioni per gli edifici industriali, ma anche la possibilità di monetizzare le opere di urbanizzazione secondaria impossibili da realizzare attraverso il pagamento di un contributo straordinario pari al 50% degli oneri concessori dovuti ai sensi del Dpr 380/2001.
Gli edifici composti da più unità immobiliari possono essere ampliati secondo percentuali applicabili proporzionalmente alle singole abitazioni.
L’adeguamento sismico conseguente all’ampliamento da diritto ad un premio del 35% nelle zone sismiche 1 e sottozone 2a e 2b. Nelle sottozone 3a e 3b è invece riconosciuto un bonus del 25%.
La destinazione d’uso deve rimanere invariata per cinque anni. Il cambiamento da non residenziale a residenziale è invece ammesso, ad esclusione delle zone D ed E, per gli interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia con ampliamento fino al 30%, finalizzati al recupero di alloggi per far fronte alla tensione abitativa.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali e produttivi ricadenti all’esterno delle zone C ed E danno diritto a un bonus fino al 35%, che sale al 60% per gli edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado. In ogni caso devono essere rispettate le distanze e le altezze previste dalle NTC.
Gli interventi possono essere realizzati con Dia e permesso di costruire da presentare entro il 31 dicembre 2013. La nuova bozza non recepisce quindi le novità della manovra estiva, che ha introdotto la Scia in sostituzione della Denuncia di inizio attività. I Comuni possono deliberare una riduzione degli oneri concessori fino al 30%.
I comuni possono reperire aree da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Sono invece obbligati a questa operazione i comuni con più di 25 mila abitanti.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/10/normativa/piano-casa-lazio-i-numeri-della-nuova-legge_20157_15.html
Incluse zone agricole, sopraelevazioni, demolizione e ricostruzione di edifici industriali
di Paola Mammarella
05/10/2010 - Via libera al nuovo Piano Casa del Lazio. La norma, approvata venerdì scorso dalla Giunta, modifica la Legge Regionale 21/2009 introducendo misure più permissive per l’ampliamento volumetrico degli edifici e la sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione. Fin dall’insediamento del nuovo governo regionale la neopresidente Polverini aveva infatti espresso la volontà di introdurre maggiori liberalizzazioni per favorire il rilancio dell’edilizia.
Tra le principali novità c’è l’estensione delle misure di rilancio alle zone agricole, il via libera alle sopraelevazioni e alle demolizioni e ricostruzioni per gli edifici industriali, ma anche la possibilità di monetizzare le opere di urbanizzazione secondaria impossibili da realizzare attraverso il pagamento di un contributo straordinario pari al 50% degli oneri concessori dovuti ai sensi del Dpr 380/2001.
Gli edifici composti da più unità immobiliari possono essere ampliati secondo percentuali applicabili proporzionalmente alle singole abitazioni.
L’adeguamento sismico conseguente all’ampliamento da diritto ad un premio del 35% nelle zone sismiche 1 e sottozone 2a e 2b. Nelle sottozone 3a e 3b è invece riconosciuto un bonus del 25%.
La destinazione d’uso deve rimanere invariata per cinque anni. Il cambiamento da non residenziale a residenziale è invece ammesso, ad esclusione delle zone D ed E, per gli interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia con ampliamento fino al 30%, finalizzati al recupero di alloggi per far fronte alla tensione abitativa.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali e produttivi ricadenti all’esterno delle zone C ed E danno diritto a un bonus fino al 35%, che sale al 60% per gli edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado. In ogni caso devono essere rispettate le distanze e le altezze previste dalle NTC.
Gli interventi possono essere realizzati con Dia e permesso di costruire da presentare entro il 31 dicembre 2013. La nuova bozza non recepisce quindi le novità della manovra estiva, che ha introdotto la Scia in sostituzione della Denuncia di inizio attività. I Comuni possono deliberare una riduzione degli oneri concessori fino al 30%.
I comuni possono reperire aree da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Sono invece obbligati a questa operazione i comuni con più di 25 mila abitanti.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/10/normativa/piano-casa-lazio-i-numeri-della-nuova-legge_20157_15.html
lunedì 4 ottobre 2010
libretto allegato al montaggio dei ponteggi
Quando deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".
fonte: Ministero del Lavoro
2 ottobre 2010
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".
fonte: Ministero del Lavoro
2 ottobre 2010
domenica 3 ottobre 2010
Ministero della Semplificazione: La Scia si applica anche all'edilizia
20/09/2010 - Arrivano i primi chiarimenti del Governo sulla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con una nota firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che il 30 agosto scorso aveva posto un quesito.
"La nota - precisa Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia ed esprime, quindi, la posizione del governo ".
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che sino ad ora stava creando dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.
Nella nota del Ministero viene precisato che la la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Sulla base delle precedenti premesse il Ministero, nella citata nota precisa che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).
La nota, per ultimo, con riferimento alla materia edilizia, chiarisce i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:
in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;
per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.
A cura di Paolo Oreto
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/09/edilizia/Ministero-della-Semplificazione-La-Scia-si-applica-anche-all-edilizia_7131.html
"La nota - precisa Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia ed esprime, quindi, la posizione del governo ".
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che sino ad ora stava creando dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.
Nella nota del Ministero viene precisato che la la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Sulla base delle precedenti premesse il Ministero, nella citata nota precisa che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).
La nota, per ultimo, con riferimento alla materia edilizia, chiarisce i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:
in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;
per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.
A cura di Paolo Oreto
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/09/edilizia/Ministero-della-Semplificazione-La-Scia-si-applica-anche-all-edilizia_7131.html
martedì 27 luglio 2010
comune di Sezze e i problemi dell'autovelox
Martedì 27 Luglio 2010 Il messaggero
di CHRISTIAN CAPUANI
Crea sempre più difficoltà per il Comune di Sezze la vicenda degli autovelox giudicati irregolari dal giudice di pace, che nelle ultime settimane ha accolto decine di ricorsi presentati dagli automobilisti multati. A dirsi preoccupato dagli ultimi sviluppi e a chiedere informazioni al sindaco Andrea Campoli è addirittura il collegio dei revisori dei conti del Comune lepino. L’organo chiamato a vigilare sulle casse comunali ha chiesto conferma all’amministrazione degli ultimi sviluppi del caso sottolineando che «le notizie apprese attraverso la stampa locale, se confermate, prospettano rilevanti conseguenze per il bilancio dell’ente». Chiedendo di conoscere quali iniziative il Comune intenda mettere in campo per tutelare la propria posizione, i tre componenti del collegio dei revisori invita la giunta «a una gestione prudenziale di tutte le poste di bilancio collegate con la gestione degli autovelox».
L’esame dei ricorsi dei multati, dopo che la perizia tecnica ha evidenziato numerose irregolarità nell’autorizzazione e nell’installazione dei due autovelox su via Monti Lepini, sta in effetti producendo conseguenze negative per il Comune. Dopo la presentazione di una fotocopia dell’ordinanza dell’Anas che attesta la riduzione dei limiti di velocità da 90 a 70 km orari, ma risultata relativa a un tratto di strada diverso da quello scelto per collocare gli autovelox, il Comune è stato condannato dal giudice di pace anche per “lite temeraria”, facendo così triplicare le spese legali per il ricorso vinto dai multati. Gli ultimi sviluppi alimentano peraltro le critiche politiche dell’opposizione: il consigliere del Pdl Rinaldo Ceccano ha presentato una nuova interrogazione al sindaco chiedendo, tra le altre cose, «perché l’amministrazione continua a non ricorrere all’annullamento delle multe in autotutela e su quali capitoli del bilancio troverà capienza la spesa prevista per gli avvocati» a cui il Comune si è affidato dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
di CHRISTIAN CAPUANI
Crea sempre più difficoltà per il Comune di Sezze la vicenda degli autovelox giudicati irregolari dal giudice di pace, che nelle ultime settimane ha accolto decine di ricorsi presentati dagli automobilisti multati. A dirsi preoccupato dagli ultimi sviluppi e a chiedere informazioni al sindaco Andrea Campoli è addirittura il collegio dei revisori dei conti del Comune lepino. L’organo chiamato a vigilare sulle casse comunali ha chiesto conferma all’amministrazione degli ultimi sviluppi del caso sottolineando che «le notizie apprese attraverso la stampa locale, se confermate, prospettano rilevanti conseguenze per il bilancio dell’ente». Chiedendo di conoscere quali iniziative il Comune intenda mettere in campo per tutelare la propria posizione, i tre componenti del collegio dei revisori invita la giunta «a una gestione prudenziale di tutte le poste di bilancio collegate con la gestione degli autovelox».
L’esame dei ricorsi dei multati, dopo che la perizia tecnica ha evidenziato numerose irregolarità nell’autorizzazione e nell’installazione dei due autovelox su via Monti Lepini, sta in effetti producendo conseguenze negative per il Comune. Dopo la presentazione di una fotocopia dell’ordinanza dell’Anas che attesta la riduzione dei limiti di velocità da 90 a 70 km orari, ma risultata relativa a un tratto di strada diverso da quello scelto per collocare gli autovelox, il Comune è stato condannato dal giudice di pace anche per “lite temeraria”, facendo così triplicare le spese legali per il ricorso vinto dai multati. Gli ultimi sviluppi alimentano peraltro le critiche politiche dell’opposizione: il consigliere del Pdl Rinaldo Ceccano ha presentato una nuova interrogazione al sindaco chiedendo, tra le altre cose, «perché l’amministrazione continua a non ricorrere all’annullamento delle multe in autotutela e su quali capitoli del bilancio troverà capienza la spesa prevista per gli avvocati» a cui il Comune si è affidato dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
domenica 25 luglio 2010
"Rischio-stress per i dipendenti, ancora cinque mesi per adeguarsi"
"Rischio-stress per i dipendenti, ancora cinque mesi per adeguarsi"
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
19/07/2010 - Altri cinque mesi per adeguare le misure di sicurezza contro lo stress sul lavoro. L'entrata in vigore delle disposizioni del T.u. prevista per il prossimo l agosto slitta al 31 dicembre. Sia per le p.a., (già previsto dal dl n. 78/2010) che per le aziende. La gestione del rischio stress da lavoro-correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs n. 81108), che lo esplicita con riferimento ai principi dell'accordo europeo 8 ottobre 2004. Le modifiche del dlgs n. 106/09 hanno stabilito che la valutazione del relativo rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione del rischio stress, per aziende e p.a., decorre dal 1° agosto 2010, termine che, con l'approvazione della manovra correttiva, slitterà al 31/12/2010. La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per «l'individuazione delle effettive particolari esigénze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», che devono essere individuate con appositi decreti interministeriali. La norma interessa le forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie penitenziarie, le università, gli istituti di istruzione, l'arma dei carabinieri, le forze di polizia. Il termine prorogato (di un anno) era stabilito il 24 mesi dall'entrata in vigore del T.u. (15 maggio 2008). http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3558
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
19/07/2010 - Altri cinque mesi per adeguare le misure di sicurezza contro lo stress sul lavoro. L'entrata in vigore delle disposizioni del T.u. prevista per il prossimo l agosto slitta al 31 dicembre. Sia per le p.a., (già previsto dal dl n. 78/2010) che per le aziende. La gestione del rischio stress da lavoro-correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs n. 81108), che lo esplicita con riferimento ai principi dell'accordo europeo 8 ottobre 2004. Le modifiche del dlgs n. 106/09 hanno stabilito che la valutazione del relativo rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione del rischio stress, per aziende e p.a., decorre dal 1° agosto 2010, termine che, con l'approvazione della manovra correttiva, slitterà al 31/12/2010. La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per «l'individuazione delle effettive particolari esigénze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», che devono essere individuate con appositi decreti interministeriali. La norma interessa le forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie penitenziarie, le università, gli istituti di istruzione, l'arma dei carabinieri, le forze di polizia. Il termine prorogato (di un anno) era stabilito il 24 mesi dall'entrata in vigore del T.u. (15 maggio 2008). http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3558
Classificazione acustica edifici: pubblicata la norma UNI 11367
Classificazione acustica edifici: pubblicata la norma UNI 11367
A breve in Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici
di Rossella Calabrese 23/07/2010 - È stata pubblicata ieri 22 luglio la norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
La norma definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure effettuate al termine dell’opera, che consentirà di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche dell’abitazione e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.
La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.
La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.
La classe viene attribuita - sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali - alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul risultato finale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).
All’elaborazione della norma hanno partecipato oltre 60 esperti in rappresentanza di tutti gli interessi “in gioco”. Infatti, tutte le fasi che convergono nel processo di realizzazione dell’edificio sono determinanti ai fini del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera, ecc.
“La norma sulla classificazione acustica degli edifici - ha spiegato Piero Torretta, presidente UNI- si aggiunge a quella sulle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300), migliorando il quadro delle informazioni a disposizione dell’utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della classificazione graduata, conferisce al bene edilizio un nuovo valore economico legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali dell’utilizzatore (comfort, privacy, emissioni CO2, consumo materiali...).
Ricordiamo che entro luglio 2010 il Governo dovrà emanare la nuova normativa in materia di isolamento acustico in edilizia, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 88 del 7 luglio 2009.
Uno dei prossimi Consigli dei Ministri esaminerà due provvedimenti:
- un decreto legislativo relativo alle norme sull’inquinamento acustico;
- un decreto legislativo riguardante la classificazione dei requisiti acustici degli edifici.
La definizione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriveranno con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente (leggi tutto).
Fonte: UNI (riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/07/normativa/classificazione-acustica-edifici-pubblicata-la-norma-uni-11367_19672_15.html
A breve in Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici
di Rossella Calabrese 23/07/2010 - È stata pubblicata ieri 22 luglio la norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
La norma definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure effettuate al termine dell’opera, che consentirà di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche dell’abitazione e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.
La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.
La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.
La classe viene attribuita - sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali - alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul risultato finale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).
All’elaborazione della norma hanno partecipato oltre 60 esperti in rappresentanza di tutti gli interessi “in gioco”. Infatti, tutte le fasi che convergono nel processo di realizzazione dell’edificio sono determinanti ai fini del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera, ecc.
“La norma sulla classificazione acustica degli edifici - ha spiegato Piero Torretta, presidente UNI- si aggiunge a quella sulle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300), migliorando il quadro delle informazioni a disposizione dell’utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della classificazione graduata, conferisce al bene edilizio un nuovo valore economico legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali dell’utilizzatore (comfort, privacy, emissioni CO2, consumo materiali...).
Ricordiamo che entro luglio 2010 il Governo dovrà emanare la nuova normativa in materia di isolamento acustico in edilizia, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 88 del 7 luglio 2009.
Uno dei prossimi Consigli dei Ministri esaminerà due provvedimenti:
- un decreto legislativo relativo alle norme sull’inquinamento acustico;
- un decreto legislativo riguardante la classificazione dei requisiti acustici degli edifici.
La definizione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriveranno con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente (leggi tutto).
Fonte: UNI (riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/07/normativa/classificazione-acustica-edifici-pubblicata-la-norma-uni-11367_19672_15.html
sabato 10 luglio 2010
Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese
Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese
05/07/2010 - È operativa dall'1 luglio 2010 la ritenuta del 10%, prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che banche e Poste Italiane SPA dovranno operare a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente appunto l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento n. 94288/2010 l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:
versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E
certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo
riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
Segnaliamo, infine, l'iniziativa dell'ANCE che sta cercando di ottenere un ripensamento del Governo in merito a questa ritenuta nella convinzione che, per le imprese "regolari", questa si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all'attuale congiuntura economica negativa ed alla "stretta creditizia" che sta vivendo il settore. In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all'effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all'esame del Senato), sia prevista una proroga dell'entrata in vigore della disposizione.
Accedi al Focus Detrazioni 55% e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/07/energia/Detrazioni-36-e-55--parte-la-ritenuta-del-10-sui-bonifici-di-pagamento-delle-spese_6843.html
05/07/2010 - È operativa dall'1 luglio 2010 la ritenuta del 10%, prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che banche e Poste Italiane SPA dovranno operare a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente appunto l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento n. 94288/2010 l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:
versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E
certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo
riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
Segnaliamo, infine, l'iniziativa dell'ANCE che sta cercando di ottenere un ripensamento del Governo in merito a questa ritenuta nella convinzione che, per le imprese "regolari", questa si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all'attuale congiuntura economica negativa ed alla "stretta creditizia" che sta vivendo il settore. In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all'effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all'esame del Senato), sia prevista una proroga dell'entrata in vigore della disposizione.
Accedi al Focus Detrazioni 55% e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/07/energia/Detrazioni-36-e-55--parte-la-ritenuta-del-10-sui-bonifici-di-pagamento-delle-spese_6843.html
sabato 29 maggio 2010
vendita immobile Borgo San Donato
Copia di LTB0382 FABBRICATO LOC. BORGO SAN DONATO - SABAUDIA (LT)
del 10 maggio 2010
foto presenti 1/1
https://venditaimmobili.agenziademanio.it/demaniovendite/index.php?pagina=dettaglioOfferta&idT=2431&backPage=cGFnaW5hPWxpc3RhT2ZmZXJ0YSZpZHJlZ2lvbmU9MTI=&hmac=863d08baab699171cdc2bac94c713b3c
COPIA DI LTB0382 FABBRICATO LOC. BORGO SAN DONATO - SABAUDIA (LT)
Su Via Migliara 47, zona centrale si Borgo San Donato si vende compendio immobiliare costituito da 5 unità immobiliari. L’unità immobiliare contraddistinta al sub 6 è occupata con titolo scaduto. L’unità immobiliare distinta con il sub 9 è occupata senza titolo. Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui si trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso nonché dello stato occupazionale dei sub 6 e 9 che rimane a carico dell’acquirente.
Indirizzo
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Sabaudia
CAP: 04016
Via: BORGO SAN DONATO - STRADA MIGLIARA 47
Ubicazione: Centrale
Dati tecnici
Proprietà: Demanio dello Stato
Tipologia: Fabbricato
Destinazione: Mista
Superficie lorda: 815
Stato manutentivo: Mediocre
Stato occupazionale: Occupato
Stato contratto:
Data inizio contratto:
Data fine contratto:
Ultimo canone:
Dati catastali
Rendita: Sub 1 € 818,07 - Sub 6 € 954,41 - Sub 7 € 818,07 - Sub 8 € 387,34 - Sub 9 € 355,06
Foglio: 20
Mappale: 23 - 127 - 128
Subalterno: 1 - 6 - 7 - 8 - 9
Termini di vendita
Lotto: 6
Bando: LAZIO_Avviso_vendita_prot_6310_08_04_2010.pdf
Modalità di vendita: Invito pubblico ad offrire
Classificazione: Immobili
Prezzo base: 330.000,00
Cauzione: 33.000,00
Scadenza offerte: ore 16:00 del 07/06/2010
Esame Offerte: ore 10:30 del 08/06/2010
Riferimenti
Referente: Paolo Mancini
Email: paolo.mancini@agenziademanio.it
Telefono: 06/480241
Fax: 06/48024289
Indirizzo: Via Piacenza n. 3 -00184 Roma
Reperibilità: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
Contact Center: 800.800.023
del 10 maggio 2010
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COPIA DI LTB0382 FABBRICATO LOC. BORGO SAN DONATO - SABAUDIA (LT)
Su Via Migliara 47, zona centrale si Borgo San Donato si vende compendio immobiliare costituito da 5 unità immobiliari. L’unità immobiliare contraddistinta al sub 6 è occupata con titolo scaduto. L’unità immobiliare distinta con il sub 9 è occupata senza titolo. Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui si trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso nonché dello stato occupazionale dei sub 6 e 9 che rimane a carico dell’acquirente.
Indirizzo
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Sabaudia
CAP: 04016
Via: BORGO SAN DONATO - STRADA MIGLIARA 47
Ubicazione: Centrale
Dati tecnici
Proprietà: Demanio dello Stato
Tipologia: Fabbricato
Destinazione: Mista
Superficie lorda: 815
Stato manutentivo: Mediocre
Stato occupazionale: Occupato
Stato contratto:
Data inizio contratto:
Data fine contratto:
Ultimo canone:
Dati catastali
Rendita: Sub 1 € 818,07 - Sub 6 € 954,41 - Sub 7 € 818,07 - Sub 8 € 387,34 - Sub 9 € 355,06
Foglio: 20
Mappale: 23 - 127 - 128
Subalterno: 1 - 6 - 7 - 8 - 9
Termini di vendita
Lotto: 6
Bando: LAZIO_Avviso_vendita_prot_6310_08_04_2010.pdf
Modalità di vendita: Invito pubblico ad offrire
Classificazione: Immobili
Prezzo base: 330.000,00
Cauzione: 33.000,00
Scadenza offerte: ore 16:00 del 07/06/2010
Esame Offerte: ore 10:30 del 08/06/2010
Riferimenti
Referente: Paolo Mancini
Email: paolo.mancini@agenziademanio.it
Telefono: 06/480241
Fax: 06/48024289
Indirizzo: Via Piacenza n. 3 -00184 Roma
Reperibilità: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
Contact Center: 800.800.023
incontro ctu tribunale di Latina
Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare Dr. Lorenzo Ferri ha fissato una riunione con i consulenti Tecnici d'Ufficio iscritti all'Ordine per il giorno giovedì 10 Giugno 2010 alle ore 16,00 presso l'Aula di Corte d'Assise del Tribunale di Latina, in ordine alle modalità operative da seguire nell'espletamento delle attività di consulenza.
mercoledì 26 maggio 2010
sanatoria catastale e condono edilizio
Manovra finanziaria, sanatoria catastale come condono
Incerta l’entità del gettito da regolarizzazione; ipotizzato ampliamento della misura in Parlamento
di Paola Mammarella
26/05/2010 - Una regolarizzazione degli abusi edilizi relativi alla modifica della consistenza e della destinazione di un immobile.
La domanda di sanatoria, che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010, consentirà di pagare le tasse dovute dal 1° gennaio 2009 e un terzo delle sanzioni. Decorsa la data del 31 dicembre, gli interessati rischieranno una multa fino a 1/3 del valore catastale.
Sarebbe questa la misura relativa agli immobili, contenuta nella sulla manovra finanziaria 2011-2013 da 24 miliardi di euro, varata ieri sera dal Consiglio dei Ministri.
Secondo le indagini dell’Agenzia del Territorio, avviate due anni fa, sarebbero circa 2 milioni gli immobili “fantasma”, cioè non dichiarati al catasto (leggi tutto). Per la regolarizzazione, aperta fino al 31 dicembre, sono previsti incentivi ai Comuni pari al 33% delle maggiori entrate.
Grazie alla sovrapposizione delle mappe catastali con le fotografie aeree sono state individuate oltre 2 milioni di particelle non ancora registrate. Per 518 mila sono state presentate le pratiche di aggiornamento, con un incremento delle rendite catastali di circa 250 milioni di euro.
Sono state diverse le manifestazioni di dissenso. “La regolarizzazione catastale è uguale al condono”, ha affermato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine del Consiglio dei Ministri. Sull’emersione degli immobili sconosciuti al catasto, Errani ha sottolineato che se si regolarizza una casa senza nessuna concessione edilizia si tratta di fatto di un condono. È stato infatti ipotizzato un ampliamento della misura da parte del Parlamento. Il Presidente ha annunciato per giovedì prossimo l’apertura del confronto in Conferenza delle Regioni.
Incerta l’entità del gettito derivante dalla regolarizzazione secondo il Nens, associazione nuova economia nuova società, dal momento che con in base alle tecniche utilizzate non si può stabilire se tutte le particelle rilevate siano da accatastare. La rendita inoltre potrebbe diminuire se dalle costruzioni a uso abitativo si passasse a magazzini o garage.
Ci sono poi altri casi di dubbio, come le prime abitazioni, che non sono soggette a Ici e Irpef, e i pagamenti di rendite presunte in attesa di usucapione, che non si configurano come evasione.
Per quantificare gli effetti della manovra sono però ancora necessarie limature alle parti tecniche e aggiustamenti prima della firma del Presidente della Repubblica.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/manovra-finanziaria-sanatoria-catastale-come-condono_18991_15.html
Incerta l’entità del gettito da regolarizzazione; ipotizzato ampliamento della misura in Parlamento
di Paola Mammarella
26/05/2010 - Una regolarizzazione degli abusi edilizi relativi alla modifica della consistenza e della destinazione di un immobile.
La domanda di sanatoria, che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010, consentirà di pagare le tasse dovute dal 1° gennaio 2009 e un terzo delle sanzioni. Decorsa la data del 31 dicembre, gli interessati rischieranno una multa fino a 1/3 del valore catastale.
Sarebbe questa la misura relativa agli immobili, contenuta nella sulla manovra finanziaria 2011-2013 da 24 miliardi di euro, varata ieri sera dal Consiglio dei Ministri.
Secondo le indagini dell’Agenzia del Territorio, avviate due anni fa, sarebbero circa 2 milioni gli immobili “fantasma”, cioè non dichiarati al catasto (leggi tutto). Per la regolarizzazione, aperta fino al 31 dicembre, sono previsti incentivi ai Comuni pari al 33% delle maggiori entrate.
Grazie alla sovrapposizione delle mappe catastali con le fotografie aeree sono state individuate oltre 2 milioni di particelle non ancora registrate. Per 518 mila sono state presentate le pratiche di aggiornamento, con un incremento delle rendite catastali di circa 250 milioni di euro.
Sono state diverse le manifestazioni di dissenso. “La regolarizzazione catastale è uguale al condono”, ha affermato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine del Consiglio dei Ministri. Sull’emersione degli immobili sconosciuti al catasto, Errani ha sottolineato che se si regolarizza una casa senza nessuna concessione edilizia si tratta di fatto di un condono. È stato infatti ipotizzato un ampliamento della misura da parte del Parlamento. Il Presidente ha annunciato per giovedì prossimo l’apertura del confronto in Conferenza delle Regioni.
Incerta l’entità del gettito derivante dalla regolarizzazione secondo il Nens, associazione nuova economia nuova società, dal momento che con in base alle tecniche utilizzate non si può stabilire se tutte le particelle rilevate siano da accatastare. La rendita inoltre potrebbe diminuire se dalle costruzioni a uso abitativo si passasse a magazzini o garage.
Ci sono poi altri casi di dubbio, come le prime abitazioni, che non sono soggette a Ici e Irpef, e i pagamenti di rendite presunte in attesa di usucapione, che non si configurano come evasione.
Per quantificare gli effetti della manovra sono però ancora necessarie limature alle parti tecniche e aggiustamenti prima della firma del Presidente della Repubblica.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/manovra-finanziaria-sanatoria-catastale-come-condono_18991_15.html
martedì 25 maggio 2010
Con la Manovra arriva la sanatoria catastale
Con la Manovra arriva la sanatoria catastale
Sarà una regolarizzazione delle variazioni catastali. Ridimensionata l'ipotesi di condono edilizio circolata nei giorni scorsi
di Paola Mammarella Letto 1633 volte vota Risultato 4 voti
25/05/2010 - Sarà discusso stasera in CdM il decreto legge recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. La manovra per il 2011 e il 2012, che tra le varie misure prevede la regolarizzazione degli “immobili fantasma”, ha fatto discutere per il possibile inserimento del condono edilizio, che sembra al momento escluso.
Nel testo sul tavolo del Consiglio dei Ministri resta quindi la razionalizzazione catastale, una misura che consentirà la regolarizzazione degli immobili sconosciuti al Catasto, ma che risultano dai rilievi fotografici ottenuti con un’operazione di verifica avviata due anni fa.
Per la regolarizzazione degli immobili fantasma ci sarà tempo fino al 31 dicembre con sanzioni ridotte di un terzo. In caso di mancata risposta, all’immobile sarà applicata una rendita presuntiva. Decorsa tale data si rischierà d vedersi attribuita una rendita presunta, e di pagaare una multa fino ad un terzo del valore catastale.Il gruppo di lavoro ha esaminato anche tre possibilità:
- la regolarizzazione immediata entro due mesi dall’entrata in vigore della norma, con il pagamento delle imposte dovute negli ultimi due anni senza sanzioni;
- la regolarizzazione entro sei mesi con il pagamento delle ultime cinque annualità senza sanzioni;
- il pagamento delle ultime cinque annualità sommate alle sanzioni.
Dalle stime effettuate la regolarizzazione degli immobili non dichiarati potrebbe generare un gettito da 1,5 miliardi di euro.
Resta però da risolvere l’incognita dell’abusivismo. Secondo molti operatori del settore, infatti, agli immobili non dichiarati potrebbero in certi casi essere associati anche degli abusi edilizi. Per questo il Governo aveva pensato alla sanatoria urbanistica che, insieme alle nuove dichiarazioni catastali, avrebbe movimentato circa 6 miliardi.
L’ipotesi di condono, oltre al concordato sugli immobili fantasma, ha però suscitato un’ondata di critiche e polemiche. “Un nuovo condono - ha dichiarato l’ANCE - sarebbe un gravissimo errore. Soprattutto in una fase di crisi economica come questa, una misura del genere rischia di svolgere un ruolo di concorrenza sleale e di danneggiare le imprese che operano all’insegna della trasparenza e nella legalita”.
Dopo l’incontro col Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il presidente di Rete Imprese Italia Carlo Sangalli si è dichiarato ottimista sulla possibilità di esclusione definitiva del condono edilizio.
D'altra parte, però, senza condono i Comuni potrebbero trovarsi di fronte a una serie di edifici realizzati in zone dove non sarebbe stato possibile costruire, dovendo attivare lunghe e costose pratiche per la demolizione.
La palla passa ora al CdM, che dalle 18 avvierà la discussione sulla manovra.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/con-la-manovra-arriva-la-sanatoria-catastale_18973_15.html
Sarà una regolarizzazione delle variazioni catastali. Ridimensionata l'ipotesi di condono edilizio circolata nei giorni scorsi
di Paola Mammarella Letto 1633 volte vota Risultato 4 voti
25/05/2010 - Sarà discusso stasera in CdM il decreto legge recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. La manovra per il 2011 e il 2012, che tra le varie misure prevede la regolarizzazione degli “immobili fantasma”, ha fatto discutere per il possibile inserimento del condono edilizio, che sembra al momento escluso.
Nel testo sul tavolo del Consiglio dei Ministri resta quindi la razionalizzazione catastale, una misura che consentirà la regolarizzazione degli immobili sconosciuti al Catasto, ma che risultano dai rilievi fotografici ottenuti con un’operazione di verifica avviata due anni fa.
Per la regolarizzazione degli immobili fantasma ci sarà tempo fino al 31 dicembre con sanzioni ridotte di un terzo. In caso di mancata risposta, all’immobile sarà applicata una rendita presuntiva. Decorsa tale data si rischierà d vedersi attribuita una rendita presunta, e di pagaare una multa fino ad un terzo del valore catastale.Il gruppo di lavoro ha esaminato anche tre possibilità:
- la regolarizzazione immediata entro due mesi dall’entrata in vigore della norma, con il pagamento delle imposte dovute negli ultimi due anni senza sanzioni;
- la regolarizzazione entro sei mesi con il pagamento delle ultime cinque annualità senza sanzioni;
- il pagamento delle ultime cinque annualità sommate alle sanzioni.
Dalle stime effettuate la regolarizzazione degli immobili non dichiarati potrebbe generare un gettito da 1,5 miliardi di euro.
Resta però da risolvere l’incognita dell’abusivismo. Secondo molti operatori del settore, infatti, agli immobili non dichiarati potrebbero in certi casi essere associati anche degli abusi edilizi. Per questo il Governo aveva pensato alla sanatoria urbanistica che, insieme alle nuove dichiarazioni catastali, avrebbe movimentato circa 6 miliardi.
L’ipotesi di condono, oltre al concordato sugli immobili fantasma, ha però suscitato un’ondata di critiche e polemiche. “Un nuovo condono - ha dichiarato l’ANCE - sarebbe un gravissimo errore. Soprattutto in una fase di crisi economica come questa, una misura del genere rischia di svolgere un ruolo di concorrenza sleale e di danneggiare le imprese che operano all’insegna della trasparenza e nella legalita”.
Dopo l’incontro col Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il presidente di Rete Imprese Italia Carlo Sangalli si è dichiarato ottimista sulla possibilità di esclusione definitiva del condono edilizio.
D'altra parte, però, senza condono i Comuni potrebbero trovarsi di fronte a una serie di edifici realizzati in zone dove non sarebbe stato possibile costruire, dovendo attivare lunghe e costose pratiche per la demolizione.
La palla passa ora al CdM, che dalle 18 avvierà la discussione sulla manovra.
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http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/con-la-manovra-arriva-la-sanatoria-catastale_18973_15.html
sabato 15 maggio 2010
imposta di successione come è cambiata negli anni
Quali imposte in caso di successione Nuova misura per ipocatastali, bollo e tassa ipotecaria
Alcune novità di rilievo hanno recentemente riguardato gli adempimenti previsti in caso di successione.
La materia delle successioni, negli ultimi anni, è stata oggetto di una serie di interventi da parte del legislatore dal punto di vista fiscale, volti soprattutto ad alleggerire gli adempimenti da parte del contribuente, nel senso di facilitare e rendere meno gravosi gli obblighi degli eredi. Tra questi, la legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che ha eliminato l'obbligo, a far data dal 26 ottobre 2001, di presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui nell'asse ereditario non siano presenti beni immobili, e, più di recente, la legge n. 326 del 2003, che ha sostituito, per le successioni non ancora scadute al 26 novembre 2003, il termine "storico" di sei mesi, entro i quali doveva essere presentata la denuncia di successione, col nuovo termine di un anno.
In questa direzione, è prevista a breve termine un'altra significativa novità, grazie alla dichiarazione unica telematica che sostituirà il modello cartaceo, nell'ottica perseguita dall'Agenzia delle Entrate di modernizzare e facilitare i compiti dei contribuenti, migliorando i servizi, come già avviene per le dichiarazioni dei redditi o per gli atti notarili.
Altri interventi importanti sono invece intervenuti nel campo dei tributi collegati alla successione, attraverso una serie di modifiche alle imposte; tra queste, la stessa legge 383/2001 che ha abolito l'imposta di successione, e le più recenti novità introdotte dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, che ha stabilito aumenti delle imposte ipotecaria e catastale, limitatamente agli importi minimi e alle imposte fisse, unitamente alle modifiche che hanno interessato l'imposta di bollo e della tassa ipotecaria dovute per le formalità di trascrizione.
Con il decreto legge 7/2005, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ferme dal gennaio 1996 nella misura fissa e minima di 129,11 euro, sono passate a 168,00 euro dal 1° febbraio 2005. I nuovi importi hanno effetto per le denunce presentate a partire da questa data.
Le modifiche riguardano soltanto le imposte minime e fisse; sono rimaste invariate le aliquote del 2 per cento per l'imposta ipotecaria e dell'1 per cento per quella catastale.
Come già detto, relativamente alle successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, la dichiarazione va presentata soltanto se nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, per i quali devono essere corrisposte, in autoliquidazione, le imposte ipotecaria e catastale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (un anno dal 26/11/2003).
Tali imposte, oltre all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie, costituiscono i tributi previsti per le successioni, che gli eredi devono versare prima della presentazione della denuncia di successione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente, le aliquote del 2 e dell'1 per cento da applicarsi al patrimonio ereditario, commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari.
Qualora l'imposta risultante sia inferiore al minimo, stabilito - come già detto - in 168,00 euro, occorre versare tale importo.
In alcuni casi le successioni scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro; l'ipotesi più comune è quella delle richiesta delle agevolazioni per la prima casa. Tali successioni hanno come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze che non hanno caratteristiche di lusso; in capo ai beneficiari o a uno di essi devono sussistere i requisiti e le condizioni per poter fruire delle agevolazioni, come prevede la tariffa allegata al Dpr 131/1986.
Le imposte ipotecaria e catastale rappresentano il costo del servizio di aggiornamento dei registri catastali; a seguito del trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari a favore degli eredi, si rendono necessarie le formalità di trascrizione nei registri immobiliari e di voltura catastale: sono questi i presupposti impositivi delle due imposte.
Le aliquote dell'1 per cento e del 2 per cento si applicano alla base imponibile, costituita dal valore dichiarato dagli eredi. I valori degli immobili e dei diritti reali immobiliari vanno considerati senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi (circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E).
Le imposte proporzionali vengono arrotondate all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso, in caso contrario.
Da ricordare inoltre che, per le dichiarazioni integrative, in cui gli eredi indicano degli ulteriori immobili precedentemente non dichiarati, con conseguente aumento del valore totale della base imponibile, rispetto a quanto dichiarato nella prima dichiarazione, si applicano le imposte proporzionali corrispondenti al maggior valore dichiarato, sempre col minimo di 168,00 euro.
Per le dichiarazioni modificative, in cui si richiedono le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione ministeriale n. 23 del 12/02/1997).
L'altra novità di rilievo consiste nelle modifiche apportate all'imposta di bollo, passata da 41.32 euro a 59,00 euro per ogni formalità richiesta alle competenti conservatorie, e alla tassa ipotecaria, aumentata a 35,00 euro.
Anche queste imposte devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, assieme alle altre, in autoliquidazione con modello F23, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legge 79/97, presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.
Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione; pertanto, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria non sono dovuti.
Variazioni delle imposte ipotecaria e catastale
ipotecaria catastale minima/fissa (lire) minima/fissa (euro)
dal 01/01/70 0.80% 0.20% 2.000
dal 17/03/76 0.80% 0.20% 5.000
dal 26/05/78 1.60% 0.40% 20.000
dal 29/12/82 1.60% 0.40% 50.000
dal 02/10/89 1.60% 0.40% 100.000
dal 22/05/93 1.60% 0.40% 150.000
dal 01/01/96 2% 1% 150.000
dal 20/06/96 2% 1% 250.000 129.11
dal 02/02/05 2% 1% 168.00
Alfredo Carnevale
pubblicato il 18/07/2005
http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/quali-imposte-caso-di-successione
Alcune novità di rilievo hanno recentemente riguardato gli adempimenti previsti in caso di successione.
La materia delle successioni, negli ultimi anni, è stata oggetto di una serie di interventi da parte del legislatore dal punto di vista fiscale, volti soprattutto ad alleggerire gli adempimenti da parte del contribuente, nel senso di facilitare e rendere meno gravosi gli obblighi degli eredi. Tra questi, la legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che ha eliminato l'obbligo, a far data dal 26 ottobre 2001, di presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui nell'asse ereditario non siano presenti beni immobili, e, più di recente, la legge n. 326 del 2003, che ha sostituito, per le successioni non ancora scadute al 26 novembre 2003, il termine "storico" di sei mesi, entro i quali doveva essere presentata la denuncia di successione, col nuovo termine di un anno.
In questa direzione, è prevista a breve termine un'altra significativa novità, grazie alla dichiarazione unica telematica che sostituirà il modello cartaceo, nell'ottica perseguita dall'Agenzia delle Entrate di modernizzare e facilitare i compiti dei contribuenti, migliorando i servizi, come già avviene per le dichiarazioni dei redditi o per gli atti notarili.
Altri interventi importanti sono invece intervenuti nel campo dei tributi collegati alla successione, attraverso una serie di modifiche alle imposte; tra queste, la stessa legge 383/2001 che ha abolito l'imposta di successione, e le più recenti novità introdotte dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, che ha stabilito aumenti delle imposte ipotecaria e catastale, limitatamente agli importi minimi e alle imposte fisse, unitamente alle modifiche che hanno interessato l'imposta di bollo e della tassa ipotecaria dovute per le formalità di trascrizione.
Con il decreto legge 7/2005, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ferme dal gennaio 1996 nella misura fissa e minima di 129,11 euro, sono passate a 168,00 euro dal 1° febbraio 2005. I nuovi importi hanno effetto per le denunce presentate a partire da questa data.
Le modifiche riguardano soltanto le imposte minime e fisse; sono rimaste invariate le aliquote del 2 per cento per l'imposta ipotecaria e dell'1 per cento per quella catastale.
Come già detto, relativamente alle successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, la dichiarazione va presentata soltanto se nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, per i quali devono essere corrisposte, in autoliquidazione, le imposte ipotecaria e catastale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (un anno dal 26/11/2003).
Tali imposte, oltre all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie, costituiscono i tributi previsti per le successioni, che gli eredi devono versare prima della presentazione della denuncia di successione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente, le aliquote del 2 e dell'1 per cento da applicarsi al patrimonio ereditario, commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari.
Qualora l'imposta risultante sia inferiore al minimo, stabilito - come già detto - in 168,00 euro, occorre versare tale importo.
In alcuni casi le successioni scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro; l'ipotesi più comune è quella delle richiesta delle agevolazioni per la prima casa. Tali successioni hanno come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze che non hanno caratteristiche di lusso; in capo ai beneficiari o a uno di essi devono sussistere i requisiti e le condizioni per poter fruire delle agevolazioni, come prevede la tariffa allegata al Dpr 131/1986.
Le imposte ipotecaria e catastale rappresentano il costo del servizio di aggiornamento dei registri catastali; a seguito del trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari a favore degli eredi, si rendono necessarie le formalità di trascrizione nei registri immobiliari e di voltura catastale: sono questi i presupposti impositivi delle due imposte.
Le aliquote dell'1 per cento e del 2 per cento si applicano alla base imponibile, costituita dal valore dichiarato dagli eredi. I valori degli immobili e dei diritti reali immobiliari vanno considerati senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi (circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E).
Le imposte proporzionali vengono arrotondate all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso, in caso contrario.
Da ricordare inoltre che, per le dichiarazioni integrative, in cui gli eredi indicano degli ulteriori immobili precedentemente non dichiarati, con conseguente aumento del valore totale della base imponibile, rispetto a quanto dichiarato nella prima dichiarazione, si applicano le imposte proporzionali corrispondenti al maggior valore dichiarato, sempre col minimo di 168,00 euro.
Per le dichiarazioni modificative, in cui si richiedono le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione ministeriale n. 23 del 12/02/1997).
L'altra novità di rilievo consiste nelle modifiche apportate all'imposta di bollo, passata da 41.32 euro a 59,00 euro per ogni formalità richiesta alle competenti conservatorie, e alla tassa ipotecaria, aumentata a 35,00 euro.
Anche queste imposte devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, assieme alle altre, in autoliquidazione con modello F23, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legge 79/97, presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.
Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione; pertanto, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria non sono dovuti.
Variazioni delle imposte ipotecaria e catastale
ipotecaria catastale minima/fissa (lire) minima/fissa (euro)
dal 01/01/70 0.80% 0.20% 2.000
dal 17/03/76 0.80% 0.20% 5.000
dal 26/05/78 1.60% 0.40% 20.000
dal 29/12/82 1.60% 0.40% 50.000
dal 02/10/89 1.60% 0.40% 100.000
dal 22/05/93 1.60% 0.40% 150.000
dal 01/01/96 2% 1% 150.000
dal 20/06/96 2% 1% 250.000 129.11
dal 02/02/05 2% 1% 168.00
Alfredo Carnevale
pubblicato il 18/07/2005
http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/quali-imposte-caso-di-successione
giovedì 29 aprile 2010
Lazio, al via la certificazione di sostenibilità degli edifici
Possono iscriversi all’elenco laziale anche i certificatori iscritti negli elenchi di altre Regioni
12/04/2010 - È stata pubblicata sul Bollettino regionale del Lazio n. 11 del 20 marzo 2010, la Delibera di Giunta n.72 del 5 febbraio 2010 che approva il Regolamento regionale “Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l'accreditamento dei soggetti certificatori”.Il Regolamento, elaborato con la collaborazione dell’Università “La Sapienza” e dell’Istituto ITACA, attua laLR n. 6 del 27 maggio 2008 in materia di architettura sostenibile e bioedilizia. Si rifà al “Protocollo ITACA”, sulla base del quale la Regione Lazio aveva elaborato un elenco di criteri approvato con la Delibera 634/2009.
Il Regolamento definisce: a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici; b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli sugli interventi edilizi, per accertarne la conformità alla certificazione rilasciata; c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici e l’individuazione dei requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con l’articolo 4 del Dlgs 192/2005.
La certificazione di sostenibilità degli edifici ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al Dlgs 192/2005 e alle Linee Guida Nazionali (DM 26 giugno 2009).
Il sistema di certificazione è articolato su 5 aree di valutazione: qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale indoor, qualità del servizio.
Per essere abilitati al rilascio della certificazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono accreditarsi preso un apposito Organismo regionale, che si occupa anche di gestire il catasto di sostenibilità degli edifici, di sviluppare un software di calcolo per la certificazione e di elaborare linee guida per i corsi di formazione.
Possono iscriversi all’elenco regionale dei certificatori i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), sia di professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, laureati in ingegneria, architettura, scienze agrarie, scienze forestali, scienze ambientali e chimica. Sono abilitanti anche i diplomi di perito agrario, geometra, perito industriale o perito industriale laureato, agrotecnico o agrotecnico laureato. È obbligatorio, inoltre, aver partecipato ad uno specifico corso di formazione autorizzato dalla Regione Lazio.
Possono iscriversi all’elenco anche i certificatori iscritti negli elenchi delle altre Regioni e i professionisti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, che operano nell’ambito delle proprie competenze.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2010/04/risparmio-energetico/lazio-al-via-la-certificazione-di-sostenibilità-degli-edifici_18446_27.html
di Rossella Calabrese
12/04/2010 - È stata pubblicata sul Bollettino regionale del Lazio n. 11 del 20 marzo 2010, la Delibera di Giunta n.72 del 5 febbraio 2010 che approva il Regolamento regionale “Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l'accreditamento dei soggetti certificatori”.Il Regolamento, elaborato con la collaborazione dell’Università “La Sapienza” e dell’Istituto ITACA, attua laLR n. 6 del 27 maggio 2008 in materia di architettura sostenibile e bioedilizia. Si rifà al “Protocollo ITACA”, sulla base del quale la Regione Lazio aveva elaborato un elenco di criteri approvato con la Delibera 634/2009.
Il Regolamento definisce: a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici; b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli sugli interventi edilizi, per accertarne la conformità alla certificazione rilasciata; c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici e l’individuazione dei requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con l’articolo 4 del Dlgs 192/2005.
La certificazione di sostenibilità degli edifici ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al Dlgs 192/2005 e alle Linee Guida Nazionali (DM 26 giugno 2009).
Il sistema di certificazione è articolato su 5 aree di valutazione: qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale indoor, qualità del servizio.
Per essere abilitati al rilascio della certificazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono accreditarsi preso un apposito Organismo regionale, che si occupa anche di gestire il catasto di sostenibilità degli edifici, di sviluppare un software di calcolo per la certificazione e di elaborare linee guida per i corsi di formazione.
Possono iscriversi all’elenco regionale dei certificatori i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), sia di professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, laureati in ingegneria, architettura, scienze agrarie, scienze forestali, scienze ambientali e chimica. Sono abilitanti anche i diplomi di perito agrario, geometra, perito industriale o perito industriale laureato, agrotecnico o agrotecnico laureato. È obbligatorio, inoltre, aver partecipato ad uno specifico corso di formazione autorizzato dalla Regione Lazio.
Possono iscriversi all’elenco anche i certificatori iscritti negli elenchi delle altre Regioni e i professionisti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, che operano nell’ambito delle proprie competenze.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2010/04/risparmio-energetico/lazio-al-via-la-certificazione-di-sostenibilità-degli-edifici_18446_27.html
di Rossella Calabrese
sabato 24 aprile 2010
chiusura pomeridiana catasto Latina
L'ufficio del territorio provinciale di Latina (Catasto) ha comunicato che per 3 mesi l'ufficio sarà chiuso il pomeriggio rimanendo aperto dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 12.45
cantieri stradali manuale prevenzione
"Cantieri stradali, dall'Inail un Manuale per la prevenzione"
fonte inail / Sicurezza sul lavoro
23/04/2010 - Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area dei lavori. Il Comitato Consultivo Provinciale Inail con la condivisione della Direzione della sede Inail di Verona, ha elaborato il " Progetto Sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”. Scopo del progetto è quello di fornire alle imprese del settore un supporto e uno strumento di conoscenza sui rischi generali e specifici del cantiere stradale per agevolare la piena attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure di prevenzione necessarie e all’informazione e formazione dei lavoratori. Il Manuale rappresenta una guida generale sui principali rischi e sulle misure di prevenzione, non è esaustivo ma deve essere accompagnato dalla formazione obbligatoria attuata dal datore di lavoro anche avvalendosi del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano Sicurezza di Coordinamento (PSC) specifici di ogni cantiere, del manuale d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature e di altri strumenti informativi. Il Progetto si propone poi di elaborare una versione semplificata, tradotta in più lingue, per una informazione diretta e una distribuzione capillare ai lavoratori, comprensiva di un questionario da utilizzare per verificare l’effettivo livello di comprensione della conoscenza e delle informazioni acquisite dai lavoratori nell’ambito dei percorsi formativi erogati dai datori di lavoro. http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3270
per il documento
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N701085834/CantieriStradali.pdf
fonte inail / Sicurezza sul lavoro
23/04/2010 - Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area dei lavori. Il Comitato Consultivo Provinciale Inail con la condivisione della Direzione della sede Inail di Verona, ha elaborato il " Progetto Sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”. Scopo del progetto è quello di fornire alle imprese del settore un supporto e uno strumento di conoscenza sui rischi generali e specifici del cantiere stradale per agevolare la piena attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure di prevenzione necessarie e all’informazione e formazione dei lavoratori. Il Manuale rappresenta una guida generale sui principali rischi e sulle misure di prevenzione, non è esaustivo ma deve essere accompagnato dalla formazione obbligatoria attuata dal datore di lavoro anche avvalendosi del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano Sicurezza di Coordinamento (PSC) specifici di ogni cantiere, del manuale d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature e di altri strumenti informativi. Il Progetto si propone poi di elaborare una versione semplificata, tradotta in più lingue, per una informazione diretta e una distribuzione capillare ai lavoratori, comprensiva di un questionario da utilizzare per verificare l’effettivo livello di comprensione della conoscenza e delle informazioni acquisite dai lavoratori nell’ambito dei percorsi formativi erogati dai datori di lavoro. http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3270
per il documento
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N701085834/CantieriStradali.pdf
salute e sicurezza nelle celle frigo
Salute e sicurezza nelle celle frigorifere
Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.
Quali sono le disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere?
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato “luoghi di lavoro”, ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.
In particolare, l’art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all’allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all’argomento in esame, che “quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.
A tal uopo è essenziale, tra l’altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di ”rischi interferenziali”, che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci. I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).
Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla “Ergonomia dell’ambiente termico –Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio” che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico."
fonte: Ministero del Lavoro
21 aprile 2010
Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.
Quali sono le disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere?
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato “luoghi di lavoro”, ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.
In particolare, l’art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all’allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all’argomento in esame, che “quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.
A tal uopo è essenziale, tra l’altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di ”rischi interferenziali”, che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci. I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).
Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla “Ergonomia dell’ambiente termico –Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio” che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico."
fonte: Ministero del Lavoro
21 aprile 2010
stress lavoro correlato
Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: guida operativa delle Regioni
In relazione alle disposizioni normative previste dall’art. 28 D.Lgs 81/08 s. m. i. in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato, il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha ritenuto necessario attivare uno specifico gruppo di lavoro, affidandone il coordinamento alla regione Lazio.
A seguito dell’invito a partecipare ai lavori del gruppo esteso a tutte le Regioni e Province Autonome, hanno dato la loro adesione (oltre al Lazio) Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
Il gruppo si è insediato il 16 dicembre 2009 a Roma. In tale data è stata individuata la documentazione di riferimento, compresi gli indirizzi e le proposte già elaborate dalle singole regioni, ai quali il gruppo si è inspirato per la predisposizione della guida operativa. La stesura dei singoli capitoli è stata affidata ai membri del gruppo secondo un criterio che valorizzava i documenti già adottati da alcune Regioni.
Gli elaborati via via prodotti sono stati discussi in riunioni dell’intero gruppo con cadenza mensile. Il lavoro ha richiesto in totale quattro incontri, nell’ultimo dei quali, il 15 marzo 2010, a Firenze, si è arrivati alla stesura definitiva del documento.
La guida operativa è stata approvata il 25 marzo 2010. La regione Lombardia ha approvato il documento esprimendo alcune riserve che sono riportate in appendice.
Indice del documento
1. LO STRESS COME RISCHIO EMERGENTE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
4. ASPETTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
5. IL PERCORSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
5.1 Azioni comunicative ed informative
5.2 Analisi documentale
5.3 Azioni formative
5.4 Valutazione del rischio
5.5 Gestione del rischio
5.6 Il documento di valutazione dei rischi
6. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE
6.1 1° fase: indicatori oggettivi di rischio
6.2 2° fase: indagine della soggettività
6.3 Aziende con meno di 10 lavoratori
6.4 Esempi di strumenti di valutazione
7. LA SORVEGLIANZA SANITARIA
8. IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ASL
BIBLIOGRAFIA
APPENDICE 1: ESEMPI DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
APPENDICE 2: MEMORIA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Il documento è disponibile in allegato: http://www.sicurweb.it/download/8731_3827-164838.pdf
fonte: Medicocompetente.it
21 aprile 2010
http://www.sicurweb.it/sicurezza_sul_lavoro/dettaglio.asp?id=8731
In relazione alle disposizioni normative previste dall’art. 28 D.Lgs 81/08 s. m. i. in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato, il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha ritenuto necessario attivare uno specifico gruppo di lavoro, affidandone il coordinamento alla regione Lazio.
A seguito dell’invito a partecipare ai lavori del gruppo esteso a tutte le Regioni e Province Autonome, hanno dato la loro adesione (oltre al Lazio) Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
Il gruppo si è insediato il 16 dicembre 2009 a Roma. In tale data è stata individuata la documentazione di riferimento, compresi gli indirizzi e le proposte già elaborate dalle singole regioni, ai quali il gruppo si è inspirato per la predisposizione della guida operativa. La stesura dei singoli capitoli è stata affidata ai membri del gruppo secondo un criterio che valorizzava i documenti già adottati da alcune Regioni.
Gli elaborati via via prodotti sono stati discussi in riunioni dell’intero gruppo con cadenza mensile. Il lavoro ha richiesto in totale quattro incontri, nell’ultimo dei quali, il 15 marzo 2010, a Firenze, si è arrivati alla stesura definitiva del documento.
La guida operativa è stata approvata il 25 marzo 2010. La regione Lombardia ha approvato il documento esprimendo alcune riserve che sono riportate in appendice.
Indice del documento
1. LO STRESS COME RISCHIO EMERGENTE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
4. ASPETTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
5. IL PERCORSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
5.1 Azioni comunicative ed informative
5.2 Analisi documentale
5.3 Azioni formative
5.4 Valutazione del rischio
5.5 Gestione del rischio
5.6 Il documento di valutazione dei rischi
6. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE
6.1 1° fase: indicatori oggettivi di rischio
6.2 2° fase: indagine della soggettività
6.3 Aziende con meno di 10 lavoratori
6.4 Esempi di strumenti di valutazione
7. LA SORVEGLIANZA SANITARIA
8. IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ASL
BIBLIOGRAFIA
APPENDICE 1: ESEMPI DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
APPENDICE 2: MEMORIA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Il documento è disponibile in allegato: http://www.sicurweb.it/download/8731_3827-164838.pdf
fonte: Medicocompetente.it
21 aprile 2010
http://www.sicurweb.it/sicurezza_sul_lavoro/dettaglio.asp?id=8731
sabato 17 aprile 2010
garanzia economica dismissione impianto fotovoltaico Pontinia
delibera di giunta comunale n. 73 del 8 aprile 2010Premesso:
che con DCC n. 7 del 18-02-2010 sono state apportate le Linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona individuata come agricole nel vigente PRG;
che con DCC n. 22 del 23-03-2010 sono state abrogate le Linee guida di cui al capoverso precedente, fatte salve alcuni prescrizioni meglio precisate nella stessa Deliberazione;
vista la DGRL n. 16 del 13-01-2010 di approvazione di Linea guida regionali per la installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
rilevato che l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lvo n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici, viene rilasciata dalla competente Provincia con la prescrizione che, a garanzia dell’impegno allo smantellamento dell’impianto in caso di dismissione o inattività, venga prodotta idonea polizza di importo commisurato a quello determinato dal Comune territorialmente competente;
considerato che con l’abrogazione delle Linee guida comunali, operata con la richiamata DCC n. 22/2010, è venuto meno anche quanto disposto dai punti 3-4- delle stesse Linee guida relativamente agli impegni e alle garanzie economiche che i proponenti delle realizzazione dell’impianto devono prestare;
ritenuto di dover provvedere ad individuare gli impegni e le garanzie economiche connesse allo smantellamento e alla remissione in ripristino dello stato dei luoghi in caso di inattività di impianti fotovoltaici realizzati;
visto il D.Lvo. n. 267/2000;
DELIBERA
1) Di stabilire che la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque tipo in zona Agricola dal vigente PRG, nel caso in cui gli impianti stessi abbiano una capacità di generazione superiore a 20 KWp di picco, sia subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 3% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TU, approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000.
che con DCC n. 7 del 18-02-2010 sono state apportate le Linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona individuata come agricole nel vigente PRG;
che con DCC n. 22 del 23-03-2010 sono state abrogate le Linee guida di cui al capoverso precedente, fatte salve alcuni prescrizioni meglio precisate nella stessa Deliberazione;
vista la DGRL n. 16 del 13-01-2010 di approvazione di Linea guida regionali per la installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
rilevato che l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lvo n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici, viene rilasciata dalla competente Provincia con la prescrizione che, a garanzia dell’impegno allo smantellamento dell’impianto in caso di dismissione o inattività, venga prodotta idonea polizza di importo commisurato a quello determinato dal Comune territorialmente competente;
considerato che con l’abrogazione delle Linee guida comunali, operata con la richiamata DCC n. 22/2010, è venuto meno anche quanto disposto dai punti 3-4- delle stesse Linee guida relativamente agli impegni e alle garanzie economiche che i proponenti delle realizzazione dell’impianto devono prestare;
ritenuto di dover provvedere ad individuare gli impegni e le garanzie economiche connesse allo smantellamento e alla remissione in ripristino dello stato dei luoghi in caso di inattività di impianti fotovoltaici realizzati;
visto il D.Lvo. n. 267/2000;
DELIBERA
1) Di stabilire che la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque tipo in zona Agricola dal vigente PRG, nel caso in cui gli impianti stessi abbiano una capacità di generazione superiore a 20 KWp di picco, sia subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 3% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TU, approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000.
comune Pontinia oblazione per DIA in sanatoria
delibera di giunta comunale n. 72 del 1 aprile 2010
Oggetto: determinazione oblazione per denuncia di inizio attività in sanatoria, art. 22, comma 2, lett. c, legge regionale 11/08/2008, n. 15.
Premesso che:
- in data 11/08/2008 la Regione Lazio ha legiferato in tema di vigilanza urbanistica ed edilizia, emanando la Legge Regionale n. 15/2008
- le sanzioni pecuniarie nonché la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell’abuso commesso, risultano fissate, con l’entrata in vigore della sopra richiamata normativa regionale 15/08, in un importo compreso tra un minimo e un massimo;
Considerato che:
- persiste, attualmente, un duplice sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi: il primo previsto nel titolo IV del DPR n. 380/01 e il secondo contenuto nel capo II della L.R. n. 15/08;
-nel passato questa Amministrazione ha già provveduto, con diversi atti, a dettare criteri, modalità ed importi per l’applicazione delle procedure previste nel titolo IV del DPR 380/01;
-Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza, ai fini del buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa, di fornire primi criteri per la concreta applicazione della nuova disciplina in materia sanzionatoria dell’attività edilizia, relativamente, in questa prima fase, ai procedimenti più urgenti, contemplati dall’art. 22, comma 2, lett. c, della legge regionale 15/08, inerenti la richiesta di sanatoria edilizia per denuncia di inizio attività, nelle more dell’approvazione di una disciplina organica che regolamenti tutte le fattispecie previste dal vigente ordinamento;
Richiamata la legge regionale n. 15 del 11/08/2008;
Richiamato il DPR 380/01;
Visto il D. Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) – di stabilire che per la presentazione di denuncia di inizio attività in sanatoria per la fattispecie prevista dall’art. 22, comma n. 2, lett.c, della legge regionale n. 15/08, sia applicata una sanzione, dovuta a titolo di oblazione, di euro 1.000,00;
2) – di stabilire che l’importo di cui al precedente punto 1, deve ritenersi in via presuntiva e “salvo conguaglio”, atteso che, in sede di approvazione di una disciplina generale che regolamenti tutte le fattispecie previste dal vigente quadro normativo, potrà subire delle modifiche;
3) di dare mandato al Settore Urbanistica affinché il responsabile dell’abuso prenda atto di tale circostanza e si impegni a versare l’eventuale importo residuo dovuto, a semplice richiesta dell’Amministrazione;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Oggetto: determinazione oblazione per denuncia di inizio attività in sanatoria, art. 22, comma 2, lett. c, legge regionale 11/08/2008, n. 15.
Premesso che:
- in data 11/08/2008 la Regione Lazio ha legiferato in tema di vigilanza urbanistica ed edilizia, emanando la Legge Regionale n. 15/2008
- le sanzioni pecuniarie nonché la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell’abuso commesso, risultano fissate, con l’entrata in vigore della sopra richiamata normativa regionale 15/08, in un importo compreso tra un minimo e un massimo;
Considerato che:
- persiste, attualmente, un duplice sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi: il primo previsto nel titolo IV del DPR n. 380/01 e il secondo contenuto nel capo II della L.R. n. 15/08;
-nel passato questa Amministrazione ha già provveduto, con diversi atti, a dettare criteri, modalità ed importi per l’applicazione delle procedure previste nel titolo IV del DPR 380/01;
-Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza, ai fini del buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa, di fornire primi criteri per la concreta applicazione della nuova disciplina in materia sanzionatoria dell’attività edilizia, relativamente, in questa prima fase, ai procedimenti più urgenti, contemplati dall’art. 22, comma 2, lett. c, della legge regionale 15/08, inerenti la richiesta di sanatoria edilizia per denuncia di inizio attività, nelle more dell’approvazione di una disciplina organica che regolamenti tutte le fattispecie previste dal vigente ordinamento;
Richiamata la legge regionale n. 15 del 11/08/2008;
Richiamato il DPR 380/01;
Visto il D. Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) – di stabilire che per la presentazione di denuncia di inizio attività in sanatoria per la fattispecie prevista dall’art. 22, comma n. 2, lett.c, della legge regionale n. 15/08, sia applicata una sanzione, dovuta a titolo di oblazione, di euro 1.000,00;
2) – di stabilire che l’importo di cui al precedente punto 1, deve ritenersi in via presuntiva e “salvo conguaglio”, atteso che, in sede di approvazione di una disciplina generale che regolamenti tutte le fattispecie previste dal vigente quadro normativo, potrà subire delle modifiche;
3) di dare mandato al Settore Urbanistica affinché il responsabile dell’abuso prenda atto di tale circostanza e si impegni a versare l’eventuale importo residuo dovuto, a semplice richiesta dell’Amministrazione;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
lunedì 29 marzo 2010
la rivolta dei piccolli azionisti Acea
RICORSO AL TAR SULLO STATUTO di Giovanna Lantini il fatto quotidiano 30 marzo 2010
Entro domani al massimo, l'associazione dei piccoli azionisti Acea impugnerà d’urgenza davanti al Tar le modifiche statutarie approvate il 22 marzo e in base alle quali la nomina degli amministratori della concessionaria dell’acqua della capitale avverrà in proporzione alle quote azionarie, lasciando spazio solo per i 5 consiglieri del Comune (51 per cento), i 2 del socio Gdf-Suez (9,981 per cento) e i 2 di Francesco Gaetano Caltagirone (8,94 per cento). Fuori piccoli risparmiatori e dipendenti. Se il Tribunale dovesse accogliere la richiesta di urgenza, si potrebbe arrivare entro 10 giorni a una sospensione degli effetti della modifica in attesa di entrare nel merito. Non è quindi scontato che il nuovo meccanismo di nomina del consiglio possa essere utilizzato per l'assemblea del 30 aprile, quando è previsto il rinnovo del cda di Acea che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbe traghettere la società verso la privatizzazione. Non è escluso poi che sulla vicenda intervenga anche la Consob, alla quale oggi verrà presentato un esposto, anche se i suoi poteri sul tema sono limitati alla moral suasion.
Entro domani al massimo, l'associazione dei piccoli azionisti Acea impugnerà d’urgenza davanti al Tar le modifiche statutarie approvate il 22 marzo e in base alle quali la nomina degli amministratori della concessionaria dell’acqua della capitale avverrà in proporzione alle quote azionarie, lasciando spazio solo per i 5 consiglieri del Comune (51 per cento), i 2 del socio Gdf-Suez (9,981 per cento) e i 2 di Francesco Gaetano Caltagirone (8,94 per cento). Fuori piccoli risparmiatori e dipendenti. Se il Tribunale dovesse accogliere la richiesta di urgenza, si potrebbe arrivare entro 10 giorni a una sospensione degli effetti della modifica in attesa di entrare nel merito. Non è quindi scontato che il nuovo meccanismo di nomina del consiglio possa essere utilizzato per l'assemblea del 30 aprile, quando è previsto il rinnovo del cda di Acea che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbe traghettere la società verso la privatizzazione. Non è escluso poi che sulla vicenda intervenga anche la Consob, alla quale oggi verrà presentato un esposto, anche se i suoi poteri sul tema sono limitati alla moral suasion.
domenica 28 marzo 2010
ici agevolazioni prima casa per più unità immobiliari
La prima casa può comprendere più unità catastali
23/03/2010
La Cassazione: ok all'ICI agevolata su più unità catastali. Le condizioni da rispettare.
Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come «abitazione principale» non costituisce di per sé ostacolo all'applicazione, per tutte le unità catastali, dell'aliquota agevolata ai fini dell'ICI prevista dall'art. 69, comma 3, della L. 342/2000, a condizione però che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Si è espressa in questi termini la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 3397 del 12/02/2010, specificando altresì che al fine di valutare la sussistenza del requisiti di cui al periodo precedente occorre avere riguardo non al numero delle unità catastali ma alla prova dell' effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato quale prima casa di abitazione dell'interessato, ferma restando ovviamente la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità immobiliari.
La questione appare di particolare rilievo a fronte dell'art. 1 del D.L. 93/2008 (convertito dalla L. 126/2008), secondo cui sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ICI tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, salvo quelli compresi nelle categorie catastali A1, A8, A9.
http://www.legislazionetecnica.it/dett_giuris.asp?id_giuris=216
23/03/2010
La Cassazione: ok all'ICI agevolata su più unità catastali. Le condizioni da rispettare.
Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come «abitazione principale» non costituisce di per sé ostacolo all'applicazione, per tutte le unità catastali, dell'aliquota agevolata ai fini dell'ICI prevista dall'art. 69, comma 3, della L. 342/2000, a condizione però che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Si è espressa in questi termini la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 3397 del 12/02/2010, specificando altresì che al fine di valutare la sussistenza del requisiti di cui al periodo precedente occorre avere riguardo non al numero delle unità catastali ma alla prova dell' effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato quale prima casa di abitazione dell'interessato, ferma restando ovviamente la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità immobiliari.
La questione appare di particolare rilievo a fronte dell'art. 1 del D.L. 93/2008 (convertito dalla L. 126/2008), secondo cui sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ICI tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, salvo quelli compresi nelle categorie catastali A1, A8, A9.
http://www.legislazionetecnica.it/dett_giuris.asp?id_giuris=216
sabato 13 marzo 2010
Linee guida per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali
09/03/2010 - A fronte di una produzione normativa che, soprattutto negli ultimi anni, si è succeduta rapidamente, disciplinando le caratteristiche prestazionali degli elementi costruttivi degli edifici e grazie ad innovazioni tecnologiche che rendono disponibili sul mercato prodotti e soluzioni innovative caratterizzate da prestazioni particolarmente elevate, il ruolo dei Comuni appare determinante.
Un nodo cruciale, a tal riguardo, è quello dei Regolamenti edilizi: essi, oltre a recepire le indicazioni della legislazione vigente, possono svolgere una funzione di vero e proprio "orientamento" della produzione edilizia sul proprio territorio comunale, introducendo prescrizioni più severe (clausola di "cedevolezza") e incentivando gli interventi più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche attivando adeguati sistemi di verifica e controllo dei progetti.
Come noto, l'isolamento degli involucri edilizi e quello delle superfici trasparenti - queste ultime sempre più ampie - è determinante per il risparmio energetico e per il miglioramento del comfort abitativo. Per soddisfare le varie prescrizioni fissate dalle norme occorre, tuttavia, impiegare adeguati materiali isolanti delle superfici opache e vetri ad alte prestazioni, definiti accuratamente nella fase di progettazione.
Le Linee Guida per l’introduzione nei Regolamenti edilizi comunali di elementi per la piena attuazione della normativa vigente e delle misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica degli edifici mediante l'utilizzo dei prodotti vetrari (vetri piani per serramenti, lane di vetro per isolamento termico delle superfici opache) Assovetro - Ancitel Energia e Ambiente presentano una descrizione chiara e sintetica delle prescrizioni fissate dalla normativa vigente per quanto concerne le prestazioni complessive dell'involucro edilizio e le prestazioni termiche dei componenti dell'involucro stesso, nonché una panoramica dettagliata della funzione e delle caratteristiche prestazionali dei prodotti in vetro (vetri piani e lane di vetro per l'isolamento).
Oltre ad illustrare alcune misure di incentivazione che possono essere adottate nei Regolamenti edilizi comunali per promuovere l'efficienza energetica dell'edilizia, le Linee Guida propongono, inoltre, procedure e strumenti elaborati assieme ai Comuni del Gruppo di Lavoro per consentire al Comune di svolgere con semplicità e maggiore efficacia le necessarie attività di verifica e controllo, sia durante le fasi di presentazione dei progetti che nella fase di cantiere.
Fonte: www.ea.ancitel.it
[Riproduzione riservata]
Un nodo cruciale, a tal riguardo, è quello dei Regolamenti edilizi: essi, oltre a recepire le indicazioni della legislazione vigente, possono svolgere una funzione di vero e proprio "orientamento" della produzione edilizia sul proprio territorio comunale, introducendo prescrizioni più severe (clausola di "cedevolezza") e incentivando gli interventi più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche attivando adeguati sistemi di verifica e controllo dei progetti.
Come noto, l'isolamento degli involucri edilizi e quello delle superfici trasparenti - queste ultime sempre più ampie - è determinante per il risparmio energetico e per il miglioramento del comfort abitativo. Per soddisfare le varie prescrizioni fissate dalle norme occorre, tuttavia, impiegare adeguati materiali isolanti delle superfici opache e vetri ad alte prestazioni, definiti accuratamente nella fase di progettazione.
Le Linee Guida per l’introduzione nei Regolamenti edilizi comunali di elementi per la piena attuazione della normativa vigente e delle misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica degli edifici mediante l'utilizzo dei prodotti vetrari (vetri piani per serramenti, lane di vetro per isolamento termico delle superfici opache) Assovetro - Ancitel Energia e Ambiente presentano una descrizione chiara e sintetica delle prescrizioni fissate dalla normativa vigente per quanto concerne le prestazioni complessive dell'involucro edilizio e le prestazioni termiche dei componenti dell'involucro stesso, nonché una panoramica dettagliata della funzione e delle caratteristiche prestazionali dei prodotti in vetro (vetri piani e lane di vetro per l'isolamento).
Oltre ad illustrare alcune misure di incentivazione che possono essere adottate nei Regolamenti edilizi comunali per promuovere l'efficienza energetica dell'edilizia, le Linee Guida propongono, inoltre, procedure e strumenti elaborati assieme ai Comuni del Gruppo di Lavoro per consentire al Comune di svolgere con semplicità e maggiore efficacia le necessarie attività di verifica e controllo, sia durante le fasi di presentazione dei progetti che nella fase di cantiere.
Fonte: www.ea.ancitel.it
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giovedì 11 marzo 2010
Check list per la sicurezza nei cantieri edili
Check list per la sicurezza nei cantieri edili
I principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili
E' disponibile sul sito del Ministero del Lavoro una check list dedicata alla sicurezza dei cantieri, realizzata dall'ing. M. Grandi - Funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di Verbania.
La check list è accompagnata - argomento per argomento - da indicazioni pratiche che chiariscono quali sono i rischi che vengono via via passati in rassegna, orientando così il valutatore a farne l'uso corretto.
La check list è uno strumento di supporto per ditte e tecnici che vogliono migliorare le condizione di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri; è una sorta di check up preventivo che permette di verificare se il cantiere è in regola prima di un'ispezione.
La lista di controllo - non esaustiva - contiene i principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili.
>> check list per la sicurezza nei cantieri edili http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/66920738-1c80-41cc-9082-67cf9fce2156/0/seminario_checklist_cantieri.pdf
fonte: Ministero del Lavoro
10 marzo 2010
I principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili
E' disponibile sul sito del Ministero del Lavoro una check list dedicata alla sicurezza dei cantieri, realizzata dall'ing. M. Grandi - Funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di Verbania.
La check list è accompagnata - argomento per argomento - da indicazioni pratiche che chiariscono quali sono i rischi che vengono via via passati in rassegna, orientando così il valutatore a farne l'uso corretto.
La check list è uno strumento di supporto per ditte e tecnici che vogliono migliorare le condizione di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri; è una sorta di check up preventivo che permette di verificare se il cantiere è in regola prima di un'ispezione.
La lista di controllo - non esaustiva - contiene i principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili.
>> check list per la sicurezza nei cantieri edili http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/66920738-1c80-41cc-9082-67cf9fce2156/0/seminario_checklist_cantieri.pdf
fonte: Ministero del Lavoro
10 marzo 2010
mercoledì 10 marzo 2010
Conto Energia: la nuova edizione della guida del GSE
Conto Energia: la nuova edizione della guida del GSE
Strumento per chi intende realizzare un impianto fotovoltaico e fruire degli incentivi
di Rossella Calabrese
10/03/2010 - Il Gestore per i Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la quarta edizione della Guida al Conto Energia. La pubblicazione, curata in collaborazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è uno strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.
Riporta l’aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010 (leggi tutto) e tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo in seguito alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/2009 e della delibera AEEG ARG/elt 186/2009.
La Legge 99/2009 - ricorda il GSE – introduce numerose misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico in Italia, tra cui:
- i Comuni fino a 20mila abitanti possono richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell’obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;
- il Ministero della Difesa può usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.
La modifica più rilevante della delibera dell’Autorità 186/2009 è invece quella che prevede la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell’eventuale credito maturato a fine d’anno.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
Strumento per chi intende realizzare un impianto fotovoltaico e fruire degli incentivi
di Rossella Calabrese
10/03/2010 - Il Gestore per i Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la quarta edizione della Guida al Conto Energia. La pubblicazione, curata in collaborazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è uno strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.
Riporta l’aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010 (leggi tutto) e tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo in seguito alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/2009 e della delibera AEEG ARG/elt 186/2009.
La Legge 99/2009 - ricorda il GSE – introduce numerose misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico in Italia, tra cui:
- i Comuni fino a 20mila abitanti possono richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell’obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;
- il Ministero della Difesa può usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.
La modifica più rilevante della delibera dell’Autorità 186/2009 è invece quella che prevede la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell’eventuale credito maturato a fine d’anno.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
illegittima iscrizione ipotecaria inferiore a 8 mila €
E’ già noto che Gerit Equitalia non può esigere il pagamento delle bollette di Acqualatina. E’ pure utile sapere che, per Gerit Equitalia, è illegittima l’iscrizione ipotecaria fino all’importo di 8.000 euro. (Vale anche per gli agricoltori, che hanno manifestato in piazza a Latina).
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2345
Si può chiedere il risarcimento del danno.
01.03.10 - Cassazione Sezioni Unite Civili: no all'iscrizione ipotecaria per credito inferiore a 8000 euro
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore ad ottomila Euro.
La vicenda riguarda un cittadino di Castellammare di Stabia il quale si era visto iscrivere ipoteca da Gest-line (ora Equitalia Polis S.p.a.) per un presunto credito di natura sconosciuta e per una cartella mai notificata ammontante ad appena 916,93 Euro ed aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia che l'aveva accolta con sentenza n.3770/2007. Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna sostenendo la natura tributaria del credito e comunque la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore.
La Corte di Cassazione, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ribadito la violazione dell'art.77 del DPR n.602/73 ritenendo il limite di ottomila Euro applicabile non solo all'avvio della espropriazione ipotecaria ma anche alla mera iscrizione ipotecaria la quale soggiace allo stesso limite, essendo "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare". In conseguenza del rigetto del ricorso Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 2700,00.
La Cassazione ha ricordato che "al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art.86 del DPR n.602/73 anche quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse", mentre nel caso di specie era stata utilizzata l'espressione "totale tributi/entrate, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata" e non emergevano "elementi a favore della natura tributaria del credito".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077).
[Dott. Luigi Vingiani]
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2345
Si può chiedere il risarcimento del danno.
01.03.10 - Cassazione Sezioni Unite Civili: no all'iscrizione ipotecaria per credito inferiore a 8000 euro
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore ad ottomila Euro.
La vicenda riguarda un cittadino di Castellammare di Stabia il quale si era visto iscrivere ipoteca da Gest-line (ora Equitalia Polis S.p.a.) per un presunto credito di natura sconosciuta e per una cartella mai notificata ammontante ad appena 916,93 Euro ed aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia che l'aveva accolta con sentenza n.3770/2007. Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna sostenendo la natura tributaria del credito e comunque la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore.
La Corte di Cassazione, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ribadito la violazione dell'art.77 del DPR n.602/73 ritenendo il limite di ottomila Euro applicabile non solo all'avvio della espropriazione ipotecaria ma anche alla mera iscrizione ipotecaria la quale soggiace allo stesso limite, essendo "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare". In conseguenza del rigetto del ricorso Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 2700,00.
La Cassazione ha ricordato che "al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art.86 del DPR n.602/73 anche quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse", mentre nel caso di specie era stata utilizzata l'espressione "totale tributi/entrate, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata" e non emergevano "elementi a favore della natura tributaria del credito".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077).
[Dott. Luigi Vingiani]
sabato 20 febbraio 2010
Sulla Gazzetta i nuovi valori di trasmittanza di finestre, porte e vetrine dall'1 gennaio 2010 -
Decreto Ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici
Gazzetta Ufficiale del 12/02/2010, n. 35
Sulla Gazzetta i nuovi valori di trasmittanza di finestre, porte e vetrine dall'1 gennaio 201015/02/2010 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010 recante "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.".
Il decreto varia i coefficienti di trasmittanza termica per le chiusure comprensive di infissi che danno diritto a richiedere le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di sostituzione.
Il nuovo decreto contiene alcune sensibili variazioni dei valori della trasmittanza nelle varie zone climatiche, rispetto a quelli previsti nel D.M. 11 marzo 2008 che avrebbe dovuto sostituire dall'1/1/2010 i valori fissati sino al 31/12/2009 dal Dlgs n. 192/2005.
Riportiamo, qui di seguito una tabella in cui sono raffrontati i limiti di trasmittanza, per le 6 zone climatiche, contenuti nel DM 11/03/2008 con quelli del nuovo decreto.
Zona climatica Limiti DM 11/03/2009 Limiti nuovo DM
A 3,9 3,7
B 2,6 2,4
C 2,1 2,1
D 2,0 2,0
E 1,6 1,8
F 1,4 1,6
Con il nuovo decreto il valore limite massimo U per la zona climatica E viene portato a 1,8 W/m2K; quello della zona climatica F da 1,4 passa a 1,6 W/m2K. Un piccolo aumento di 0,2 W/m2K che dà un po' di respiro all'industria dell'involucro. Il decreto mantiene invariati i valori U per le zone climatiche C e D mentre abbassa i valori U per le zone A e B portandoli rispettivamente a 3,7 W/m2K e a 2,4 W/m2K rendendo definitivamente obbligatorio l'impiego di serramenti a prestazioni termiche avanzate su tutto il territorio nazionale.
Accedi al Focus Detrazioni 55% e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/02/energia/sulla-gazzetta-i-nuovi-valori-di-trasmittanza-di-finestre-porte-e-vetrine-dall-1-gennaio-2010/
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici
Gazzetta Ufficiale del 12/02/2010, n. 35
Sulla Gazzetta i nuovi valori di trasmittanza di finestre, porte e vetrine dall'1 gennaio 201015/02/2010 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010 recante "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.".
Il decreto varia i coefficienti di trasmittanza termica per le chiusure comprensive di infissi che danno diritto a richiedere le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di sostituzione.
Il nuovo decreto contiene alcune sensibili variazioni dei valori della trasmittanza nelle varie zone climatiche, rispetto a quelli previsti nel D.M. 11 marzo 2008 che avrebbe dovuto sostituire dall'1/1/2010 i valori fissati sino al 31/12/2009 dal Dlgs n. 192/2005.
Riportiamo, qui di seguito una tabella in cui sono raffrontati i limiti di trasmittanza, per le 6 zone climatiche, contenuti nel DM 11/03/2008 con quelli del nuovo decreto.
Zona climatica Limiti DM 11/03/2009 Limiti nuovo DM
A 3,9 3,7
B 2,6 2,4
C 2,1 2,1
D 2,0 2,0
E 1,6 1,8
F 1,4 1,6
Con il nuovo decreto il valore limite massimo U per la zona climatica E viene portato a 1,8 W/m2K; quello della zona climatica F da 1,4 passa a 1,6 W/m2K. Un piccolo aumento di 0,2 W/m2K che dà un po' di respiro all'industria dell'involucro. Il decreto mantiene invariati i valori U per le zone climatiche C e D mentre abbassa i valori U per le zone A e B portandoli rispettivamente a 3,7 W/m2K e a 2,4 W/m2K rendendo definitivamente obbligatorio l'impiego di serramenti a prestazioni termiche avanzate su tutto il territorio nazionale.
Accedi al Focus Detrazioni 55% e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/02/energia/sulla-gazzetta-i-nuovi-valori-di-trasmittanza-di-finestre-porte-e-vetrine-dall-1-gennaio-2010/
Slitta a gennaio 2011 l’obbligo di rinnovabili nei nuovi edifici
Il Milleproroghe proroga di un anno la norma introdotta dalla Finanziaria 2008
di Rossella CalabreseLetto 312 volte vota Risultato 1 voti 19/02/2010 - I Comuni avranno un altro hanno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. Il ddl di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe approvato dal Senato sposta, infatti, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi avrebbero dovuto imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
La norma è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, che ne fissava la scadenza per i Comuni al 1° gennaio 2009 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html); successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto).
Ora, probabilmente perché i Comuni tardano a mettersi in regola, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al1° gennaio 2011.
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html
Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/01/ 2010 n. S. 1955
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Decreto Legge 30/12/ 2009 n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Legge dello Stato 27/02/ 2009 n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (Suppl. Ordinario n.28)
Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Suppl. Ordinario n.285)
di Rossella CalabreseLetto 312 volte vota Risultato 1 voti 19/02/2010 - I Comuni avranno un altro hanno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. Il ddl di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe approvato dal Senato sposta, infatti, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi avrebbero dovuto imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
La norma è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, che ne fissava la scadenza per i Comuni al 1° gennaio 2009 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html); successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto).
Ora, probabilmente perché i Comuni tardano a mettersi in regola, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al1° gennaio 2011.
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html
Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/01/ 2010 n. S. 1955
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Decreto Legge 30/12/ 2009 n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Legge dello Stato 27/02/ 2009 n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (Suppl. Ordinario n.28)
Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Suppl. Ordinario n.285)
mercoledì 17 febbraio 2010
i geometri e la progettazione architettonica
I geometri potranno occuparsi di progettazione architettonica
La proposta presentata al Senato. Ma contro il disegno di legge si scatenano le proteste di architetti e ingegneri
di Rossella Calabrese
17/02/2010 - I geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni. Le loro competenze saranno limitate agli edifici fino a 5000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica.
È quanto propone il disegno di legge n. 1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”. La prima firmataria dell’iniziativa legislativa è la senatrice arch. Simona Vicari (PdL).
Oltre a progetto architettonico e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni, saranno di competenza di geometri e periti:
- i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
- la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo amministrativo delle nuove costruzioni, l’ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.
Geometri e periti potranno eseguire la progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 5000 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato. Allo stesso modo potranno eseguire, su qualsiasi edificio, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato.
Le competenze di geometri e periti verranno estese anche all'urbanistica: potranno infatti redigere piani di lottizzazione, entro il limite di superficie di un ettaro, e piani di recupero di edifici, entro i predetti limiti di cubatura e numeri di piani.
E ancora, potranno occuparsi di direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, estimo e amministrazione di condomini. Restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, valutazione d’impatto ambientale, inquinamento acustico, rendimento energetico degli edifici.
Fondamentale è la norma transitoria che prevede che ai geometri e ai periti sia riconosciuta la competenza in edilizia - entro i predetti limiti (definiti dall’articolo 2) - solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia e iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene riconosciuta è soggetta ai limiti definiti dal comma 1 dell’articolo 2 (solo cubatura e numeri di piani).
I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia ma iscritti all’albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani ma solo dopo aver frequentato un corso sul rendimento energetico nell’edilizia, un corso sulle costruzioni in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale.
L’ultimo articolo dispone che il periodo di pratica professionale duri due anni e sia retribuito con almeno 5.000 euro annui. Gli iscritti ai registri dei praticanti, per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale, devono frequentare un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La presentazione in Senato del ddl ha scatenato le proteste degli architetti.
Il GiArch, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani, ha avviato una campagna di informazione finalizzata al ritiro del disegno di legge che - spiega in una nota – “si limita a specificare unicamente le competenze di due categorie professionali, lasciando irrisolte le questioni inerenti agli altri professionisti che operano nei processi edilizi (architetti, ingegneri civili, periti agrari, periti ed ingegneri elettrotecnici, impiantisti, conservatori, pianificatori, paesaggisti, etc.). Rafforza il ruolo e amplia le competenze di due categorie che talvolta non hanno le competenze necessarie in alcuni campi per la limitata formazione acquisita”.
Secondo il Movimento "Amate l’architettura", “i Geometri hanno utilizzato un architetto, la Senatrice Simona Vicari di Palermo, per presentare un disegno di Legge che spazza via definitivamente dall’Italia l’Architettura e gli architetti”. E aggiunge: “se passa per legge l’idea che il ‘progetto architettonico’ lo si può delegare ad un qualsiasi diplomato, l’Architettura non ha più valore”. Il Movimento, insieme con l’Associazione Spazi Contemporanei di Catania, ha lanciato una petizione contro il ddl 1865.
La protesta è anche su Facebook, dove è nato il gruppo “NOI diciamo NO al DDL 1865 presentato in Senato dalla Senatrice Simona Vicari”. Secondo la Federazione nazionale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, promotrice del gruppo, “sarebbe un passo legislativo gravissimo che getterebbe nel baratro più profondo la qualità e la nostra professione conquistata con tanta fatica e sacrificio, oltre che l’ultimo schiaffo alla nostra dignità professionale”.
Dal suo blog Simona Vicari ha risposto alle preoccupazioni degli architetti e degli ingegneri, precisando che il ddl “ha la presunzione di voler far luce su tutti quegli aspetti normativi che da troppo tempo oramai restavano sepolti nel cono d’ombra di regolamenti divenuti obsoleti. Fissa dei criteri specifici, non limita il campo di operatività di alcuno, semmai riduce la portata di eventuali invasioni di campo da parte di categorie professionali contigue”.
Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Lavori pubblici del Senato il 22 dicembre 2009 ma non ha ancora iniziato l’iter approvativo.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
La proposta presentata al Senato. Ma contro il disegno di legge si scatenano le proteste di architetti e ingegneri
di Rossella Calabrese
17/02/2010 - I geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni. Le loro competenze saranno limitate agli edifici fino a 5000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica.
È quanto propone il disegno di legge n. 1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”. La prima firmataria dell’iniziativa legislativa è la senatrice arch. Simona Vicari (PdL).
Oltre a progetto architettonico e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni, saranno di competenza di geometri e periti:
- i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
- la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo amministrativo delle nuove costruzioni, l’ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.
Geometri e periti potranno eseguire la progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 5000 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato. Allo stesso modo potranno eseguire, su qualsiasi edificio, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato.
Le competenze di geometri e periti verranno estese anche all'urbanistica: potranno infatti redigere piani di lottizzazione, entro il limite di superficie di un ettaro, e piani di recupero di edifici, entro i predetti limiti di cubatura e numeri di piani.
E ancora, potranno occuparsi di direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, estimo e amministrazione di condomini. Restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, valutazione d’impatto ambientale, inquinamento acustico, rendimento energetico degli edifici.
Fondamentale è la norma transitoria che prevede che ai geometri e ai periti sia riconosciuta la competenza in edilizia - entro i predetti limiti (definiti dall’articolo 2) - solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia e iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene riconosciuta è soggetta ai limiti definiti dal comma 1 dell’articolo 2 (solo cubatura e numeri di piani).
I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia ma iscritti all’albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani ma solo dopo aver frequentato un corso sul rendimento energetico nell’edilizia, un corso sulle costruzioni in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale.
L’ultimo articolo dispone che il periodo di pratica professionale duri due anni e sia retribuito con almeno 5.000 euro annui. Gli iscritti ai registri dei praticanti, per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale, devono frequentare un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La presentazione in Senato del ddl ha scatenato le proteste degli architetti.
Il GiArch, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani, ha avviato una campagna di informazione finalizzata al ritiro del disegno di legge che - spiega in una nota – “si limita a specificare unicamente le competenze di due categorie professionali, lasciando irrisolte le questioni inerenti agli altri professionisti che operano nei processi edilizi (architetti, ingegneri civili, periti agrari, periti ed ingegneri elettrotecnici, impiantisti, conservatori, pianificatori, paesaggisti, etc.). Rafforza il ruolo e amplia le competenze di due categorie che talvolta non hanno le competenze necessarie in alcuni campi per la limitata formazione acquisita”.
Secondo il Movimento "Amate l’architettura", “i Geometri hanno utilizzato un architetto, la Senatrice Simona Vicari di Palermo, per presentare un disegno di Legge che spazza via definitivamente dall’Italia l’Architettura e gli architetti”. E aggiunge: “se passa per legge l’idea che il ‘progetto architettonico’ lo si può delegare ad un qualsiasi diplomato, l’Architettura non ha più valore”. Il Movimento, insieme con l’Associazione Spazi Contemporanei di Catania, ha lanciato una petizione contro il ddl 1865.
La protesta è anche su Facebook, dove è nato il gruppo “NOI diciamo NO al DDL 1865 presentato in Senato dalla Senatrice Simona Vicari”. Secondo la Federazione nazionale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, promotrice del gruppo, “sarebbe un passo legislativo gravissimo che getterebbe nel baratro più profondo la qualità e la nostra professione conquistata con tanta fatica e sacrificio, oltre che l’ultimo schiaffo alla nostra dignità professionale”.
Dal suo blog Simona Vicari ha risposto alle preoccupazioni degli architetti e degli ingegneri, precisando che il ddl “ha la presunzione di voler far luce su tutti quegli aspetti normativi che da troppo tempo oramai restavano sepolti nel cono d’ombra di regolamenti divenuti obsoleti. Fissa dei criteri specifici, non limita il campo di operatività di alcuno, semmai riduce la portata di eventuali invasioni di campo da parte di categorie professionali contigue”.
Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Lavori pubblici del Senato il 22 dicembre 2009 ma non ha ancora iniziato l’iter approvativo.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
giovedì 7 gennaio 2010
storie di scorie al Teatro a Pontinia 17 gennaio
Organizzatore:: RETE DEI CITTADINI DI PONTINIA
Tipo: Cause - Protesta
Rete: Globale
Inizio: domenica 17 gennaio 2010 alle ore 17.30
Fine: lunedì 18 gennaio 2010 alle ore 0.30
Luogo: Teatro Fellini Pontinia
DescrizioneSTORIE DI SCORIE in PALUDE
Domenica 17 Gennaio Teatro Fellini Pontinia
dalle 17.30
Mostra fotografica "Nucleare, energia, ambiente"
ore 21.30
spettacolo teatrale "Storie di scorie" di Ulderico Pesce
IL RITORNO DEL NUCLEARE
Gli iter amministrativi per la costruzione di nuove centrali nucleari e di depositi radioattivi sono gia partiti ma i territori interessati sono coperti dal segreto di Stato.
Ci spaventa l'idea del ritorno al nucleare sul nostro territorio, il problema delle scorie mai risolto. Ci fa rabbia la cattiva informazione che considera il nucleare una delle fonti di "energia rinnovabile" e che non tiene conto dei gravi rischi sull'ambiente e sulla salute, come le bugie
sulnucleare quale fonte energetica economica e il silenzio politico su decisioni gia prese senza che la cittadinanza venga coinvolta e informata.
La situazione a rischio nell'area di B.go Sabotino coinvolge in prima persona la nostra sensibilità,per questo la Rete dei Cittadini di Pontinia, con l'aiuto dei ragazzi di Cantiere Creativo, organizzano una giornata dedicata al nucleare, all'energia e all'ambiente.
Attraverso l'arte fotografica e teatrale vogliamo informare in modo diverso e più diretto; sensibilizzare la popolazione su temi che ci coinvolgono direttamente e che non possiamo più ignorare.
Il Comune di Pontinia ha accolto l'iniziativa e ha contribuito al finanziamento della giornata. Lo spettacolo di Ulderico Pesce sarà gratuito così da sottolineare ancora di più l'idea di un'informazione libera ed accessibile a tutti.
Per partecipare alla mostra fotografica
http://www.facebook.com/group.php?v=app_2344061033&ref=ts&gid=90054285691#/event.php?eid=213219246686&index=1
Mostra Fotografica sul Nucleare, Ambiente ed Energia
Uno sguardo ai limiti del Nucleare e alle innumerevoli sfaccettature che le energie rinnovabili in un ambiente sano possono dare
Organizzatore:: CANTIERE CREATIVO
Tipo: Musica/arte - Mostra
Rete: Globale
Inizio: domenica 17 gennaio 2010 alle ore 17.30
Fine: lunedì 18 gennaio 2010 alle ore 0.30
Luogo: Teatro Fellini di Pontinia
DescrizioneIn occasione dello spettacolo teatrale di Ulderico Pesce: "Storie di scorie", verrà allestita una mostra fotografica "Nucleare, energia e ambiente" nel foyer del teatro comunale "Fellini" di Pontinia (LT).
Ci spaventa l'idea del ritorno al nucleare sul nostro territorio, il problema delle scorie mai risolto. Ci fa rabbia la cattiva informazione che considera il nucleare una delle fonti di "energia rinnovabile" che non tiene conto dei gravi rischi sull'ambiente e sulla salute, le bugie sul nucleare quale fonte energetica economica.
In quest'ottica si vuole inserire la fotografia, quale strumento veritiero che intende mostrare i limiti del nucleare presente sul proprio territorio e l'enorme bellezza di un ambiente sano nel quale vento, sole e acqua diventano i protagonisti assoluti di una cultura sostenibile. La mostra fotografica rientra nell'evento: "Storie di scorie in palude", organizzata dalla Rete dei cittadini di Pontinia con l'aiuto del Cantiere Creativo.
La mostra vuole essere collettiva e aperta a tutti, possiamo utilizzare questa pagina per accogliere fotografie e idee, affinché l'organizzazione diventi fluida.
Il comune di Pontinia approvando l'iniziativa, ha stanziato un contributo spese per la stampa in formato grande per un massimo di 30 fotografie.
TUTTI GLI INTERESSATI POTRANNO INVIARE FOTOGRAFIE A cantierecreativo09@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL 12 GENNAIO 2010, per agevolare la procedura di stampa.
Le fotografie verranno inserite su questa pagina e intitolate con titolo e nome dell'autore della fotografia, continuando ad essere di proprietà dell'autore.
Le fotografie inviate saranno immediatamente inserite sulla pagina dell'evento e tramite il vostro e il nostro parere verranno selezionate.
L'aggiunta delle fotografie in questa pagina è per velocizzare la selezione delle fotografie che faranno parte dell'esposizione, dove possono partecipare tutti nella scelta.
Partecipa al programma della giornata:"Storie di scorie...in palude" http://www.facebook.com/event.php?eid=269354546468&ref=mf
CondividiEsportaAltre informazioniGli invitati sono autorizzati a portare degli amici a questo evento.
Tipo di eventoQuesto è un evento aperto. Puoi partecipare e invitare altri a partecipare.
AmministratoriCANTIERE CREATIVO (fondatore)
Segnala evento
da facebook
Tipo: Cause - Protesta
Rete: Globale
Inizio: domenica 17 gennaio 2010 alle ore 17.30
Fine: lunedì 18 gennaio 2010 alle ore 0.30
Luogo: Teatro Fellini Pontinia
DescrizioneSTORIE DI SCORIE in PALUDE
Domenica 17 Gennaio Teatro Fellini Pontinia
dalle 17.30
Mostra fotografica "Nucleare, energia, ambiente"
ore 21.30
spettacolo teatrale "Storie di scorie" di Ulderico Pesce
IL RITORNO DEL NUCLEARE
Gli iter amministrativi per la costruzione di nuove centrali nucleari e di depositi radioattivi sono gia partiti ma i territori interessati sono coperti dal segreto di Stato.
Ci spaventa l'idea del ritorno al nucleare sul nostro territorio, il problema delle scorie mai risolto. Ci fa rabbia la cattiva informazione che considera il nucleare una delle fonti di "energia rinnovabile" e che non tiene conto dei gravi rischi sull'ambiente e sulla salute, come le bugie
sulnucleare quale fonte energetica economica e il silenzio politico su decisioni gia prese senza che la cittadinanza venga coinvolta e informata.
La situazione a rischio nell'area di B.go Sabotino coinvolge in prima persona la nostra sensibilità,per questo la Rete dei Cittadini di Pontinia, con l'aiuto dei ragazzi di Cantiere Creativo, organizzano una giornata dedicata al nucleare, all'energia e all'ambiente.
Attraverso l'arte fotografica e teatrale vogliamo informare in modo diverso e più diretto; sensibilizzare la popolazione su temi che ci coinvolgono direttamente e che non possiamo più ignorare.
Il Comune di Pontinia ha accolto l'iniziativa e ha contribuito al finanziamento della giornata. Lo spettacolo di Ulderico Pesce sarà gratuito così da sottolineare ancora di più l'idea di un'informazione libera ed accessibile a tutti.
Per partecipare alla mostra fotografica
http://www.facebook.com/group.php?v=app_2344061033&ref=ts&gid=90054285691#/event.php?eid=213219246686&index=1
Mostra Fotografica sul Nucleare, Ambiente ed Energia
Uno sguardo ai limiti del Nucleare e alle innumerevoli sfaccettature che le energie rinnovabili in un ambiente sano possono dare
Organizzatore:: CANTIERE CREATIVO
Tipo: Musica/arte - Mostra
Rete: Globale
Inizio: domenica 17 gennaio 2010 alle ore 17.30
Fine: lunedì 18 gennaio 2010 alle ore 0.30
Luogo: Teatro Fellini di Pontinia
DescrizioneIn occasione dello spettacolo teatrale di Ulderico Pesce: "Storie di scorie", verrà allestita una mostra fotografica "Nucleare, energia e ambiente" nel foyer del teatro comunale "Fellini" di Pontinia (LT).
Ci spaventa l'idea del ritorno al nucleare sul nostro territorio, il problema delle scorie mai risolto. Ci fa rabbia la cattiva informazione che considera il nucleare una delle fonti di "energia rinnovabile" che non tiene conto dei gravi rischi sull'ambiente e sulla salute, le bugie sul nucleare quale fonte energetica economica.
In quest'ottica si vuole inserire la fotografia, quale strumento veritiero che intende mostrare i limiti del nucleare presente sul proprio territorio e l'enorme bellezza di un ambiente sano nel quale vento, sole e acqua diventano i protagonisti assoluti di una cultura sostenibile. La mostra fotografica rientra nell'evento: "Storie di scorie in palude", organizzata dalla Rete dei cittadini di Pontinia con l'aiuto del Cantiere Creativo.
La mostra vuole essere collettiva e aperta a tutti, possiamo utilizzare questa pagina per accogliere fotografie e idee, affinché l'organizzazione diventi fluida.
Il comune di Pontinia approvando l'iniziativa, ha stanziato un contributo spese per la stampa in formato grande per un massimo di 30 fotografie.
TUTTI GLI INTERESSATI POTRANNO INVIARE FOTOGRAFIE A cantierecreativo09@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL 12 GENNAIO 2010, per agevolare la procedura di stampa.
Le fotografie verranno inserite su questa pagina e intitolate con titolo e nome dell'autore della fotografia, continuando ad essere di proprietà dell'autore.
Le fotografie inviate saranno immediatamente inserite sulla pagina dell'evento e tramite il vostro e il nostro parere verranno selezionate.
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dal 1. gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi edifici
Le leggi in materia di salvaguardia, tutela e promozione ambientale, risparmio energetico, contenimento dei consumi, miglioramento della qualità della vita, risparmio economico per le famiglie che potrebbero addirittura ricavarne un guadagno fisso. Applicarle e farle applicare ci vuole la volontà degli amministratori, dei funzionari preposti, dei tecnici privati spesso solo per far conoscere ai cittadini le opportunità che coglierebbero volentieri (molto più di una classe politica apatica) se le conoscessero. Dal 1. gennaio non ci sono più scuse per questi amministratori e per i funzionari comunali. Le norme entrano in vigore in tutti quei comuni dove la proverbiale apatia amministrativa non ha permesso nemmeno una semplice ratifica di una legge nazionale e regionale. La prima domanda: i funzionari del settore conoscono la norma? Seconda: la faranno applicare? I cambiamenti climatici sono in atto anche nella nostra provincia. Chi di competenza se ne sarà accorto?
Giorgio Libralato
Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi edifici
Permesso di costruire subordinato all’installazione di impianti che producano almeno 1 kW per unità abitativa
di Rossella Calabrese
Letto 2371 volte vota Risultato 2 voti
07/01/2010 - I Comuni hanno avuto tempo fino al 1° gennaio 2010 per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
La Finanziaria 2008, stabiliva infatti che, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi prevedano, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e fissava 1° gennaio 2009 la scadenza per i Comuni (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/01/normativa/finanziaria-2008-tutte-le-novità-in-vigore_11025_15.html); successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/02/risparmio-energetico/permesso-di-costruire-solo-con-rinnovabili-ma-dal-2010_14065_27.html).
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Secondo il rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” curato da Legambiente e Cresme in collaborazione con Saie Energia, l’utilizzo di fonti rinnovabili è già obbligatorio in 406 Comuni e l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa è stato recepito in 135 Comuni (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/11/risparmio-energetico/l-innovazione-energetica-nei-regolamenti-edilizi-comunali_16893_27.html).
La Regione Puglia ha mantenuto al 1° gennaio 2009 la scadenza per l’inserimento nei regolamenti edilizi dell’obbligo di prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/04/normativa/puglia-nuova-norma-per-l-edilizia-sostenibile_14662_15.html).
Recentemente, il Comune di Roma ha inserito nel proprio Regolamento Edilizio la norma secondo cui i nuovi edifici dovranno essere dotati di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, l’acqua calda dovrà essere fornita, almeno per il 50%, da pannelli solari e ogni appartamento dovrà produrre energia rinnovabile in relazione alla sua superficie (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/11/risparmio-energetico/comune-di-roma-nuova-edilizia-più-efficiente_17155_27.html).
Ricordiamo, infine, che l’accordo raggiunto il 17 novembre tra il Parlamento europeo e il Consiglio, per la revisione della Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia, prevede che tutti gli edifici costruiti dal 1° gennaio 2021 dovranno avere elevati standard di efficienza energetica e il loro fabbisogno energetico dovrà essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/11/risparmio-energetico/unione-europea-dal-2021-solo-edifici-a-impatto-quasi-zero-_17102_27.html).
(riproduzione riservata)
Giorgio Libralato
Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi edifici
Permesso di costruire subordinato all’installazione di impianti che producano almeno 1 kW per unità abitativa
di Rossella Calabrese
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07/01/2010 - I Comuni hanno avuto tempo fino al 1° gennaio 2010 per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
La Finanziaria 2008, stabiliva infatti che, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi prevedano, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e fissava 1° gennaio 2009 la scadenza per i Comuni (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/01/normativa/finanziaria-2008-tutte-le-novità-in-vigore_11025_15.html); successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/02/risparmio-energetico/permesso-di-costruire-solo-con-rinnovabili-ma-dal-2010_14065_27.html).
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Secondo il rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” curato da Legambiente e Cresme in collaborazione con Saie Energia, l’utilizzo di fonti rinnovabili è già obbligatorio in 406 Comuni e l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa è stato recepito in 135 Comuni (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/11/risparmio-energetico/l-innovazione-energetica-nei-regolamenti-edilizi-comunali_16893_27.html).
La Regione Puglia ha mantenuto al 1° gennaio 2009 la scadenza per l’inserimento nei regolamenti edilizi dell’obbligo di prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/04/normativa/puglia-nuova-norma-per-l-edilizia-sostenibile_14662_15.html).
Recentemente, il Comune di Roma ha inserito nel proprio Regolamento Edilizio la norma secondo cui i nuovi edifici dovranno essere dotati di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, l’acqua calda dovrà essere fornita, almeno per il 50%, da pannelli solari e ogni appartamento dovrà produrre energia rinnovabile in relazione alla sua superficie (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/11/risparmio-energetico/comune-di-roma-nuova-edilizia-più-efficiente_17155_27.html).
Ricordiamo, infine, che l’accordo raggiunto il 17 novembre tra il Parlamento europeo e il Consiglio, per la revisione della Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia, prevede che tutti gli edifici costruiti dal 1° gennaio 2021 dovranno avere elevati standard di efficienza energetica e il loro fabbisogno energetico dovrà essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2009/11/risparmio-energetico/unione-europea-dal-2021-solo-edifici-a-impatto-quasi-zero-_17102_27.html).
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