sabato 15 maggio 2010

imposta di successione come è cambiata negli anni

Quali imposte in caso di successione Nuova misura per ipocatastali, bollo e tassa ipotecaria
Alcune novità di rilievo hanno recentemente riguardato gli adempimenti previsti in caso di successione.
La materia delle successioni, negli ultimi anni, è stata oggetto di una serie di interventi da parte del legislatore dal punto di vista fiscale, volti soprattutto ad alleggerire gli adempimenti da parte del contribuente, nel senso di facilitare e rendere meno gravosi gli obblighi degli eredi. Tra questi, la legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che ha eliminato l'obbligo, a far data dal 26 ottobre 2001, di presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui nell'asse ereditario non siano presenti beni immobili, e, più di recente, la legge n. 326 del 2003, che ha sostituito, per le successioni non ancora scadute al 26 novembre 2003, il termine "storico" di sei mesi, entro i quali doveva essere presentata la denuncia di successione, col nuovo termine di un anno.

In questa direzione, è prevista a breve termine un'altra significativa novità, grazie alla dichiarazione unica telematica che sostituirà il modello cartaceo, nell'ottica perseguita dall'Agenzia delle Entrate di modernizzare e facilitare i compiti dei contribuenti, migliorando i servizi, come già avviene per le dichiarazioni dei redditi o per gli atti notarili.

Altri interventi importanti sono invece intervenuti nel campo dei tributi collegati alla successione, attraverso una serie di modifiche alle imposte; tra queste, la stessa legge 383/2001 che ha abolito l'imposta di successione, e le più recenti novità introdotte dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, che ha stabilito aumenti delle imposte ipotecaria e catastale, limitatamente agli importi minimi e alle imposte fisse, unitamente alle modifiche che hanno interessato l'imposta di bollo e della tassa ipotecaria dovute per le formalità di trascrizione.

Con il decreto legge 7/2005, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ferme dal gennaio 1996 nella misura fissa e minima di 129,11 euro, sono passate a 168,00 euro dal 1° febbraio 2005. I nuovi importi hanno effetto per le denunce presentate a partire da questa data.
Le modifiche riguardano soltanto le imposte minime e fisse; sono rimaste invariate le aliquote del 2 per cento per l'imposta ipotecaria e dell'1 per cento per quella catastale.

Come già detto, relativamente alle successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, la dichiarazione va presentata soltanto se nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, per i quali devono essere corrisposte, in autoliquidazione, le imposte ipotecaria e catastale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (un anno dal 26/11/2003).
Tali imposte, oltre all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie, costituiscono i tributi previsti per le successioni, che gli eredi devono versare prima della presentazione della denuncia di successione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente, le aliquote del 2 e dell'1 per cento da applicarsi al patrimonio ereditario, commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari.
Qualora l'imposta risultante sia inferiore al minimo, stabilito - come già detto - in 168,00 euro, occorre versare tale importo.
In alcuni casi le successioni scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro; l'ipotesi più comune è quella delle richiesta delle agevolazioni per la prima casa. Tali successioni hanno come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze che non hanno caratteristiche di lusso; in capo ai beneficiari o a uno di essi devono sussistere i requisiti e le condizioni per poter fruire delle agevolazioni, come prevede la tariffa allegata al Dpr 131/1986.

Le imposte ipotecaria e catastale rappresentano il costo del servizio di aggiornamento dei registri catastali; a seguito del trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari a favore degli eredi, si rendono necessarie le formalità di trascrizione nei registri immobiliari e di voltura catastale: sono questi i presupposti impositivi delle due imposte.
Le aliquote dell'1 per cento e del 2 per cento si applicano alla base imponibile, costituita dal valore dichiarato dagli eredi. I valori degli immobili e dei diritti reali immobiliari vanno considerati senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi (circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E).
Le imposte proporzionali vengono arrotondate all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso, in caso contrario.

Da ricordare inoltre che, per le dichiarazioni integrative, in cui gli eredi indicano degli ulteriori immobili precedentemente non dichiarati, con conseguente aumento del valore totale della base imponibile, rispetto a quanto dichiarato nella prima dichiarazione, si applicano le imposte proporzionali corrispondenti al maggior valore dichiarato, sempre col minimo di 168,00 euro.
Per le dichiarazioni modificative, in cui si richiedono le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione ministeriale n. 23 del 12/02/1997).

L'altra novità di rilievo consiste nelle modifiche apportate all'imposta di bollo, passata da 41.32 euro a 59,00 euro per ogni formalità richiesta alle competenti conservatorie, e alla tassa ipotecaria, aumentata a 35,00 euro.
Anche queste imposte devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, assieme alle altre, in autoliquidazione con modello F23, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legge 79/97, presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.
Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione; pertanto, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria non sono dovuti.

Variazioni delle imposte ipotecaria e catastale

ipotecaria catastale minima/fissa (lire) minima/fissa (euro)
dal 01/01/70 0.80% 0.20% 2.000
dal 17/03/76 0.80% 0.20% 5.000
dal 26/05/78 1.60% 0.40% 20.000
dal 29/12/82 1.60% 0.40% 50.000
dal 02/10/89 1.60% 0.40% 100.000
dal 22/05/93 1.60% 0.40% 150.000
dal 01/01/96 2% 1% 150.000
dal 20/06/96 2% 1% 250.000 129.11
dal 02/02/05 2% 1% 168.00



Alfredo Carnevale
pubblicato il 18/07/2005
http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/quali-imposte-caso-di-successione

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