delibera di giunta comunale n. 73 del 8 aprile 2010Premesso:
che con DCC n. 7 del 18-02-2010 sono state apportate le Linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona individuata come agricole nel vigente PRG;
che con DCC n. 22 del 23-03-2010 sono state abrogate le Linee guida di cui al capoverso precedente, fatte salve alcuni prescrizioni meglio precisate nella stessa Deliberazione;
vista la DGRL n. 16 del 13-01-2010 di approvazione di Linea guida regionali per la installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
rilevato che l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lvo n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici, viene rilasciata dalla competente Provincia con la prescrizione che, a garanzia dell’impegno allo smantellamento dell’impianto in caso di dismissione o inattività, venga prodotta idonea polizza di importo commisurato a quello determinato dal Comune territorialmente competente;
considerato che con l’abrogazione delle Linee guida comunali, operata con la richiamata DCC n. 22/2010, è venuto meno anche quanto disposto dai punti 3-4- delle stesse Linee guida relativamente agli impegni e alle garanzie economiche che i proponenti delle realizzazione dell’impianto devono prestare;
ritenuto di dover provvedere ad individuare gli impegni e le garanzie economiche connesse allo smantellamento e alla remissione in ripristino dello stato dei luoghi in caso di inattività di impianti fotovoltaici realizzati;
visto il D.Lvo. n. 267/2000;
DELIBERA
1) Di stabilire che la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque tipo in zona Agricola dal vigente PRG, nel caso in cui gli impianti stessi abbiano una capacità di generazione superiore a 20 KWp di picco, sia subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 3% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TU, approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000.
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