domenica 31 ottobre 2010

sicurezza, anche costi riscaldamento baraccamenti

"Sicurezza, costi omnicomprensivi"
fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro
25/10/2010 - Le spese di manutenzione, quelle di riscaldamento/ condizionamento e di pulizia dei baraccamenti si computano tra i costi della sicurezza dei cantieri temporanei o mobili. È quanto precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17549/2010, rispondendo a un quesito formulato dall'Ara' ce, l'associazione nazionale dei costruttori edili. I costi della sicurezza. Il codice dei contratti pubblici (digs n. 163/2006) prevede, tra l'altro, che, gli oneri e i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, che derivano dall'aggiudicazione di un appalto, devono essere evidenziati nei bandi di gare e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ciò al fine, evidente, di evitare che le imprese possano di ridurre le misure Stima dei costi della sicurezza. Il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/200) stabilisce che, quando è prevista la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (Pse) nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, gli oneri relativi: a) agli apprestamenti previsti nel Psc; b) alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel Psc per lavorazioni interferenti; c) agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di evacuazione fumi; d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva; e) alle procedure contenute nel Psc e previste per specifici motivi di sicurezza; f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del codice degli appalti (dlgs n.163/2006) e perle quali non è prevista la redazione del Psc, inoltre, il T.u. stabilisce che le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza devono stimare, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo oppure a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, andrà fatto riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza, ancora, vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il T.u., infine, stabilisce che il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Relativamente alle spese che possono rientrare nei «costi della sicurezza», come detto non soggetti a ribasso d'asta' negli appalti, l'Ance ha sottoposto al ministero del lavoro un quesito in cui ha chiesto di conoscere se, in relazione ai «baraccamenti», possano essere ricomprese oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni. Il ministero ha risposto affermativamente. In primo luogo, ha ricordato che l'allegato XV del T.u. sicurezza prevede, ja l'altro, che «nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc)». Inoltre, che evidenziato che lo stesso allegato XV richiama tra gli apprestamenti i «... gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;...», aggiungendo che, di nonna, questi apprestamenti vengono realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati «baraccamenti». In definitiva, alla luce di quanto premesso e tenuto conto, ancora, che sempre l'allegato XV stabilisce che «le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento., il ministero conclude affermando che tutte le spese di manutenzione dei «baraccamenti» possono essere (anzi «vanno») ricomprese tra i costi della sicurezza. Allo stesso modo, aggiunge infine il ministero, anche le spese di riscaldamento e quelle di condizionamento, nonché le spese di pulizia, risultando necessarie per il cornetto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i costi della sicurezza. Attrezzature classificate in base all'utilizzo. Le macchine 'e le attrezzature, ai fini della sicurezza sul lavoro, vanno classificate in base alla loro funzione e non alla denominazione.E quanto precisato, tra l'altro, dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17495/2010. Il chiarimento è arrivato in risposta al quesito formulato dall'Ispesl, in cui è stato chiesto di spiegare a quale regime deve sottostare l'uso degli argani ausiliari installati nelle macchine e apparecchiature di palificazione. La prima precisazione che fa il ministero è sulla classificazione delle macchine, classificazione dalla quale poi derivano i vincoli per la sicurezza. La classificazione di una macchina, è individuata dalla funzione da essa concretamente svolta e non dalla sua denominazione. Per cui, l'effettiva classificazione è determinata dalla sua destinazione d'uso e non dal modo con cui essa è denominata dal fabbricante o dalla tipologia costruttiva alla quale il fabbricante dichiara che essa appartiene. La conseguenza di tanto è, dunque, che è il fabbricante a individuarne l'uso e le corrette modalità di utilizzo, ponendo in evidenza i possibili usi impropri e quelli scorretti ragionevolmente prevedibili, definendo, in tal modo, intrinse- . camente le funzionalità della macchina. Entrando nello specifico del quesito, poi, il ministero evidenzia che i mezzi di sollevamento facenti parte integrante di macchine che hanno specifica destinazione operativa, quali per esempio gli argani per battipalo, gli apparecchi per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, non rientrano dunque nella categoria degli apparecchi di sollevamento (di cui all'allegato VII del T.u. sicurezza) per i quali occorre effettuare verifiche con intervalli predeterminati (ai sensi del comma 11, dell'articolo 71, del .digs n. 81/2008). Tuttavia, aggiunge il ministero, quando l'argano ausiliario ha configurazione tale da poter essere utilizzato al di fuori della sua specifica destinazione, allora esso diventa a tutti gli effetti un'attrezzatura per il sollevamento indifferenziato di materiali per la quale vige l'obbligo delle verifiche periodiche. In tal caso, fa notare il ministero, l'utilizzo può essere considerato come comportamento improprio ma ragionevolmente prevedibile e tale che ne possono derivare rischi non già presi in considerazione in sede di progettazione e costruzione della macchina. Pertanto, se non correttamente evidenziato nel manuale di istruzioni, si potrà configurare dà parte del fabbricante la violazione dei corrispondenti requisiti previsti dall'allegato I al digs n. 17/2010. In conclusione, il ministero spiega che, in relazione alle esigenze di sicurezza relative alla sua funzionalità, ancorché associata a quella di perforazione quale apparecchio di sollevamento, gli argani ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione: - dal punto di vista costruttivo, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i rischi pertinenti a questo tipo di funzionalità, sia che questa sia prevista espressamente dal fabbricante, sia che questa sia conseguenza di un uso improprio ma ragionevolmente prevedibile in relazione alla specifica destinazione della stessa; - per quanto riguarda la sicurezza durante l'esercizio, devono essere sottoposti al regime di controllo e, se rientranti tra le attrezzature individuate nell'allegato VII del Tu sicurezza, vanno assoggettati anche alle procedure dl verifica periodica.http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3784

Nessun commento:

Posta un commento