martedì 9 novembre 2010

ponteggi, elementi in plastica per rivestire tubi e giunti

L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti

Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Quesito n. 7
L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, l'elemento in plastica è soggetto ad autorizzazione/omlogazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?

Risposta
"La realizzazione del suddetto elemento con l'obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del comma 1, dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente "Fermo restando quanto previsto dal punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell'Allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli". Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispsitivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato articolo 108. Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi".

fonte: Ministero del Lavoro
7 novembre 2010

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