mercoledì 10 marzo 2010

illegittima iscrizione ipotecaria inferiore a 8 mila €

E’ già noto che Gerit Equitalia non può esigere il pagamento delle bollette di Acqualatina. E’ pure utile sapere che, per Gerit Equitalia, è illegittima l’iscrizione ipotecaria fino all’importo di 8.000 euro. (Vale anche per gli agricoltori, che hanno manifestato in piazza a Latina).

http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2345

Si può chiedere il risarcimento del danno.

01.03.10 - Cassazione Sezioni Unite Civili: no all'iscrizione ipotecaria per credito inferiore a 8000 euro

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore ad ottomila Euro.



La vicenda riguarda un cittadino di Castellammare di Stabia il quale si era visto iscrivere ipoteca da Gest-line (ora Equitalia Polis S.p.a.) per un presunto credito di natura sconosciuta e per una cartella mai notificata ammontante ad appena 916,93 Euro ed aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia che l'aveva accolta con sentenza n.3770/2007. Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna sostenendo la natura tributaria del credito e comunque la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore.



La Corte di Cassazione, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ribadito la violazione dell'art.77 del DPR n.602/73 ritenendo il limite di ottomila Euro applicabile non solo all'avvio della espropriazione ipotecaria ma anche alla mera iscrizione ipotecaria la quale soggiace allo stesso limite, essendo "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare". In conseguenza del rigetto del ricorso Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 2700,00.



La Cassazione ha ricordato che "al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art.86 del DPR n.602/73 anche quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse", mentre nel caso di specie era stata utilizzata l'espressione "totale tributi/entrate, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata" e non emergevano "elementi a favore della natura tributaria del credito".


(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077).


[Dott. Luigi Vingiani]

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