lunedì 4 ottobre 2010

libretto allegato al montaggio dei ponteggi

Quando deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".

fonte: Ministero del Lavoro
2 ottobre 2010

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