domenica 28 maggio 2017

Stadi: vietate le case nei progetti, ok solo agli edifici complementari

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/05/normativa/stadi-vietate-le-case-nei-progetti-ok-solo-agli-edifici-complementari_58241_15.html

La proposta in un emendamento del Governo alla Manovrina 2017, che accoglie le richieste di Legambiente e Camera

Nell’ambito della costruzione di stadi o altri impianti sportivi non potranno essere realizzati nuovi complessi di edilizia residenziale. Lo prevede un emendamento alla Manovrina 2017 presentato dal Governo.
 
La proposta, che deve ora essere votata, accoglie le richieste avanzate da Legambiente e dalla Commissione Ambiente della Camera.
 
Rispetto al disegno di legge, l’emendamento amplia le misure in grado di consentire il ritorno economico dell’intervento alle società sportive.
 

Edifici contigui agli impianti sportivi

Se i contenuti dell’emendamento saranno confermati, per permettere il raggiungimento dell’equilibrio economico, il progetto potrà prevedere la costruzione di immobili a destinazione d’uso diversa da quella sportiva, complementari o funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo, a condizione che non si tratti di nuovi edifici residenziali.
 
Gli immobili, si legge nell’emendamento, dovranno essere ricompresi nell’ambito del territorio urbanizzato, in aree contigue a quelle dell’intervento di costruzione o ristrutturazione dell’impianto sportivo.
 
Negli impianti con più di 5mila posti potranno essere realizzati alloggi di servizio, strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20% della superficie utile.
 

Realizzazione stadi e ritorno economico

Lo studio di fattibilità relativo agli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16mila posti (nel disegno di legge sono 20mila), potrà prevedere che, da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sarà consentita solo all’associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio. Per gli impianti sportivi tra i 5mila e i 16mila posti, è previsto un limite di 150 metri dal perimetro dell’area riservata.
 
Se la costruzione o la ristrutturazione riguarda un impianto sportivo con capienza inferiore a 500 posti al coperto o 2mila posti allo scoperto, in deroga agli strumenti urbanistici si potranno destinare all’interno fino a 200mq di superficie utile alla somministrazione di cibo e bevande e fino a 100 mq al commercio di articoli e prodotti correlati alla disciplina svolta.
 

Realizzazione degli stadi

L'emendamento del Governo non incide sulla parte del disegno di legge che regola le modalità per la realizzazione degli impianti sportivi. Lo studio di fattibilità potrà prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere, la demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, o la riconversione e riutilizzazione dell’impianto.
 
Per gli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità potrà contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie (per una durata massima di 90 anni) o del diritto di usufrutto (per una durata massima di 30 anni).
 
É prevista una conferenza di servizi preliminare. Il progetto potrà discostarsi dalle decisioni della Conferenza di servizi spiegando però la motivazione. La conferenza di servizi decisoria si svolgerà in forma semplificata. Per gli impianti sportivi pubblici, il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituirà verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. Per gli impianti sportivi privati, il verbale dovrà essere prima approvato dal Consiglio Comunale.
 
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