La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dagli imprenditori Nicola Di Nicola e Giancarlo Piattella contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva convalidato il sequestro preventivo dell'immobile commerciale e dell'area di oltre tre ettari della ex Seranflex.
La sentenza è stata depositata il 3 maggio scorso.
Di Nicola in veste di legale rappresentante della società Cosmo, e Piattella come amministratore della Mimosa Park, avevano impugnato entrambi l'ordinanza del 15 settembre 2016, con la quale era stato rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo dell'immobile avvenuto il 22 luglio 2016, per l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva e abuso d'ufficio. Complessivamente i due ricorrenti hanno avanzato cinque motivi di impugnazione; entrambi hanno eccepito sulla contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione del Riesame, che non avrebbe posto la giusta attenzione sul verbale di una conferenza dei servizi, su una perizia di parte e su altra documentazione difensiva, ma le eccezioni sono state ritenute inammissibili. Allo stesso modo inammissibili sono stati ritenuti i motivi con cui le parti hanno sottolineato che Nicola Di Nicola, che non è neppure acquirente dell'area e dell'immobile sequestrati, non poteva essere consapevole di aver partecipato ad una operazione illecita, e dall'altra parte, relativamente alla posizione di Giancarlo Piattella, che non vi sono elementi che possano provare la sua eventuale connivenza con i funzionari della pubblica amministrazione accusati di abuso d'ufficio, e dunque va considerato come terzo in buona fede.
La sentenza è stata depositata il 3 maggio scorso.
Di Nicola in veste di legale rappresentante della società Cosmo, e Piattella come amministratore della Mimosa Park, avevano impugnato entrambi l'ordinanza del 15 settembre 2016, con la quale era stato rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo dell'immobile avvenuto il 22 luglio 2016, per l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva e abuso d'ufficio. Complessivamente i due ricorrenti hanno avanzato cinque motivi di impugnazione; entrambi hanno eccepito sulla contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione del Riesame, che non avrebbe posto la giusta attenzione sul verbale di una conferenza dei servizi, su una perizia di parte e su altra documentazione difensiva, ma le eccezioni sono state ritenute inammissibili. Allo stesso modo inammissibili sono stati ritenuti i motivi con cui le parti hanno sottolineato che Nicola Di Nicola, che non è neppure acquirente dell'area e dell'immobile sequestrati, non poteva essere consapevole di aver partecipato ad una operazione illecita, e dall'altra parte, relativamente alla posizione di Giancarlo Piattella, che non vi sono elementi che possano provare la sua eventuale connivenza con i funzionari della pubblica amministrazione accusati di abuso d'ufficio, e dunque va considerato come terzo in buona fede.
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