martedì 23 maggio 2017

detrazione Irepf 50% Bonus mobili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2017/05/normativa/bonus-mobili-l-agenzia-delle-entrate-chiarisce-i-dubbi_58133_15.html

Domande e risposte ai quesiti sulla detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di arredi

Data di inizio lavori, scadenze, interventi agevolabili. Sono tanti i dubbi sulle regole delle detrazioni fiscali, ai quali l’Agenzia delle Entrate risponde nella ‘posta’ della rivista telematica Fisco Oggi.
 
Di seguito riportiamo alcune recenti ‘domande e risposte’ sul Bonus Mobili, la detrazione del 50% sull’acquisto di arredi.
 
Domanda: È possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione a un intervento di ristrutturazione che avrà inizio nel 2017?
 
Risposta: Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, spetta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, DL 63/2013).
 
La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 dalla Legge 232/2016 che, per il 2017, ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017. Pertanto, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento a un intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.
 
D: Posso usufruire del bonus arredi se l’acquisto è avvenuto prima dell’inizio del lavori di ristrutturazione?
 
R: Il presupposto per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è costituito dalla effettuazione di interventi di recupero edilizio sull’immobile al cui arredo gli stessi sono destinati (articolo 16, comma 2, DL 63/2013). In altri termini, il legislatore ha inteso agevolare gli acquisti diretti al completamento dell’arredo dell’immobile oggetto dei lavori.
 
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione, però, che i lavori edilizi siano stati già avviati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.3).
 
Si ricordi, peraltro, che il bonus è stato confermato anche per il 2017, limitatamente, però, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016.

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D: La sostituzione della caldaia consente di beneficiare del bonus arredi?
 
R: Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ammessi alla detrazione del 50%, costituiscono presupposto per l’accesso al ‘bonus mobili’, a patto che si tratti quanto meno di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su singole unità immobiliari abitative.
 
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir) e, in particolare, quelli che utilizzano fonti rinnovabili di energia, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, Dpr 380/2001).
 
Negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria, tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.
 
Quindi, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di ‘manutenzione straordinaria’, consente l’accesso al bonus mobili, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del citato articolo 16-bis (Circolare 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.5).
 
D: Per beneficiare del bonus mobili è possibile pagare con bonifico ordinario?
 
R: I pagamenti devono essere effettuati con carta di debito o di credito ovvero con bonifico ordinario, bancario o postale; non è, quindi, necessario utilizzare quello appositamente predisposto da banche e poste per le spese di ristrutturazione edilizia.
 
D: Il bonus mobili per giovani coppie è cumulabile con il bonus mobili ed elettrodomestici?
 
R: Per espressa previsione normativa, la detrazione prevista a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare, acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’abitazione stessa, non è cumulabile con quella relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 1, comma 75, ultimo periodo, Legge 208/2015).
 
D: Io e la mia compagna nel 2016 abbiamo comprato casa. Non essendo sposati, come possiamo attestare il requisito della convivenza per beneficiare del bonus mobili per giovani coppie?
 
R: Anche le giovani coppie conviventi more uxorio (in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni), acquirenti di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, hanno diritto, al ricorrere di tutte le condizioni richieste dalla legge, alla detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima abitazione. L’agevolazione spetta per le spese effettuate nel 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro.
 
Per le giovani coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 (Circolare 7/E del 31 marzo 2016, paragrafo 2).
 
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