giovedì 15 settembre 2016
Mod. 3/SPC Rettifica ditta catastale
Oggetto: Mod. 3/SPC Rettifica ditta catastale
Eʹ pervenuto un quesito da parte della Direzione Regionale Calabria con la quale si
chiede un parere sulle modalità da seguire per la rettifica di una errata intestazione
del mod .3/SPC relativo ad una dichiarazione, di cui alcuni anni indietro, anche in
relazione a quanto richiamato nella nota C/2/402/95 del 20/3/1995 della Direzione
Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei
Registri Immobiliari dellʹex dipartimento del Territorio (che si allega in copia).
Con tale nota, inviata anche a tutte le Direzioni Compartimentali, si fornivano
indicazioni in merito allʹoggetto per un Ufficio provinciale, indicando che la
correzione della titolarità (intestazioni, diritti e quote) impropriamente riportate nella
denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di
fabbricati urbani, può essere eseguita con instanza delle parti con riproposizione del
documento di aggiornamento corretto, anche senza la redazione di atti legali che
convalidino la nuova intestazione.
Tale modalità di intervento appare corretta nel caso in cui la denuncia di
cambiamento, ritenuta errata nellʹindicazione di uno o più soggetti dichiaranti, non
abbia prodotto gli effetti della costituzione al catasto edilizio urbano di una nuova
ditta su semplice dichiarazione di parte; in tal caso il nuovo documento di
aggiornamento conterrà la ditta da costituire al catasto edilizio urbano in sostituzione
di quella precedentemente indicata.
Lʹistanza deve essere prodotta in bollo, trattandosi di richiesta nellʹesclusivo interesse
della parte, sottoscritta da tutti gli intestatari in catasto e di eventuali altri richiedenti
la rettifica corredata di atto sostitutivo di notorietà prodotto da ciascuno di essi nel
quale sia indicato il diritto reale (o lʹassenza di diritti) sullʹimmobile.
Quando invece la nuova costruzione sia già stata iscritta negli atti del catasto urbano,
lo strumento più opportuno per dare corso alla richiesta appare una correzione con
voltura dʹufficio, eseguita su istanza di parte, a rettifica della precedente intestazione.
Eʹ ovvio che la citata rettifica può essere compiuta esclusivamente nel caso in cui la
mutazione generi una nuova ditta che assicuri il collegamento storico degli intestati
fra il catasto terreni e il catasto fabbricati, per la particella sulla quale insiste
lʹimmobile.
Dovranno essere,pertanto, cancellati i soggetti che nellʹoriginario mod. 3SPC erano
stati indicati come dichiaranti, nella qualità di possessori del fabbricato, in
discontinuità storica rispetto allʹultima ditta inscritta nel catasto terreni.
Ogni altro intervento correttivo sullʹintestazione, può eseguirsi soltanto in presenza
di unʹatto legittimante.
Con tale operatività è chiaramente conservata la cronistoria delle intestazioni
sullʹimmobile.
Eʹ appena il caso di richiamanre che il mancato accoglimento dellʹistanza, così come
lʹopposizione di riserva, dovrà essere notificato alle parti nel modo previsto per gli
atti di accertamento catastale al fine di garantire la tutela degli interessi dei soggetti
richiedenti anche presso la Commissione tributaria provinciale. Agenzia del Territorio 8 gen 2008 prot. 1528 Cannafoglia
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