Valida la scelta di non imporre l'obbligo di adeguare gli impianti ante 1999 ma la sicurezza rimane una priorità
16/09/2016 – Via libera dal Consiglio di Stato allo schema del nuovo regolamento ascensori, approvato lo scorso 20 giugno dal Consiglio dei Ministri.
Con parere 1852/2016 Palazzo Spada sancisce anche la legittimità formale della scelta di non intervenire, con un adeguamento per la sicurezza, sugli ascensori installati anteriormente al 1999.
Trattandosi di materia attinente all’incolumità pubblica, il Consiglio di Stato suggerisce di “non correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un’ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza”.
Infatti in Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all’attuazione (nel 1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all’epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva.
Il Consiglio di Sato sottolinea che tali ascensori, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva.
E’ stato stimato che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da un’inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all’adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina.
Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.
Le nuove norme prevedono una serie di obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente.
In principio lo schema di regolamento prevedeva nuove verifiche sugli impianti esistenti, “attribuendo ai soggetti verificatori la facoltà di prescrivere una serie di costosi interventi a carico dei proprietari di casa”. Dopo le polemiche sollevate da Confedilizia tale prescrizione è stata eliminata.
Con parere 1852/2016 Palazzo Spada sancisce anche la legittimità formale della scelta di non intervenire, con un adeguamento per la sicurezza, sugli ascensori installati anteriormente al 1999.
Regolamento ascensori: agire sulla sicurezza
Tuttavia il Consiglio di Stato segnala al Governo che pur non potendo censurare la scelta di non agire sugli ascensori ante 1999, formalmente legittima poiché la materia è disciplinata non dalla direttiva 2014/33/Ue a cui si dà attuazione con il regolamento in esame ma dalla Raccomandazione 95/216/CE che è atto non vincolante, è necessario intervenire sulla sicurezza con urgenza.Trattandosi di materia attinente all’incolumità pubblica, il Consiglio di Stato suggerisce di “non correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un’ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza”.
Infatti in Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all’attuazione (nel 1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all’epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva.
Il Consiglio di Sato sottolinea che tali ascensori, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva.
E’ stato stimato che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da un’inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all’adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina.
Regolamento ascensori: ambito di applicazione
Ricordiamo che il nuovo regolamento, che andrà a modificare il DPR 162/1999, riguarderà gli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e i componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo.Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.
Le nuove norme prevedono una serie di obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente.
In principio lo schema di regolamento prevedeva nuove verifiche sugli impianti esistenti, “attribuendo ai soggetti verificatori la facoltà di prescrivere una serie di costosi interventi a carico dei proprietari di casa”. Dopo le polemiche sollevate da Confedilizia tale prescrizione è stata eliminata.
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