martedì 13 settembre 2016

Installatori impianti negli edifici, ecco come operare in Italia

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/09/normativa/installatori-impianti-negli-edifici-ecco-come-operare-in-italia_53752_15.html

Pubblicate le misure compensative per lavoratori Ue e extra-Ue non in regola con i requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale

13/09/2016 – Definite le misure compensative per il riconoscimento della qualifica di installatore di impianti negli edifici. Con il DM 27 luglio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha spiegato quale percorso devono seguire i lavoratori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea che intendono operare in Italia e che non hanno tutte le carte in regola con la normativa vigente.
 
In Italia, lo ricordiamo, il D.lgs. 15/2016 ha recepito la Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La norma ha modificato il precedenteD.lgs. 206/2007, contenente i requisiti per valutare la preparazione del lavoratore e i contenuti di eventuali tirocini e prove attitudinali necessari per colmare il gap del bagaglio professionale necessario.
 

Riconoscimento della qualifica di installatore

In base al DM 27 luglio 2016, se l’installatore non rispetta i requisiti previsti dalle norme in vigore, può scegliere se affrontare una prova attitudinale  o seguire untirocinio di durata non superiore a tre anni.
 
Chi ha conseguito il proprio titolo professionale in un Paese esterno all’Unione Europea non ha scelta e deve necessariamente sostenere la prova attitudinale.
 
La prova attitudinale si articola in una prova pratica e teorica e in una prova orale. L'esame teorico-pratico deve essere organizzato dalla regione competente.
 
Il tirocinio deve essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dalla Regione.
 

Prova attitudinale per la qualifica di installatore

La prova attitudinale mira a verificare la conoscenza dell’attività di installazione degli impianti individuati dalle lettere c), d) ed e) dell’articolo 1, comma 2, del DM 37/2008, con cui il Mise ha riordinato l’attività di installazione degli impianti negli edifici.
 
Si tratta di:
- impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
- impianti idraulici;
- impianti del gas.
 
Per ognuna di queste categorie il Mise indica gli argomenti da conoscere e le normative di riferimento, le attività da svolgere nella prova pratica e le materie del colloquio.
 

La formazione degli installatori in Italia

In Italia la qualifica di installatore può essere conseguita rispettando uno dei requisiti del DM 37/2008:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
 
Secondo alcune associazioni rappresentative dei tecnici impiantisti (CNA Impianti, Confartigianato e Assistal), i programmi formativi per l’aggiornamento professionale non tengono in considerazione i tecnici abilitati sulla base dell’esperienza. Per questo hanno chiesto una revisione degli standard formativi.
 
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