Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato saranno definiti in modo preciso i procedimenti soggetti a Scia, i casi in cui è ammesso il silenzio-assenso o richiesta l'autorizzazione espressa
19/05/2016 – La Scia unificata si farà, ma in due tempi. Lo ha deciso la Commissione per la Semplificazione della Camera con il parere adottato martedì.
Il Governo è al lavoro per individuare in modo preciso i procedimenti soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività, i casi di silenzio assenso o in cui è invece necessaria una autorizzazione espressa e i casi in cui è richiesta una comunicazione preventiva.
Per la definizione di questi temi la Commissione ha raccomandato anche al Governo un attento coordinamento con la Legge 241/1990 e di indicare i termini entro cui le Amministrazioni devono pubblicare sui propri siti i modelli unificati. Questo per evitare che, una volta definite le regole omogenee sul territorio nazionale, l’inerzia di alcune Amministrazioni possa compromettere il processo di semplificazione e ritardare l’avvio delle attività edilizie.
La materia sarà trattata in un nuovo decreto, in corso di predisposizione, che accompagnerà il testo adottato dal Governo a gennaio e contestato dal Consiglio di Stato, in cui saranno contenuti princìpi di carattere metodologico e generale.
Il decreto prevede che la Scia possa essere utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuarevalutazioni discrezionali.
La Scia dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, solo se richiesto dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire leverifiche.
L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni espresse si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere il via libera.
L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la Scia, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, entro sessanta giorni dovrà adottare un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. L’Amministrazione che riceve la Scia dovrà trasmetterla alle altre amministrazioni interessate entro cinquanta giorni in modo che possa ottenere un feedback ed eventualmente emettere il diniego entro il sessantesimo giorno.
La Scia dovrà essere presentata online allo Sportello unico per l’edilizia utilizzando un modello standardizzato, uguale in tutta Italia, che dovrà essere messo a punto entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Le Amministrazioni non potranno chiedere documenti aggiuntivi rispetto ai contenuti del modello standard. Se lo faranno potranno essere sanzionate.
In base alla riforma della PA, inoltre, anche se i lavori iniziano, l’Amministrazione puòannullare d’ufficio la Scia entro diciotto mesi.
Il Governo è al lavoro per individuare in modo preciso i procedimenti soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività, i casi di silenzio assenso o in cui è invece necessaria una autorizzazione espressa e i casi in cui è richiesta una comunicazione preventiva.
Per la definizione di questi temi la Commissione ha raccomandato anche al Governo un attento coordinamento con la Legge 241/1990 e di indicare i termini entro cui le Amministrazioni devono pubblicare sui propri siti i modelli unificati. Questo per evitare che, una volta definite le regole omogenee sul territorio nazionale, l’inerzia di alcune Amministrazioni possa compromettere il processo di semplificazione e ritardare l’avvio delle attività edilizie.
La materia sarà trattata in un nuovo decreto, in corso di predisposizione, che accompagnerà il testo adottato dal Governo a gennaio e contestato dal Consiglio di Stato, in cui saranno contenuti princìpi di carattere metodologico e generale.
Scia unificata, il decreto
La norma rientra nel pacchetto di decreti attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015) iniziata dal Ministro Maria Anna Madia.Il decreto prevede che la Scia possa essere utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuarevalutazioni discrezionali.
La Scia dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, solo se richiesto dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire leverifiche.
L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni espresse si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere il via libera.
L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la Scia, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, entro sessanta giorni dovrà adottare un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. L’Amministrazione che riceve la Scia dovrà trasmetterla alle altre amministrazioni interessate entro cinquanta giorni in modo che possa ottenere un feedback ed eventualmente emettere il diniego entro il sessantesimo giorno.
La Scia dovrà essere presentata online allo Sportello unico per l’edilizia utilizzando un modello standardizzato, uguale in tutta Italia, che dovrà essere messo a punto entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Le Amministrazioni non potranno chiedere documenti aggiuntivi rispetto ai contenuti del modello standard. Se lo faranno potranno essere sanzionate.
In base alla riforma della PA, inoltre, anche se i lavori iniziano, l’Amministrazione puòannullare d’ufficio la Scia entro diciotto mesi.
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