CdS: ciò che conta non è l’ancoraggio del supporto, indispensabile per la sicurezza, ma le caratteristiche della tenda
23/05/2016 - La struttura che sorregge una tenda retrattile (pergotenda), installata senza permesso di costruire, non è un’opera abusiva anche se è ancorata in modo stabile ai muri perimetrali dell’edificio e al pavimento del terrazzo. Lo ha affermato ilConsiglio di Stato con la sentenza 1619/2016.
I giudici, pur aderendo alla tradizionale definizione di opera fissa e opera precaria, hanno spostato l’attenzione sull’opera principale, che a loro avviso è la tenda retrattile e non la struttura che la sorregge.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che le opere precarie non necessitano del titolo abilitativo. Per stabilire se un’opera è precaria non bisogna far riferimento ai materialiutilizzati o all’assenza di un ancoraggio al suolo o ai muri. L’ancoraggio, ha ricordato il CdS, può essere indispensabile per ragioni di sicurezza anche nelle opere precarie.
Ciò che rende un’opera davvero precaria è il suo utilizzo temporaneo. Per questo motivo la giurisprudenza ha più volte affermato che camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni hanno bisogno del titolo abilitativo se sono utilizzati come abitazioni, spazi di lavoro o magazzini per un tempo continuato. Tornano invece a essere opere precarie se sono usate solo per un periodo limitato, ad esempio per le vacanze estive.
Analizzando la questione da questo punto di vista, il Tar aveva affermato che le opere realizzate sul terrazzo non avevano una funzione temporanea e che quindi avevano bisogno del permesso di costruire per essere realizzate. In mancanza del titolo abilitativo, dovevano essere considerate abusive e quindi rimosse.
Il Consiglio di Stato ha però fatto notare che l’opera realizzata è la tenda retrattile e non la struttura metallica ancorata ai muri e al pavimento. Quello, hanno concluso i giudici, è solo un sostegno utile a rendere sicura la tenda che, in quanto retrattile, non è un’opera fissa in grado di modificare la volumetria dell’immobile.
Sulla base di queste considerazioni, non è stato quindi necessario rimuovere il manufatto realizzato.
I giudici, pur aderendo alla tradizionale definizione di opera fissa e opera precaria, hanno spostato l’attenzione sull’opera principale, che a loro avviso è la tenda retrattile e non la struttura che la sorregge.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che le opere precarie non necessitano del titolo abilitativo. Per stabilire se un’opera è precaria non bisogna far riferimento ai materialiutilizzati o all’assenza di un ancoraggio al suolo o ai muri. L’ancoraggio, ha ricordato il CdS, può essere indispensabile per ragioni di sicurezza anche nelle opere precarie.
Ciò che rende un’opera davvero precaria è il suo utilizzo temporaneo. Per questo motivo la giurisprudenza ha più volte affermato che camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni hanno bisogno del titolo abilitativo se sono utilizzati come abitazioni, spazi di lavoro o magazzini per un tempo continuato. Tornano invece a essere opere precarie se sono usate solo per un periodo limitato, ad esempio per le vacanze estive.
Analizzando la questione da questo punto di vista, il Tar aveva affermato che le opere realizzate sul terrazzo non avevano una funzione temporanea e che quindi avevano bisogno del permesso di costruire per essere realizzate. In mancanza del titolo abilitativo, dovevano essere considerate abusive e quindi rimosse.
Il Consiglio di Stato ha però fatto notare che l’opera realizzata è la tenda retrattile e non la struttura metallica ancorata ai muri e al pavimento. Quello, hanno concluso i giudici, è solo un sostegno utile a rendere sicura la tenda che, in quanto retrattile, non è un’opera fissa in grado di modificare la volumetria dell’immobile.
Sulla base di queste considerazioni, non è stato quindi necessario rimuovere il manufatto realizzato.
Nessun commento:
Posta un commento