CdS: l'elaborato è un elemento essenziale dell’offerta tecnica anche se non ci sono differenze con il progetto definitivo a base di gara
31/05/2016 – Il progetto esecutivo di un’opera deve sempre essere corredato dalla relazione del geologo, anche se il bando di gara non lo prevede. È la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza 1595/2016.
Nel caso preso in esame, un Comune aveva bandito una gara per la realizzazione di una serie di impianti. Una delle imprese partecipanti era stata esclusa perché non aveva allegato all’offerta la relazione geologica nè aveva indicato il nominativo del geologoche l'avrebbe redatta.
L’impresa aveva quindi fatto ricorso sostenendo che nessuna disposizione di legge impone di indicare il nominativo del geologo fin dalla presentazione della domanda di partecipazione e che il geologo non è un progettista ma un mero esecutore, quindi l’indicazione del suo nominativo non rappresenta un elemento costitutivo dell’offerta.
I giudici non hanno accettato queste motivazioni, ma confermato l’esclusione dell’impresa spiegando che, in base all’articolo 35 del Dpr 207/2010, il progetto esecutivo deve prevedere le stesse relazioni richieste nel progetto definitivo, più eventuali indagini integrative, soluzioni adottate e modifiche rispetto al progetto definitivo. Per questo motivo deve esserci la relazione del geologo, anche se il bando di gara non lo prevede espressamente. I professionisti che hanno redatto le relazioni, si legge nella sentenza, devono quindi essere considerati progettisti e non solo collaboratori.
I giudici hanno aggiunto che la relazione del geologo è obbligatoria anche se non ci sono differenze di rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha stabilito l’obbligo di individuare già in sede di offerta il nominativo del geologo, chiarendo che le relazioni specialistichecostituiscono una parte essenziale del progetto esecutivo. In loro mancanza si è in presenza di “difetto di un elemento essenziale”, e non di una semplice irregolarità che può essere sanata.
Ricordiamo che, con il nuovo Codice Appalti, in gara andranno solo i progetti esecutivi. L’idea del legislatore è proprio quella di raccogliere tutta la documentazione utile alla progettazione e alla realizzazione delle opere in modo da evitare imprevisti e ridurre eventuali contenziosi, ritardi e aumento dei costi.
Nel caso preso in esame, un Comune aveva bandito una gara per la realizzazione di una serie di impianti. Una delle imprese partecipanti era stata esclusa perché non aveva allegato all’offerta la relazione geologica nè aveva indicato il nominativo del geologoche l'avrebbe redatta.
L’impresa aveva quindi fatto ricorso sostenendo che nessuna disposizione di legge impone di indicare il nominativo del geologo fin dalla presentazione della domanda di partecipazione e che il geologo non è un progettista ma un mero esecutore, quindi l’indicazione del suo nominativo non rappresenta un elemento costitutivo dell’offerta.
I giudici non hanno accettato queste motivazioni, ma confermato l’esclusione dell’impresa spiegando che, in base all’articolo 35 del Dpr 207/2010, il progetto esecutivo deve prevedere le stesse relazioni richieste nel progetto definitivo, più eventuali indagini integrative, soluzioni adottate e modifiche rispetto al progetto definitivo. Per questo motivo deve esserci la relazione del geologo, anche se il bando di gara non lo prevede espressamente. I professionisti che hanno redatto le relazioni, si legge nella sentenza, devono quindi essere considerati progettisti e non solo collaboratori.
I giudici hanno aggiunto che la relazione del geologo è obbligatoria anche se non ci sono differenze di rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha stabilito l’obbligo di individuare già in sede di offerta il nominativo del geologo, chiarendo che le relazioni specialistichecostituiscono una parte essenziale del progetto esecutivo. In loro mancanza si è in presenza di “difetto di un elemento essenziale”, e non di una semplice irregolarità che può essere sanata.
Ricordiamo che, con il nuovo Codice Appalti, in gara andranno solo i progetti esecutivi. L’idea del legislatore è proprio quella di raccogliere tutta la documentazione utile alla progettazione e alla realizzazione delle opere in modo da evitare imprevisti e ridurre eventuali contenziosi, ritardi e aumento dei costi.
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