Agenzia delle Entrate: l’agevolazione sale al 65% se contestualmente si sostituiscono gli impianti esistenti
10/05/2016 – Le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini per misurare l’effettivo consumo di calore, raffreddamento e acqua calda delle singole unità immobiliari, sono detraibili al 50%.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E, in cui risponde ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.
Tuttavia se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, danno diritto alla detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro.
In tal modo sarà possibile favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base aiconsumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale.
Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, la norma prevede l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E, in cui risponde ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.
Contabilizzatori di calore: le detrazioni
Le Entrate hanno specificato che queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico; come tali hanno diritto, fino al 31 dicembre 2016, della detrazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro.Tuttavia se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, danno diritto alla detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro.
Contabilizzatori di calore: obblighi e scadenze
L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 9 del Dlg 102/2014 prevede che, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, sia obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.In tal modo sarà possibile favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base aiconsumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale.
Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, la norma prevede l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
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