Interventi sugli impianti, controlli periodici e installazione di dispositivi in base all’anno in cui è stato costruito l’edificio
27/05/2016 – In vigore le norme per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 maggio 2016, attuativo del decreto “L’istruzione riparte” (DL 104/2013 convertito nella Legge 128/2013).
La norma fissa scadenze per l’adeguamento differenziate in base all’età della scuola.
La norma fissa scadenze per l’adeguamento differenziate in base all’età della scuola.
Adeguamento antincendio nelle scuole
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto appena pubblicato (26 agosto 2016), le scuole esistenti devono attuare le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 agosto 1992. In altre parole devono:
- adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968,
- dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo,
- installare estintori portatili
- applicare la segnaletica di sicurezza
- effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati.
Entro sei mesi (26 ottobre 2016) le scuole già esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono attuare i punti 2.4-3.1-5-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3, quindi:
- separare i locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso,
- utilizzare materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984,
- regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula,
- definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici,
- adeguare gli impianti di produzione del calore,
dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.
Dopo gli adeguamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, deve essere presentata la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
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