mercoledì 25 maggio 2016

Bonus prima casa, nella superficie vanno conteggiati verande e posti auto

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/05/normativa/bonus-prima-casa-nella-superficie-vanno-conteggiati-verande-e-posti-auto_52098_15.html

Cassazione: differenza tra superfici coperte e pertinenziali utile a capire se un immobile è di lusso e paga imposte maggiorate

26/05/2016 – Verande e posti auto coperti devono essere conteggiati nella superficie utile a determinare se l’immobile può usufruire del bonus prima casa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 10190/2016.
 

Bonus prima casa e immobili di lusso

Quando si acquista un immobile da adibire a prima casa si ha diritto ad uno sconto sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
 
Non si può usufruire di questa agevolazione per gli immobili di lusso. In base al DM 2 agosto 1969 un immobile, anche se adibito ad abitazione principale, è considerato di lusso se la sua superficie utile complessiva supera i 200 metri quadri e se ha come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta.
 

Bonus prima casa: verande e posti auto

Fatta questa premessa, per capire come classificare verande e posti auto è stato necessario l’intervento dei giudici. L’acquirente di un’abitazione monofamiliare con giardino aveva usufruito del bonus prima casa, ma il Fisco sosteneva che non ne avesse diritto.
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le verande e i posti auto protetti da una pensilina non dovevano essere considerati come superfici coperte perché sprovviste di un tetto permanente e fisso, ma come pertinenze. In questo modo la somma delle aree pertinenziali sarebbe stata oltre sei volte quella coperta. Con queste caratteristiche, la casa sarebbe rientrata tra gli immobili di lusso e l’acquirente avrebbe dovuto pagare maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
 
Di parere diverso la Commissione Tributaria Regionale della Toscana e la Cassazione. A loro avviso il termine copertura va interpretato in senso letterale. Alla veranda, dotata di un’intelaiatura di ferro infissa al pavimento e ai muri perimetrali, era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e anche la copertura del posto auto era stata realizzata con strutture permanenti e non amovibili. Per questi motivi la veranda e il posto auto sono stati conteggiati nelle superfici coperte e non in quelle pertinenziali. In questo modo la superficie delle pertinenze non ha superato i limiti previsti dal DM 2 agosto 1969, la casa non è risultata immobile di lusso e l’acquirente non ha dovuto pagare la maggiorazione delle imposte.

 
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