CdS: possono essere esclusi dal computo della volumetria solo i vani tecnici usati per ospitare gli impianti
24/02/2015 - I sottotetti usati come depositi non sono volumi tecnici e devono quindi essere computati nella volumetria complessiva dell’edificio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con lasentenza 357/2015.Nel caso esaminato dal CdS, i proprietari di un fabbricato avevano fatto ricorso al Tar per impugnare il permesso di costruire rilasciato ai proprietari confinanti per una serie di lavori di ristrutturazione, ampliamento igienico sanitario e rifacimento del tetto. Secondo i ricorrenti, le opere superavano l’indice di fabbricabilità, violavano le distanze minime tra edifici e le altezze massime, nonché le norme in materia antisismica.
Il Tar aveva accolto il ricorso annullando il permesso di costruire dal momento che i nuovi volumi, creati dopo la realizzazione di un deposito non abitabile, superavano quelli preesistenti.
I titolari del permesso di costruire avevano quindi presentato appello in Consiglio di Stato sostenendo che si trattava della ristrutturazione di vecchi volumi, non di una nuova costruzione, e che l’ampliamento riguardava i volumi tecnici, che per legge non vanno computati nella volumetria. Dato che il sottotetto doveva essere adibito a locale deposito, doveva essere considerato come volume tecnico.
I giudici hanno però confermato l’orientamento del Tribunale amministrativo affermando che sono volumi tecnici solo quelli destinati ad ospitare gli impianti tecnici delle abitazioni. Tra questi non rientrano quindi i sottotetti usati come deposito.
Dal momento che i volumi dei sottotetti devono essere conteggiati nella cubatura dell’immobile, il CdS ha ribadito la violazione delle distanze minime tra edifici e delle altezze massime, anche in riferimento alla staticità sismica.
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