sabato 28 febbraio 2015

Cadute dall’alto, il Ministero del Lavoro sui sistemi di protezione

http://www.edilportale.com/news/2015/02/sicurezza/cadute-dall-alto-il-ministero-del-lavoro-sui-sistemi-di-protezione_44038_22.html

Se sono mobili rientrano tra i Dpi, in caso contrario devono essere considerati prodotti da costruzione

18/02/2015 - I dispositivi per la protezione durante i lavori in quota possono rientrare tra i Dpi o tra i materiali da costruzione.
Il chiarimento è arrivato con la circolare 3/2015 adottata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico e quello delle Infrastrutture e trasporti.
 
In seguito alle numerose richieste di chiarimenti avanzate dagli operatori del settore delle costruzioni, il Ministero ha spiegato che ci sono due tipi di dispositivi di ancoraggio.
 
I primi seguono il lavoratore e non sono installati in modo permanente, ma sono amovibili e trasportabili. Si tratta dei cosiddetti Dispositivi di protezione individuale (DPI), che devono presentare una serie di caratteristiche, come essere portati in loco e messi in opera dal lavoratore, per poi essere rimossi dal lavoratore stesso. Questo tipo di dispositivi deve essere conforme al D.lgs. 475/1992 e avere la marcatura CE.
 
I secondi, al contrario, sono fissi e al termine dei lavori restano nella struttura anche se possono presentare alcune componenti rimovibili perché avvitate ad un supporto. In questo caso non è richiesta la marcatura CE. I dispositivi devono essere considerati prodotti da costruzione e rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo 305/2011.

Conto Energia: in consultazione il sistema dei bonus al fotovoltaico

http://www.edilportale.com/news/2015/02/normativa/conto-energia-in-consultazione-il-sistema-dei-bonus-al-fotovoltaico_44165_15.html

Fino al 6 marzo 2015 i suggerimenti al GSE per le nuove regole sulle tariffe per gli impianti

25/02/2015 - Il GSE pubblica il Documento Tecnico ,“Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, per la consultazione del nuovo sistema d’incentivi al fotovoltaico con i criteri generali per il mantenimento del bonus incentivante nel rispetto delle norme vigenti.
Il Documento Tecnico si è reso necessario vista l’evoluzione della normativa di riferimento. Illustra le proposte del GSE in merito alla definizione dei criteri da seguire, nel rispetto delle norme di riferimento, per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia mediante la formulazione di specifici spunti per la consultazione.
 
I soggetti interessati potranno trasmettere eventuali osservazioni e proposte all' indirizzo e-mailregole.eserciziocontoenergia@gse.it entro il 6/03/2015.
 
Durante il periodo di incentivazione, infatti  può presentarsi l’esigenza o la possibilità di apportare modifiche agli impianti fotovoltaici come ad esempio: lo spostamento dell’impianto, delle modifiche del punto di connessione dell’impianto, una variazione della modalità installativa, la  sostituzione dei componenti d’impianto, interventi di modifica della configurazione elettrica, riduzione della potenza di impianto e dismissione dell’impianto, potenziamenti non incentivati, variazione della proprietà del sito di installazione degli impianti, variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa.
 
Il Documento si applica agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti del Conto Energia, dal primo Conto Energia fino al quinto Conto Energia.
 
Inoltre i criteri indicati sono in linea con le vigenti disposizioni normative volte a fissare un tetto agli oneri di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, come stabilito dal Decreto Ministeriale 5 luglio 2012.
 
Pertanto, al fine di evitare che possibili modifiche degli impianti nel periodo di incentivazione possano comportare il superamento del predetto tetto, è opportuno determinare unvalore limite, in termini di energia incentivabile, per ciascun impianto incentivato in Conto Energia.
 
Infatti il GSE precisa che non sono incentivabili gli interventi che comportino incrementi della producibilità dell’impianto ad eccezione di quelli che rientrino nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile, come descritta nell’Appendice A del Documento.

Imu agricola: esenti i terreni agro-pastorali

http://www.edilportale.com/news/2015/02/normativa/imu-agricola-esenti-i-terreni-agro-pastorali_44219_15.html

Il ddl approvato in Senato prevede anche l’esonero dal tributo per le isole minori e i rimborsi per chi ha già pagato ma con i nuovi criteri risulta esente

27/02/2015 - Esenzione totale per i terreni dei comuni delle isole minori e per i terreni a immutabile destinazione 'agro-silvo-pastorale', nessuna sanzione e interessi per i contribuenti che pagheranno entro il 31 marzo 2015 e rimborso per coloro che hanno effettuato il pagamento in base alla classificazione del 28 novembre 2014 e che ora, in base a quella nuova contenuta nel decreto, risultano esenti.
Questi in sintesi i più rilevanti provvedimenti contenuti nelddl 1749 di conversione in legge del DL 4/2015 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), approvato il 25 febbraio 2015 dall'Aula del Senato e ora passato all'esame della Camera. 

Confermate quindi le intenzioni del governo di ricomprendere nell'esenzione i terreni agricoli delle isole minori e di estende agli anni successivi al 2014 l'esenzione per i terreni a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Inoltre il Governo ha previsto il diritto al rimorso o alla compensazione per i versamenti non dovuti effettuati dai contribuenti. Coloro che ne hanno diritto dovranno quindi farne esplicita richiesta.

Inoltre in 1.600 comuni di "collina svantaggiata" gli agricoltori e gli imprenditori agricoli godranno di una detrazione standard di 200 euro.

In una nota il Partito Democratico si dichiara soddisfatto per il risultato raggiunto: “prima del decreto i comuni esentati totalmente dal pagamento si erano ridotti a 1.498, dopo il decreto saranno 3.456 e 655 saranno parzialmente esentati”.

Quindi sia per l’anno 2014 che per il 2015 si applicheranno i criteri già approvati precedentemente, ovvero l’esenzione per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani, a quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni parzialmente montani, e in più i criteri esposti sopra approvati con i nuovi emendamenti.

Il decreto conferma inoltre che per il 2014, oltre ai terreni indicati sopra, non pagheranno l’Imu quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati.

Tra gli altri provvedimenti è prevista una verifica entro il 30 settembre 2015 della stima del gettito previsto dallo Stato con il reale incasso di ogni comune.

Gianluca Rossi, senatore del PD ha dichiarato:"Grazie al buon lavoro in Commissione abbiamo poi introdotto miglioramenti riguardo la scadenza del pagamento 2014, le proprietà collettive, le isole minori e la collina cosiddetta svantaggiata con l'introduzione di una franchigia di 200 euro, che riguarderà altri 1600 comuni e la valutazione da parte del governo, come richiesto da Anci, sul gettito realmente incassato dai comuni al 30 settembre prossimo”.

"Restano, spiega il parlamentare democratico, “dei nodi da sciogliere, come rilevato da Anci e associazioni di categoria, relativi alla collina svantaggiata, alla definizione di comune parzialmente montano, e ai criteri di esenzione. Viene infatti segnalata la necessità di prendere in considerazione, tra i criteri di applicazione del tributo, aspetti connessi alla redditività delle colture tipiche, al rischio idrogeologico, alla dimensione delle aziende agricole e ad altri aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali".

Plafond Casa: diventa più facile l’accesso ai mutui per la prima casa

http://www.edilportale.com/news/2015/02/finanziamenti/plafond-casa-diventa-pi%C3%B9-facile-l-accesso-ai-mutui-per-la-prima-casa_44232_18.html

Cassa Depositi e Prestiti riconoscerà alle banche benefici più favorevoli da trasferire ai contraenti

27/02/2015 - Il Plafond Casa verrà collegato al "Fondo per la concessione di garanzie sui mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari"; di conseguenza nel caso in cui i mutui residenziali erogati siano assistiti dalla garanzia del Fondo, Cassa Depositi e Prestiti riconoscerà agli istituti bancari condizioni di provvista maggiormente favorevoli a quelle attuali, beneficio che verrà trasferito ai contraenti privati.
Questa la decisione presa dal Consiglio di amministrazione di CDP nella seduta di ieri in cui sono state approvate una serie di misure finalizzate a rendere più conveniente per le famiglie l’accesso ai mutui per l’acquisto della prima casa o per la ristrutturazione.
 
Grazie all’introduzione della cosiddetta “linea a ponderazione zero” nel Plafond Casa, si potrà ulteriormente il costo degli interessi sui mutui casa delle famiglie. 
 
Ricordiamo che il Plafond Casa è uno strumento da 2 miliardi di euro, che - veicolato dalle banche - è finalizzato alla erogazione di mutui alle persone fisiche per l’acquisto di immobili ad uso abitativo, preferibilmente di classe energetica A, B e C, e per interventi di ristrutturazione con miglioramento dell’efficienza energetica.
 
Fino ad ora sono state già destinate risorse per circa 250 milioni di euro privilegiando nell’accesso alle agevolazioni le giovani coppie, le famiglie numerose e i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile.

I finanziamenti possono essere rimborsati in 10, 20 o 30 anni. L’accesso al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento dello stesso, con un limite a 150 milioni di euro per ciascuna banca.

tetti di spesa agevolabile fissati dal Plafond Casa sono:
- 100 mila euro per gli interventi ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
- 250 mila euro per l’acquisto di una abitazione principale senza interventi di ristrutturazione;
- 350 mila euro per l’acquisto di una abitazione principale con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica sulla stessa abitazione.

Controlla gli istituti di credito che hanno aderito all'iniziativa.

Ricordiamo che il Plafond Casa è stato introdotto dallaLegge 24/2013, cui ha fatto seguito l’accordo tra Abi, Associazione bancaria italiana, e Cdp che ha reso disponibili le risorse finanziarie.

Abusi e condoni edilizi, 20mila nuove case l’anno. Che ai contribuenti costano 5 miliardi

Il condono compie 30 anni, il primo nel 1985. Studio Cresme: dal ’94 a oggi costruiti 362mila nuovi alloggi. Il 70% fuori dalle aree più popolate. E sui Comuni pesano oneri doppi di quanto lo Stato riesce a incassare A trent’anni dal primocondono edilizio, i conti non tornano. Né dal punto di vista ambientale né da quello economico. Tre sanatorie, la prima nel 1985, le altre nel 1994 e nel 2003, hanno portato allo Stato solo 16 miliardi di euro, facendo sempre registrare entrate al di sotto delle aspettative. Nel 1985 l’erario ha riscosso il 58% del gettito previsto, nel 1994 il  71%, nel 2003 addirittura il 34%.
Ad ogni costoEcco una delle sorprese che spunta da un rapporto del Cresme, ilCentro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l’ Edilizia e il Territorio, sui condoni varati per sanare l’abusivismo edilizio. Un rapporto ricco di cifre e curiosità che offre anche uno spaccato impietoso sui costi che l’Italia ha dovuto sopportare  in termini economici e di devastazioni ambientali. Si scopre per esempio che ammontano a circa  362.000 le case abusive realizzate dal 1994 ad oggi. Di queste, solamente il 30% è stato costruito in aree  densamente edificate e già attrezzate da un punto di vista urbanistico. Il restante 70% si è sviluppato invece in aree di scarsa densità e prive dei servizi necessari. Da qui un duro salasso per le casse pubbliche. La spesa media che glienti locali hanno dovuto affrontare per i costi di urbanizzazione (fogne, acqua, strade, eccetera) è stata infatti di 24.000 euro per ogni abitazione, per un totale di 8,7 miliardi di euro a fronte dei 4  miliardi di oneri pagati dai proprietari. Chi decideva di mettersi in regola, infatti, sosteneva in media una spesa che si aggirava intorno agli 11.000 euro. Si è avuto, dunque, undisavanzo per alloggio pari a  13.000 euro per un totale di 4,7 miliardi. Ma non basta. Dallo studio si scopre pure che se lo Stato, invece di condonare, avesse semplicemente proceduto multando gli abusivi e abbattendo le costruzioni irregolari avrebbe facilmente e semplicemente incassato  5,1 miliardi di euro.
Colata a piccoAnche nel 2003 il condono edilizio si è rivelato un pessimo affareper i Comuni: a fronte di un importo medio di 15 mila euroversato per il singolo abuso, gli enti locali ne hanno spesi in media100 mila per portare  strade, fognature e altre infrastrutture. Questo per i condoni storici. Ma attenzione, anche successivamente gli italiani hanno continuato a costruire illegalmente. Tra il 2003, anno dell’ultima sanatoria, e  il 2011, il Cresme ha censito lacifra record di 258 mila nuove case abusive, per un giro di affari illegale che, secondo una stima di Legambiente, si aggira intorno ai 18,3 miliardi di euro. Arrivando a tempi più recenti, nel2013, tra case realizzate ex novo e  ampliamenti di volumetria in immobili preesistenti, sono stati invece calcolati 26 mila nuovi abusi. Una cifra che rappresenta oltre il 13 per cento del totale delle nuove costruzioni. A questa colata di cemento fuorilegge si deve poi sommare il vecchio abusivismo, quello precedente al 2003 e non più condonabile.
Cemento selvaggioAltra pagina inquietante del rapporto Cresme -che verrà presentato oggi in un convegno promosso dal Movimento 5 Stelle(“Trent’anni dal primo condono, un anno di sblocca Italia: che fare?”) -quella relativa ai cosidetti  “condoni dimenticati”, ossia i casi legati a tutte le pratiche giacenti negli uffici tecnici dei Comuni italiani e in attesa ancora di essere esaminate. Sommando le tre sanatorie (1985, 1994 e 2003) nei capoluoghi di provincia italiani sono state depositate 2.040.544 domande di regolarizzazione, di cui ben il 41,3% risulta ancora oggi inevaso. Con il rischio che finiscano sul mercato, in vendita o in affitto, abitazioni che potrebbero, invece, essere destinate all’abbattimento. “L’Italia è l’unico Paese in Europa che ha miseramente delegato al privato il governo del territorio con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti -accusa Claudia Mannino, deputata del M5S -Purtroppo si è fatto ricorso ai condoni soprattutto per fare cassa”. Con un ultimo rimpianto della portavoce grillina: “Perché il governo di Matteo Renzi non ha approfittato del semestre europeo per rilanciare la grande partita della salvaguardia del suolo?”.http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/27/abusi-edilizi-in-italia-20mila-nuove-case-lanno-contribuenti-costano-5-miliardi-euro/1459897/

mercoledì 25 febbraio 2015

Conto Energia: in consultazione il sistema dei bonus al fotovoltaico

http://www.edilportale.com/news/2015/02/normativa/conto-energia-in-consultazione-il-sistema-dei-bonus-al-fotovoltaico_44165_15.html

Fino al 6 marzo 2015 i suggerimenti al GSE per le nuove regole sulle tariffe per gli impianti

25/02/2015 - Il GSE pubblica il Documento Tecnico ,“Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, per la consultazione del nuovo sistema d’incentivi al fotovoltaico con i criteri generali per il mantenimento del bonus incentivante nel rispetto delle norme vigenti.
Il Documento Tecnico si è reso necessario vista l’evoluzione della normativa di riferimento. Illustra le proposte del GSE in merito alla definizione dei criteri da seguire, nel rispetto delle norme di riferimento, per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia mediante la formulazione di specifici spunti per la consultazione.
 
I soggetti interessati potranno trasmettere eventuali osservazioni e proposte all' indirizzo e-mailregole.eserciziocontoenergia@gse.it entro il 6/03/2015.
 
Durante il periodo di incentivazione, infatti  può presentarsi l’esigenza o la possibilità di apportare modifiche agli impianti fotovoltaici come ad esempio: lo spostamento dell’impianto, delle modifiche del punto di connessione dell’impianto, una variazione della modalità installativa, la  sostituzione dei componenti d’impianto, interventi di modifica della configurazione elettrica, riduzione della potenza di impianto e dismissione dell’impianto, potenziamenti non incentivati, variazione della proprietà del sito di installazione degli impianti, variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa.
 
Il Documento si applica agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti del Conto Energia, dal primo Conto Energia fino al quinto Conto Energia.
 
Inoltre i criteri indicati sono in linea con le vigenti disposizioni normative volte a fissare un tetto agli oneri di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, come stabilito dal Decreto Ministeriale 5 luglio 2012.
 
Pertanto, al fine di evitare che possibili modifiche degli impianti nel periodo di incentivazione possano comportare il superamento del predetto tetto, è opportuno determinare unvalore limite, in termini di energia incentivabile, per ciascun impianto incentivato in Conto Energia.
 
Infatti il GSE precisa che non sono incentivabili gli interventi che comportino incrementi della producibilità dell’impianto ad eccezione di quelli che rientrino nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile, come descritta nell’Appendice A del Documento.

Grondaie, le spese di riparazione vanno divise tra i condòmini

http://www.edilportale.com/news/2015/02/normativa/grondaie-le-spese-di-riparazione-vanno-divise-tra-i-cond%C3%B2mini_44140_15.html

Svolgono una funzione comune anche se drenano l’acqua proveniente dal terrazzo di un solo condòmino

25/02/2015 - Le grondaie rientrano tra le parti comuni degli edifici e le spese per la loro riparazione vanno suddivise tra i condòmini in base alle tabelle millesimali. Non importa che la coperturadel fabbricato sia costituita da un tetto a falde o da un lastrico solare di esclusiva proprietà di un condomino.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione che, con la sentenza 27154, ha ribadito che le gronde svolgono una funzione necessaria all’uso comune, anche quando drenano l’acqua piovana raccolta nel terrazzo di proprietà esclusiva di uno dei condòmini.
 
Nel caso esaminato dai giudici, un condominio aveva deliberato la ripartizione della spesa per la manutenzione delle grondaie, affermando che il proprietario del lastrico solare dovesse sostenerne un terzo. Il proprietario aveva quindi impugnato la delibera, ma il Tribunale ordinario aveva rigettato l’impugnativa.
 
Di parere opposto la Cassazione, secondo la quale non si possono assimilare ai lastrici solari le grondaie e gli altri canali che servono a raccogliere e far defluire le acque piovane. Per la manutenzione dei lastrici solari il proprietario deve pagare un terzo delle spese, mentre il resto spetta al condominio.
 
Lo stesso non può dirsi per le grondaie, che svolgono una funzione comune a prescindere da chi sia il pro

martedì 24 febbraio 2015

Sottotetti, se usati come depositi vanno conteggiati nel volume

http://www.edilportale.com/news/2015/02/normativa/sottotetti-se-usati-come-depositi-vanno-conteggiati-nel-volume_44139_15.html

CdS: possono essere esclusi dal computo della volumetria solo i vani tecnici usati per ospitare gli impianti

24/02/2015 - I sottotetti usati come depositi non sono volumi tecnici e devono quindi essere computati nella volumetria complessiva dell’edificio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con lasentenza 357/2015.
Nel caso esaminato dal CdS, i proprietari di un fabbricato avevano fatto ricorso al Tar per impugnare il permesso di costruire rilasciato ai proprietari confinanti per una serie di lavori di ristrutturazione, ampliamento igienico sanitario e rifacimento del tetto. Secondo i ricorrenti, le opere superavano l’indice di fabbricabilità, violavano le distanze minime tra edifici e le altezze massime, nonché le norme in materia antisismica.
 
Il Tar aveva accolto il ricorso annullando il permesso di costruire dal momento che i nuovi volumi, creati dopo la realizzazione di un deposito non abitabile, superavano quelli preesistenti.
 
I titolari del permesso di costruire avevano quindi presentato appello in Consiglio di Stato sostenendo che si trattava della ristrutturazione di vecchi volumi, non di una nuova costruzione, e che l’ampliamento riguardava i volumi tecnici, che per legge non vanno computati nella volumetria. Dato che il sottotetto doveva essere adibito a locale deposito, doveva essere considerato come volume tecnico.
 
I giudici hanno però confermato l’orientamento del Tribunale amministrativo affermando che sono volumi tecnici solo quelli destinati ad ospitare gli impianti tecnici delle abitazioni. Tra questi non rientrano quindi i sottotetti usati come deposito.
 
Dal momento che i volumi dei sottotetti devono essere conteggiati nella cubatura dell’immobile, il CdS ha ribadito la violazione delle distanze minime tra edifici e delle altezze massime, anche in riferimento alla staticità sismica.

Imu agricola: verso il pagamento senza multa entro il 31 marzo 2015

http://www.edilportale.com/news/2015/02/normativa/imu-agricola-verso-il-pagamento-senza-multa-entro-il-31-marzo-2015_44157_15.html

In esame al Senato anche il rimborso per chi ha già pagato l'imposta ma con i nuovi criteri risulterà esente

24/02/2015 - Niente sanzioni né interessi per chi pagherà l’Imu agricola entro il 31 marzo 2015.
Questo ciò che ha deciso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato approvando un emendamento al dl Imu agricola che stabilisce che chi pagherà l'Imu sui terreni agricoli in ritardo, ovvero oltre la scadenza del 10 febbraio, ma prima del 31 marzo non incorrerà in alcun tipo di sanzione. 

Non sono invece stati ancora sciolti alcuni nodi per cui si è in difficoltà sulle coperture finanziarie. Tra questi c'è l'emendamento che prevede di rimborsare chi ha già pagato l’Imu agricola ma in virtù dei nuovi parametri è tornato ad essere esente dalla tassa sui terreni, e quello per prevedere una esenzione (quantomeno parziale) per la cosiddetta collina svantaggiata, ovvero per quei terreni che erano stati dichiarati esenti sia dall'Ici prima e dall'Imu poi e che oggi, invece, si ritrovano equiparati ai terreni di pianura, quindi a pagare per intero.

Su quest’argomento il Mef e la ragioneria sono a lavoro per trovare le risorse necessarie che ammontano a circa 15-20 milioni. Rimangono accantonati anche gli emendamenti sulla proposta di esentare dall'Imu i terreni non coltivati ubicati nelle isole minori, quello sul fondo di riequilibrio legato allaverifica del gettito effettivo dei Comuni (su cui la Bilancio ha espresso al momento contrarietà semplice) e quello per esentare dalla tassa i terreni a proprietà indivisibile.

Le norme di sicurezza valgono per gli ascensori privati e pubblici

http://www.edilportale.com/news/2015/02/impianti/le-norme-di-sicurezza-valgono-per-gli-ascensori-privati-e-pubblici_44147_25.html

Estese a tutti gli ascensori le regole che riguardavano solo quelli in servizio privato

24/02/2015 - In Gazzetta è stato pubblicato il DPR 8/2015 che modifica il campo di applicazione delle norme che regolano la messa in esercizio di ascensori e montacarichi, contenute nelDPR 162/1999, estendendole anche a quelli di servizio pubblico.  
Il DPR 162/1999 era stato emanato in attuazione delle direttive europee 1995/16/CE 2006/42/CE ma, come ricordato nelle premesse del decreto, nel 2011 la Commissione UE ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttive; il DPR 162/1999  infatti si riferiva ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive non si rinviene tale distinzione.
 
Inoltre la Commissione UE ha contestato anche il decreto che introduce, per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, alcune prescrizioni troppo restrittive a carico delle imprese costruttrici non previste dalla direttiva europea.

Conseguentemente è stato adottato un nuovo schema di regolamento con il quale si modifica il precedente (DPR 162/1999) al fine di estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico.
 
Nel DPR 8/2015 infatti le disposizioni previste per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi vengonoestese a tutti gli ascensori, mentre prima tali norme riguardavano solo quelli in servizio privato.
 
Inoltre, con la modifica dell’art. 13, viene allargata la platea dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori anche alla direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture uno dei soggetti competenti.
 
Viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori e viene introdotto un nuovo articolo, il 17-bis, che semplifica la concessione di autorizzazioniall'istallazione di ascensori in deroga a determinati requisiti di sicurezza.

L'articolo 2 rinvia ad apposito decreto le procedure inerenti alle verifiche e alle prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico.