giovedì 14 aprile 2016

verso un nuovo condono edilizio? Riforma costituzionale: urbanistica, professioni e infrastrutture strategiche tornano allo Stato

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/04/normativa/riforma-costituzionale-urbanistica-professioni-e-infrastrutture-strategiche-tornano-allo-stato_51376_15.html

Restano alle Regioni pianificazione del territorio, mobilità e infrastrutture locali, formazione professionale

14/04/2016 – Governo del territorio, ordinamento delle professioni, infrastrutture strategiche, Protezione Civile sono alcune delle materie che diventano di esclusiva competenza dello Stato. Lo prevede la legge di riforma della Costituzione, approvata in via definitiva dalla Camera con 361 voti favorevoli e 7 contrari.
 

La riforma della Costituzione

La principale novità della Riforma Costituzionale è l'abolizione del bicameralismo perfetto: il Senato parteciperà solo all'approvazione di alcune leggi e avrà la funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Vengono inoltre abolite le Province: la nuova geografia amministrativa sarà caratterizzata da Comuni, Città metropolitane e Regioni. La legge modifica il quorum per i referendum, eleva a 150mila le firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare e introduce le quote rosa, cioè l'equilibrio tra donne e uomini nelle leggi elettorali.
I contenuti dovranno essere confermati ad ottobre con un referendum.
 

Riforma costituzionale, le leggi dello Stato e delle Regioni

La riforma riscrive il Titolo V della Costituzione rivedendo le competenze legislative dello Stato e delle regioni con l’intento di evitare sovrapposizioni tra la normativa statale e quella regionale, incertezze e ricorsi che possono rallentare la realizzazione delle opere e l’attività dei professionisti.

Diventano di esclusiva competenza statale:
-  le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;
- l’ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
- la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, l’ambiente e l’ecosistema, l’ordinamento sportivo, le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia;
- i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.
 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di
- pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;
- dotazione infrastrutturale;
- organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
 - attività culturali di interesse regionale, promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;
- valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

Fino ad ora, invece, le Regioni hanno avuto competenza concorrente in materia di professioni, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione. Questo significa che le Regioni hanno esercitato la potestà legislativa, mentre lo Stato ha stabilito i principi generali. Il risultato di questa impostazione è stato però deludente perché ha generato una normativa frastagliata, diversa da regione a regione, e conflitti di competenza tra Stato ed enti locali, che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità di diverse disposizioni regionali e scoraggiato molte iniziative imprenditoriali.
 
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