Definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale nel mercato europeo
06/04/2016 – Sono stati definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nel mercato UE, al fine di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE.
Il regolamento specifica i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi.
Il fabbricante dovrà effettuare una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI; successivamente dovrà progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione. Il fabbricante dovrà considerare non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili.
I DPI dovranno rispettare anche requisiti di carattere generale e offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere. Ad esempio dovranno essere ergonomici, ovvero progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.
Inoltre sarà importante verificare l’innocuità dei DPI, ovvero l’assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo.
Infine andranno verificati i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI; ad esempio bisognerà controllare che siano dotati di sistemi di regolazione e che non siano soggetti ad invecchiamento.
Si specifica inoltre che gli Stati membri non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPIconformi al regolamento.
In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione cheun'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE.
DPI: i requisiti di sicurezza
Il regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, tranne a quelli progettati per le forze armate, per l'autodifesa e per l'uso privato (protezione da condizioni atmosferiche, acqua e umidità).Il regolamento specifica i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi.
Il fabbricante dovrà effettuare una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI; successivamente dovrà progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione. Il fabbricante dovrà considerare non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili.
I DPI dovranno rispettare anche requisiti di carattere generale e offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere. Ad esempio dovranno essere ergonomici, ovvero progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.
Inoltre sarà importante verificare l’innocuità dei DPI, ovvero l’assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo.
Infine andranno verificati i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI; ad esempio bisognerà controllare che siano dotati di sistemi di regolazione e che non siano soggetti ad invecchiamento.
Sicurezza: disposizioni sull’uso dei DPI
Il regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPIimmessi sul mercato conformemente al regolamento.Si specifica inoltre che gli Stati membri non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPIconformi al regolamento.
In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione cheun'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.
Nessun commento:
Posta un commento