sabato 9 aprile 2016

Regime fiscale forfetario: dalle Entrate una Guida per i professionisti

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/04/professione/regime-fiscale-forfetario-dalle-entrate-una-guida-per-i-professionisti_51233_33.html

Le condizioni e i requisiti per fruire dell’aliquota fissa del 15% e le agevolazioni per chi aderisce

06/04/2016 - Cos’è il regime fiscale forfetario del 15% per imprenditori e professionisti introdotto nel 2015, come si applica e quali sono le criticità emerse nel primo anno di applicazione. A tutte queste questioni risponde l’Agenzia delle Entrate con la Guida al Regime forfetario (Circolare 10/E del 4 aprile 2016).
 

Il regime fiscale forfetario

Il nuovo regime per i piccoli contribuenti - spiega l’Agenzia - è stato introdotto dallaLegge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. Prevede un’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, con un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. I contribuenti in regime forfetario possono usufruire, in compensazione, anche del credito di imposta per gliinvestimenti nel Mezzogiorno.
 

Chi può accedere al regime forfetario

Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. A differenza dei regimi agevolati previgenti, per fruirne non è prevista alcuna scadenza legata agli anni di attività o all’età anagrafica. Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e chi inizia un’attività di impresa, arte o professione, purché rispettino alcuni requisiti e condizioni, tra cui: aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata, incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal comma 112 della Stabilità 2016.
 

Chi non può accedere al regime forfetario

A partire dal 2016 non possono utilizzare il regime forfetario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importosuperiore a 30.000 euro. Tra i regimi speciali ai fini Iva e i regimi forfetari di determinazione del reddito che comportano la fuoriuscita dal regime rientra anche ilpatent box, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 190/2014).
 

Come accedere al regime forfetario

Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. Chi svolge già un’attività di impresa, arte o professione, accede al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). 
Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, i contribuenti sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno. Il possesso dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
 

Le agevolazioni per i piccoli contribuenti

La Circolare ricorda che i contribuenti che applicano il regime forfetario godono di numerose agevolazioni: non addebitano l’Iva in fattura; non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr 633/1972; sono esonerati dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list; sono esclusi dagli studi di settore; non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle; sono esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili. 

I contribuenti devono però assicurare alcuni adempimenti: certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.
 

Regimi abrogati e periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni).
 
Per esempio, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018.
 
Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato o fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015.
 
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