Corte d’Appello di Roma: deve essere un vano tecnico a cui il resto dei condòmini non ha accesso
23/12/2015 – Se il sottotetto costituisce un volume tecnico può essere considerato come una pertinenza dell’appartamento sottostante e non appartiene al condominio. Il chiarimento è arrivato dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza 2571/2015.Nel caso esaminato, un condominio aveva citato in giudizio un condòmino che aveva installato un serbatoio autoclave in un locale sottotetto sovrastante il suo alloggio, aprendo nel solaio una botola per poterlo raggiungere.
Secondo il condominio, il locale sottotetto era condominiale, mentre il condòmino aveva obiettato che, dopo aver esercitato il possesso del sottotetto per trent’anni, questo era diventato di sua proprietà per usucapione.
Il Tribunale ha dato ragione al proprietario dell’immobile anche sulla base del fatto che la natura pertinenziale deve essere valutata in base alla relazione materiale esistente tra i due immobili, non secondo i criteri della proprietà condominiale.
Dato che il sottotetto era raggiungibile solo dall’appartamento sottostante, per mezzo di una scala retrattile e di una botola, i giudici hanno escluso la possibilità di uso comune e hanno stabilito che esisteva un vincolo pertinenziale.
In secondo luogo, dalle caratteristiche del sottotetto è emerso che questo era realmente utilizzato come vano tecnico perché non era intonacato ed era privo di finestre.
La domanda di ripristino dello stato dei luoghi, avanzata dal condominio, è stata quindi respinta.
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