Tribunale di Perugia: nessuna conseguenza se i ritardi dipendono da cause impreviste dovute ad altri
15/12/2015 – Se il costruttore non termina i lavori entro il termine stabilito, il promissario acquirente ha diritto alla restituzione del doppio della caparra. A meno che il costruttore dimostri che il ritardo non si è verificato per colpa sua. Si è espresso in questi termini il Tribunale di Perugia con la sentenza 888/2015.Acquirente e venditore avevano stipulato un preliminare di vendita con cui il venditore si era impegnato a realizzare una serie di lavori entro un determinato periodo indicato nel contratto.
L’acquirente aveva anche versato parte della caparra, ma alla data prestabilita il venditore non aveva ultimato le opere né lo aveva invitato a stipulare il contratto definitivo. Dopo essere stato sollecitato dall’acquirente, il venditore si era rifiutato di portare a termine il cantiere sostenendo che erano sopraggiunte delle difficoltà amministrative con il Comune.
Il promissario acquirente aveva quindi citato in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra versata. Dal canto suo, l’acquirente aveva risposto che non era stato possibile concludere i lavori a causa delle rilevanti continue modifiche che il promissario acquirente aveva richiesto rispetto a quanto pattuito inizialmente.
Il Tribunale ha dato ragione al promissario acquirente spiegando che il venditore avrebbe potuto sottrarsi all’obbligo di realizzare i lavori entro la data definita nel contratto solo se avesse dimostrato che il ritardo dipendeva da cause a lui non imputabili.
Dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto, il venditore ha dovuto quindi restituire il doppio della caparra versata.
Nessun commento:
Posta un commento