CdS: cambio di destinazione d’uso vietato se il cortile antistante non crea una separazione dalla via pubblica
21/12/2015 – I locali commerciali che si affacciano sulla strada non possono essere trasformati in abitazioni. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 5084/2015.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un negozio e del cortile antistante, situati al piano terra di un edificio, aveva richiesto il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale.
Il Comune aveva negato l’autorizzazione perché il PUC vietava i cambi di destinazione d’uso dei locali prospicienti su aree pubbliche.
Il proprietario aveva quindi fatto ricorso sostenendo che il cortile, anche se confinante con la strada pubblica, era privato e costituiva una pertinenza del suo locale.
Sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno però bocciato il ricorso spiegando che il cortile non era una corte interna dell’edificio, ma la porzione di stacco tra il fabbricato e la strada pubblica. Rappresentava, secondo i giudici, uno strumento per agevolare l’ingresso del pubblico nel negozio, quindi era a loro avviso gravato da una servitù per l’uso pubblico.
Anche se il negozio si affacciava sul cortile, questo non creava una divisione rispetto alla strada. Si poteva ritenere, hanno concluso i giudici, che il locale si affacciasse direttamente sulla strada pubblica.
Per questi motivi la domanda per il cambio di destinazione d’uso è stata respinta.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un negozio e del cortile antistante, situati al piano terra di un edificio, aveva richiesto il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale.
Il Comune aveva negato l’autorizzazione perché il PUC vietava i cambi di destinazione d’uso dei locali prospicienti su aree pubbliche.
Il proprietario aveva quindi fatto ricorso sostenendo che il cortile, anche se confinante con la strada pubblica, era privato e costituiva una pertinenza del suo locale.
Sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno però bocciato il ricorso spiegando che il cortile non era una corte interna dell’edificio, ma la porzione di stacco tra il fabbricato e la strada pubblica. Rappresentava, secondo i giudici, uno strumento per agevolare l’ingresso del pubblico nel negozio, quindi era a loro avviso gravato da una servitù per l’uso pubblico.
Anche se il negozio si affacciava sul cortile, questo non creava una divisione rispetto alla strada. Si poteva ritenere, hanno concluso i giudici, che il locale si affacciasse direttamente sulla strada pubblica.
Per questi motivi la domanda per il cambio di destinazione d’uso è stata respinta.
Nessun commento:
Posta un commento