lunedì 21 dicembre 2015

Imu sulle pertinenze, conta lo stato di fatto e non i dati catastali

Ctp Varese: non si paga se l’immobile è collegato all’abitazione principale ma il legame non è stato dichiarato in Catasto

http://www.edilportale.com/news/2015/12/normativa/imu-sulle-pertinenze-conta-lo-stato-di-fatto-e-non-i-dati-catastali_49523_15.html
22/12/2015 – Le pertinenze di un’abitazione non pagano l’Imu anche se al Catasto non risultano come tali. Lo ha spiegato la Commissione Tributaria Provinciale di Varese con la sentenza 414/2015.
 
Secondo la Ctp, per capire se esiste il vincolo pertinenziale, e quindi se si è al riparo dal pagamento dell’Imu, non conta l’accatastamento, ma lo stato di fatto. Se, ad esempio, un box non è accatastato come pertinenza dell’abitazione principale, ma è utilizzato come tale, l’Imu non è dovuta.
 
Nel caso esaminato dalla Ctp di Varese, un Comune aveva chiesto l’accertamento su un contribuente per il mancato pagamento dell’Ici relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e dell’Imu per il 2012. La richiesta riguardava un giardino che secondo il contribuente era pertinenziale all’abitazione, mentre per il Comune questo vincolo non emergeva dalle mappe catastali.
 
I giudici hanno bocciato la richiesta del Comune spiegando che per capire cosa si intenda per pertinenza si deve fare riferimento all’articolo 817 del Codice Civile. Le pertinenze sono cose destinate in modo durevole al servizio di un’altra cosa. Tra le due cose deve esserci un collegamento funzionale e la volontà di destinare la pertinenza al servizio della cosa principale.
 
In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza, i giudici hanno affermato che bisogna fare riferimento allo stato di fatto e non alle risultanze catastali.
 
Ricordiamo che, ai sensi della Manovra Salva Italia (L.214/2011), che ha portato al passaggio da Ici a Imu, sono esenti dal pagamento dell’imposta le pertinenze classificate nelle categorie catastali: C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero), C/6 (box auto e garage), C/7 (tettoie e posti auto). Ha diritto all’agevolazione solo una pertinenza per ogni categoria catastale. Se, per esempio, un proprietario di prima casa possiede due garage, l’agevolazione spetterà solo ad
uno di essi.
 
Dalla pronuncia dei giudici di evince quindi che l’accatastamento serve a capire se un immobile può in generale essere una pertinenza, ma non servono le risultanze catastali per determinare l’effettivo collegamento della pertinenza con una determinata abitazione principale.

 
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