lunedì 14 dicembre 2015

Diagnosi energetiche nelle imprese: online il portale ENEA

http://www.edilportale.com/news/2015/12/risparmio-energetico/diagnosi-energetiche-nelle-imprese-online-il-portale-enea_49389_27.html

La documentazione sull’audit energetico va inviata entro il 22 dicembre 2015

15/12/2015 – E’ online il nuovo portale dell’Enea in cui dovranno confluire tutti i documenti relativi alle diagnosi energetiche delle imprese.
 
Il portale AUDIT 102 raccoglierà le circa 30.000 diagnosi energetiche che le imprese hanno effettuato nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale ai sensi del Dlgs 102/2014.
 

Diagnosi energetiche: l’invio della documentazione

Ricordiamo che le grandi imprese e quelle energivore avrebbero dovuto concludere la diagnosi entro il 5 dicembre 2015 (e successivamente ogni 4 anni), avvalendosi di società di servizi energetici, auditor energetici o dell’ISPRA.
 
Una volta effettuato l’audit energetico, la relativa documentazione va inviata entro il 22 dicembre 2015 all’ENEA, che ha il compito istituzionale di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto.
 
Con l’attivazione di AUDIT 102 l'Enea fa sapere che l’invio della documentazionedovrà avvenire esclusivamente attraverso questo portale, previa registrazione elettronica da parte dei soggetti interessati. Di conseguenza dall’11 dicembre la casella di posta elettronica audit102@enea.it non è più attiva.
 
L’Enea inoltre in una nota informa che tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni potranno essere inviate all’indirizzo email: diagnosienergetica@enea.it
 

Diagnosi energetiche: gli obblighi per le aziende

Ricordiamo che il D.lgs. 102/2014 ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese o per quelle classificate come energivore di effettuare delle diagnosi energetiche. Oltre che i consumi, la diagnosi deve tenere in considerazione l’eventuale presenza nel sito di unità di produzione di energia. 

Il D.lgs.102/2014 prevede che le imprese energivore adottino in tempi ragionevoli gli interventi che risultino necessari dopo l’esito della diagnosi energetica. Le grandi imprese non sono soggette all’obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile. 

Le imprese che non ottemperano agli obblighi sono punite con una multa da 4mila a40mila euro. Se invece la diagnosi non è effettuata in modo conforme alla normativa, è prevista una sanzione da 2mila a 20mila euro.

Secondo il responsabile dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’Enea,Roberto Moneta, “il percorso ha dato ottimi risultati, riconosciuti sia dalle imprese che dalle associazioni di categoria”.
 
Moneta ha infatti dichiarato: “Tale percorso potrà condurre a due risultati molto significativi. Da un lato la sensibilizzazione delle aziende obbligate che, sulla scorta delle diagnosi eseguite, potranno decidere di realizzare interventi di miglioramento della performance energetica dei processi produttivi, ottenendone risultati sia dal punto di vista della competitività dei propri prodotti sul mercato che della riduzione delle emissioni in atmosfera. Dall’altro, i nostri policy maker avranno a disposizione un quadro completo della situazione attuale dei vari comparti produttivi necessario per strutturare e focalizzare meglio le politiche di regolazione ed incentivazione all’efficienza energetica per il settore”.
 

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