sabato 11 gennaio 2014

Via libera del Senato al ddl che cancella la seconda rata IMU

Resta la Mini Imu nei Comuni che nel 2013 hanno elevato l’aliquota, si pagherà il 40% della differenza tra nuova imposta e imposta base http://www.edilportale.com/news/2014/01/normativa/via-libera-del-senato-al-ddl-che-cancella-la-seconda-rata-imu_37210_15.html


10/01/2014 - È stato approvato in Senato con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 2 astenuti il ddl per la conversione del DL Imu, che ha cancellato la seconda rata dell’imposta municipale unica.

Gli immobili che non pagano l’Imu
Ad evitare la seconda rata Imu saranno le prime case, ad eccezione degli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, le unità immobiliari delle cooperative edilizie, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi Iacp o appartenenti ad altri programmi di edilizia pubblica.

Non pagheranno neanche gli anziani che hanno trasferito la loro residenza nelle case di cura, le case coniugali assegnate ad uno dei coniugi dopo il provvedimento di separazione, gli immobili posseduti dal personale delle forze armate e gli immobili equiparati dai Comuni alle abitazioni principali, come ad esempio le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai figli.
 
L’esenzione varrà anche per i terreni agricoli o non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola.
 
Ricordiamo che il DL Imu prosegue quanto iniziato con laLegge 24/2013, che ha abolito la prima rata dell’imposta municipale propria sulle stesse tipologie di immobili e ha cancellato la seconda rata per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione. 
 
Mini Imu
Dato che la cancellazione della seconda rata Imu implica un minor gettito per i Comuni, il decreto ha stanziato 2 miliardi e 164 milioni di euro a favore degli enti locali. Si tratta però di una cifra insufficiente, che non riesce a coprire i casi in cui l’aliquota ha subito degli aumenti rispetto a quella base al 4 per mille.
 
Per questo motivo il decreto prevede che i proprietari di prime case situate in Comuni che nel 2013 hanno elevato le aliquote dell’imposta, paghino il 40% della differenza tra la nuova imposta e l'imposta base (calcolata con l’aliquota del 4 per mille).
 
Il residuo dell’imposta municipale propria dovrà essere pagato entro il 24 gennaio. La data inizialmente prevista era il 16 gennaio, ma il termine è stato spostato dalla Legge di Stabilità.
 
Il testo del ddl passerà ora all'esame della Camera per la convalida definitiva.

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